Legge Ordinaria n. 34 del 06/02/2006 G.U. n. 36 del 13 Febbraio 2006
Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n.
497,  si  applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in
proprieta' della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte
le  cooperative  edilizie  costituite tra gli appartenenti alle Forze
armate,  al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad
ordinamento  civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese
quelle  disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare  ed  economica,  di  cui al regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, e successive modificazioni.
  2.  Non  e'  richiesto  il requisito della residenza nel comune ove
sorge  la  costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprieta'
individuale,  ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n.
136,  degli  alloggi  gia'  realizzati  a  proprieta'  indivisa dalle
cooperative  di  cui  al  comma  1,  fruenti  comunque del contributo
erariale.
 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo dell'art. 24 della legge 18 agosto 1978, n.
          497  (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi
          di  servizio  per  il personale militare e disciplina delle
          relative  concessioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 245 del 1° settembre 1978, e' il seguente:
              «Art.  24.  - Ai soli fini dell'accesso dei militari di
          carriera  ai  mutui  agevolati  per l'edilizia residenziale
          previsti  dalle  disposizioni  di legge vigenti in materia,
          non  e'  richiesto  il requisito della residenza nel comune
          ove sorge la costruzione.
              I   militari   di  carriera  possono  in  ogni  momento
          predeterminare  la  residenza  che  intendono  eleggere nel
          momento  in  cui  lasceranno il servizio, con dichiarazione
          irrevocabile  resa  dinanzi  al  sindaco  del comune ove la
          residenza  viene prescelta, che ne prende nota nei registri
          anagrafici.».
              - Il  regio  decreto  28 aprile  1938,  n.  1165, reca:
          «Testo  unico  delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
          economica»,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 177 del 5 agosto 1938.
              - Il  testo  dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n.
          136  (Norme  per  il  sostegno ed il rilancio dell'edilizia
          residenziale  pubblica e per interventi in materia di opere
          a   carattere   ambientale),   pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  144 del 18 maggio
          1999, e' il seguente:
              «Art.    9   (Cooperative   edilizie   costituite   fra
          appartenenti  alle Forze armate e alle Forze di polizia). -
          1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite
          tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia,
          che  abbiano  usufruito di contributi ai sensi dell'art. 7,
          terzo  comma,  del  decreto-legge  13 agosto  1975, n. 376,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
          n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in
          cooperative   edilizie  a  proprieta'  individuale,  previa
          autorizzazione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici e con
          delibera  adottata dall'assemblea dei soci con le modalita'
          prescritte  per  le modifiche dell'atto costitutivo e dello
          statuto delle societa' per azioni.
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:
                a) alla   consegna   di  tutti  gli  alloggi  sociali
          compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da
          effettuare  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 98 del
          testo  unico  delle  disposizioni sull'edilizia popolare ed
          economica,  approvato  con regio decreto 28 aprile 1938, n.
          1165, e dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;
                b) all'accertamento  dei requisiti posseduti dai soci
          assegnatari.
              3.  Nel  caso  in  cui  una  cooperativa  realizzi piu'
          edifici  separati,  a  seguito  della consegna di tutti gli
          alloggi   compresi   in   un   medesimo  edificio,  i  soci
          assegnatari  possono  costituirsi,  previo  nulla  osta del
          Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a se' stante.
              4.  Alle  cooperative  a  proprieta'  indivisa,  che si
          trasformano   avvalendosi   della   facolta'  prevista  dal
          presente  articolo, si applicano le disposizioni dettate in
          materia  di  cooperative  edilizie a proprieta' individuale
          dal  testo  unico delle disposizioni sull'edilizia popolare
          ed  economica,  approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
          n. 1165, e successive modificazioni.
              5. E autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno
          della  durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi
          annue,  per  la  concessione  di  contributi integrativi da
          destinare  prioritariamente  alle  cooperative  che abbiano
          iniziato   o  ultimato  il  programma  dei  lavori  per  le
          finalita' di cui all'art. 7, terzo comma, del decreto-legge
          13  agosto  1975,  n.  376,  convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   16 ottobre  1975,  n.  492.  L'entita'  dei
          contributi  integrativi  e'  determinata  dal  Ministro dei
          lavori   pubblici   in   misura   tale  che  il  contributo
          complessivo,  per  ciascun  intervento,  sia  pari al 4 per
          cento  della  spesa  riconosciuta ed approvata, inclusi gli
          oneri finanziari.
              6.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma 5,  valutati  in  lire  20
          miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per
          gli   anni  1999,  2000  e  2001,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  a  tal  fine
          utilizzando,  per  un importo pari a lire 10 miliardi annue
          l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno, e per
          un  importo  pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  delle  finanze.  Il  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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