Legge Ordinaria n. 277 del 27/10/2006 G.U. n. 261 del 9 Novembre 2006
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Istituzione e compiti
  1.  E'  istituita,  per  la  durata  della XV legislatura, ai sensi
dell'articolo 82  della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata di tipo mafioso
di  cui all'articolo 416-bis del codice penale nonche' sulle similari
associazioni   criminali,  anche  di  matrice  straniera,  che  siano
comunque  di  estremo  pericolo  per  il sistema sociale, economico e
istituzionale, con i seguenti compiti:
    a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e  successive  modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonche'
degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalita' organizzata
di tipo mafioso e similare;
    b) verificare  l'attuazione  delle disposizioni del decreto-legge
15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo  1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  del  decreto
legislativo  29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della
legge  13 febbraio  2001,  n. 45, e del regolamento di cui al decreto
del  Ministro  dell'interno  23 aprile  2004,  n. 161, riguardanti le
persone  che  collaborano  con la giustizia e le persone che prestano
testimonianza,  e  promuovere iniziative legislative e amministrative
necessarie per rafforzarne l'efficacia;
    c) verificare  l'attuazione  delle disposizioni di cui alla legge
23 dicembre  2002,  n. 279, relativamente all'applicazione del regime
carcerario  di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354,  e  successive modificazioni, alle persone imputate o condannate
per delitti di tipo mafioso;
    d) accertare  la  congruita'  della  normativa  vigente  e  della
conseguente  azione  dei  pubblici  poteri, formulando le proposte di
carattere   legislativo  e  amministrativo  ritenute  necessarie  per
rendere  piu'  coordinata  e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle
regioni  e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali
concernenti  la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e
la cooperazione giudiziaria;
    e) accertare  e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche dei
mutamenti  e  delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le
sue  connessioni,  comprese  quelle  istituzionali,  con  particolare
riguardo   agli  insediamenti  stabilmente  esistenti  nelle  regioni
diverse   da   quelle   di   tradizionale   inserimento   e  comunque
caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonche' ai
processi   di   internazionalizzazione   e   cooperazione  con  altre
organizzazioni  criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di
attivita'  illecite  contro  la  persona,  l'ambiente, i patrimoni, i
diritti  di  proprieta' intellettuale e la sicurezza dello Stato, con
particolare  riguardo  alla promozione e allo sfruttamento dei flussi
migratori illegali;
    f) accertare  le  modalita' di difesa del sistema degli appalti e
delle  opere  pubbliche  dai  condizionamenti mafiosi individuando le
diverse  forme  di  inquinamento mafioso e le specifiche modalita' di
interferenza  illecita in ordine al complessivo sistema normativo che
regola gli appalti e le opere pubbliche;
    g) verificare  la  congruita'  della  normativa  vigente  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  delle varie forme di accumulazione dei
patrimoni  illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o
altre  utilita'  che  rappresentino  il  provento  della criminalita'
organizzata mafiosa o similare, nonche' l'adeguatezza delle strutture
e  l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di
carattere  legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in
riferimento   alle   intese  internazionali,  all'assistenza  e  alla
cooperazione giudiziaria;
    h)   verificare   l'impatto   negativo   delle   attivita'  delle
associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo
all'alterazione  dei  principi di liberta' della iniziativa economica
privata, di libera concorrenza nel mercato, di liberta' di accesso al
sistema  creditizio  e  finanziario  e  di  trasparenza  della  spesa
pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e
alla crescita e al sistema delle imprese;
    i) verificare   l'adeguatezza   delle   norme   sulle  misure  di
prevenzione  patrimoniale,  sulla  confisca  dei  beni e sul loro uso
sociale  e  produttivo,  proponendo  le misure idonee a renderle piu'
efficaci;
    l)   verificare   l'adeguatezza  delle  strutture  preposte  alla
prevenzione   e  al  contrasto  dei  fenomeni  criminali  nonche'  al
controllo del territorio;
    m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione  mafiosa  negli  enti locali e proporre misure idonee a
prevenire  e  a  contrastare  tali  fenomeni, verificando l'efficacia
delle  disposizioni  vigenti  in  materia,  con  riguardo  anche alla
normativa   concernente  lo  scioglimento  dei  consigli  comunali  e
provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
    n) riferire  al  Parlamento  al  termine dei suoi lavori, nonche'
ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri   e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di
comunicazione   nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto  salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'articolo 133  del codice di
procedura penale.
  3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o
piu'   comitati,   costituiti   secondo   il   regolamento   di   cui
all'articolo 6, comma 1.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di faciliare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
                «Art.  82.  - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste
          su materie di pubblico interesse.
              A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione  formata in modo da rispecchiare la proporzione
          dei  vari  gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
          indagini  e  agli  esami  con gli stessi poteri e le stesse
          limitazioni della Autorita' giudiziaria.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 416-bis del codice
          penale:
                «Art.  416-bis  (Associazione  di  tipo  mafioso).  -
          Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata  da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
          da cinque a dieci anni.
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da sette a dodici anni.
              L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
          esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
          occasione di consultazioni elettorali.
              Se  l'associazione  e'  armata si applica la pena della
          reclusione  da  sette a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma e  da  dieci  a  ventiquattro  anni  nei  casi
          previsti dal secondo comma.
              L'associazione    si    considera   armata   quando   i
          partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
          della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito.
              Se   le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
              Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
              Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
          anche  alla  camorra  e  alle  altre associazioni, comunque
          localmente    denominate,   che   valendosi   della   forza
          intiimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono scopi
          corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
          mafioso».
              - La   legge   13 settembre   1982,   n.   646,   reca:
          «Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere   patrimoniale   ed   integrazione   alle   leggi
          27 dicembre  1956,  n.  1423,  10 febbraio  1962,  n.  57 e
          31 maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di una commissione
          parlamentare sul fenomeno della mafia».
              - Il  decreto-legge  15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca:
          «Nuove  norme in materia di sequestri di persona a scopo di
          estorsione  e per la protezione dei testimoni di giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro che collaborano con la giustizia.».
              -  Il  decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca:
          «Disciplina   del  cambiamento  delle  generalita'  per  la
          protezione di coloro che collaborano con la giustizia.)».
              - La  legge  13 febbraio  2001,  n. 45, reca: «Modifica
          della   disciplina   della  protezione  e  del  trattamento
          sanzionatorio  di  coloro  che collaborano con la giustizia
          nonche'  disposizioni  a  favore delle persone che prestano
          testimonianza».
              - Il decreto ministeriale 23 aprile 2004, n. 161, reca:
          «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di
          protezione  previste  per  i collaboratori di giustizia e i
          testimoni,  ai  sensi  dell'art.  17-bis  del decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15 marzo  1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della
          legge 13 febbraio 2001, n. 45».
              - La  legge  23 dicembre  2002, n. 279, reca: «Modifica
          degli  articoli 4-bis  e 41-bis della legge 26 luglio 1975,
          n. 354, in materia di trattamento penitenziario».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  41-bis della legge
          26 luglio    1975,    n.   354,   (Norme   sull'ordinamento
          penitenziario  e  sull  esecuzione delle misure privative e
          limitative della liberta):
              «Art.  41-bis  (Situazioni  di emergenza). - 1. In casi
          eccezionali  di  rivolta  o  di  altre  gravi situazioni di
          emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
          sospendere  nell'istituto  interessato  o  in parte di esso
          l'applicazione  delle  normali  regole  di  trattamento dei
          detenuti  e  degli  internati.  La  sospensione deve essere
          motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare l'ordine e la
          sicurezza   e  ha  la  durata  strettamente  necessaria  al
          conseguimento del fine suddetto.
              2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza   pubblica,   anche   a  richiesta  del  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della giustizia ha altresi' la
          facolta'  di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
          dei  detenuti  o internati per taluno dei delitti di cui al
          primo  periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, in relazione ai
          quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
          di collegamenti con un associazione criminale, terroristica
          o  eversiva,  l'applicazione  delle regole di trattamento e
          degli  istituti  previsti  dalla presente legge che possano
          porsi  in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di
          sicurezza.   La   sospensione   comporta   le   restrizioni
          necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e
          per  impedire  i  collegamenti con l'associazione di cui al
          periodo precedente.
              2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono
          adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia,
          sentito  l'ufficio  del pubblico ministero che procede alle
          indagini  preliminari  ovvero  quello presso il giudice che
          procede  ed  acquisita  ogni  altra necessaria informazione
          presso  la  Direzione  nazionale  antimafia e gli organi di
          polizia  centrali  e  quelli  specializzati  nell'azione di
          contrasto  alla  criminalita'  organizzata,  terroristica o
          eversiva,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze.  I
          provvedimenti  medesimi  hanno  durata  non inferiore ad un
          anno  e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse
          forme  per  periodi  successivi,  ciascuno pari ad un anno,
          purche'  non  risulti  che  la  capacita'  del  detenuto  o
          dell'internato   di  mantenere  contatti  con  associazioni
          criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
              2-ter.  Se  anche prima della scadenza risultano venute
          meno  le  condizioni  che hanno determinato l'adozione o la
          proroga  del  provvedimento  di cui al comma 2, il Ministro
          della  giustizia  procede, anche d'ufficio, alla revoca con
          decreto   motivato.   Il  provvedimento  che  non  accoglie
          l'istanza  presentata  dal  detenuto,  dall'internato o dal
          difensore  e'  reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e
          2-sexies.  In  caso di mancata adozione del provvedimento a
          seguito  di  istanza  del  detenuto,  dell'internato  o del
          difensore,  la stessa si intende non accolta decorsi trenta
          giorni dalla sua presentazione.
              2-quater.  La sospensione delle regole di trattamento e
          degli istituti di cui al comma 2 puo' comportare:
                a) l'adozione  di misure di elevata sicurezza interna
          ed  esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di
          prevenire   contatti   con  l'organizzazione  criminale  di
          appartenenza   o  di  attuale  riferimento,  contrasti  con
          elementi  di  organizzazioni  contrapposte, interazione con
          altri  detenuti  o  internati  appartenenti  alla  medesima
          organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
                b) la  determinazione  dei  colloqui in un numero non
          inferiore  a uno e non superiore a due al mese da svolgersi
          ad  intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in
          modo  da  impedire  il passaggio di oggetti. Sono vietati i
          colloqui  con  persone  diverse dai familiari e conviventi,
          salvo  casi  eccezionali  determinati  volta  per volta dal
          direttore  dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
          pronuncia  della  sentenza  di  primo grado, dall'autorita'
          giudiziaria  competente  ai  sensi  di quanto stabilito nel
          secondo  comrna  dell'art.  11.  I  colloqui possono essere
          sottoposti  a controllo auditivo ed a registrazione, previa
          motivata    autorizzazione    dell'autorita'    giudiziaria
          competente  ai  sensi  del medesimo secondo comma dell'art.
          11; puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato del
          direttore  dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
          pronuncia  della  sentenza  di  primo grado, dall'autorita'
          giudiziaria  competente  ai  sensi  di quanto stabilito nel
          secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di
          applicazione,   un   colloquio  telefonico  mensile  con  i
          familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti
          sottoposto,  comunque,  a  registrazione.  Le  disposizioni
          della  presente  lettera non si applicano ai colloqui con i
          difensori;
                c) la  limitazione  delle  somme,  dei  beni  e degli
          oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
                d)  l'esclusione  dalle rappresentanze dei detenuti e
          degli internati;
                e) la   sottoposizione   a  visto  di  censura  della
          corrispondenza,  salvo quella con i membri del Parlamento o
          con  autorita'  europee  o  nazionali  aventi competenza in
          materia di giustizia;
                f)  la  limitazione  della permanenza all'aperto, che
          non puo' svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad
          una  durata  non  superiore  a  quattro ore al giorno fermo
          restando  il  limite minimo di cui al primo comma dell'art.
          10.
              2-quinquies.  Il  detenuto  o l'internato nei confronti
          del quale e' stata disposta o confermata l'applicazione del
          regime  di  cui  al  comma 2,  ovvero il difensore, possono
          propone  reclamo  avverso  il provvedimento applicativo. Il
          reclamo  e'  presentato  nel  termine di dieci giorni dalla
          comunicazione  del provvedimento e su di esso e' competente
          a   decidere   il   tribunale   di   sorveglianza   che  ha
          giurisdizione   sull'istituto   al   quale  il  detenuto  o
          l'internato   e'   assegnato.   Il   reclamo  non  sospende
          l'esecuzione.  Il  successivo  trasferimento del detenuto o
          dell'internato  non  modifica  la competenza territoriale a
          decidere.
              2-sexies.   Il   tribunale,   entro  dieci  giorni  dal
          ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
          in   camera   di  consiglio,  nelle  forme  previste  dagli
          articoli 666  e  678  del codice di procedura penale, sulla
          sussistenza    dei    presupposti    per   l'adozione   del
          provvedimento e sulla congruita' del contenuto dello stesso
          rispetto  alle  esigenze  di cui al comma 2. Il procuratore
          generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato
          o  il  difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla
          sua   comunicazione,   ricorso   per   cassazione   avverso
          l'ordinanza  del  tribunale  per  violazione  di  legge. Il
          ricorso  non  sospende  l'esecuzione del provvedimento e va
          trasmesso  senza  ritardo alla Corte di cassazione. Qualora
          il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il
          Ministro  della  giustizia,  ove  intenda disporre un nuovo
          provvedimento  ai  sensi  del  comma 2, deve, tenendo conto
          della  decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare
          elementi  nuovi  o  non valutati in sede di reclamo. Con le
          medesime  modalita'  il  Ministro  deve  procedere,  ove il
          reclamo  sia  stato  accolto  parzialmente,  per  la  parte
          accolta.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  133  del codice di
          procedura penale:
              «Art.  133 (Accompagnamento coattivo di altre persone).
          -  1.  Se  il  testimone, il perito, il consulente tecnico,
          l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente
          citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento
          di  comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice
          puo'  ordinarne  l'accompagnamento coattivo e puo' altresi'
          condannarli,  con  ordinanza,  a  pagamento di una somma da
          lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle
          ammende   nonche'   alle   spese   alle  quali  la  mancata
          comparizione ha dato causa.
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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