Legge Ordinaria n. 60 del 08/02/2006 G.U. n. 52 del 3 Marzo 2006
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Dopo   il   secondo  comma  dell'articolo  unico  della  legge
14 febbraio  1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
  «I  responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma
e  i  titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano
od  ostacolino,  direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di
vista  accompagnati  dal  proprio  cane  guida  sono  soggetti ad una
sanzione  amministrativa  pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.500.
  Nei  casi  previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha
diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito
di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
  Sui  mezzi  di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal
conducente  o dai passeggeri, il privo di vista e' tenuto a munire di
museruola il proprio cane guida».
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota al titolo:
              - La legge 14 febbraio 1974, n. 37, recante: «Gratuita'
          del  trasporto  dei  cani  guida  dei  ciechi  sui mezzi di
          trasporto  pubblico»,  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 61 del 6 marzo 1974).
          Nota all'art. 1:
              Il testo dell'articolo unico della legge n. 37 del 1974
          come modificato dalla presente legge e' il seguente:
            «Articolo  unico. - Il privo di vista ha diritto di farsi
          accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni
          mezzo   di   trasporto  pubblico  senza  dover  pagare  per
          l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
              Al  privo  della  vista  e'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il
          proprio cane guida.
                I responsabili della gestione dei trasporti di cui al
          primo  comma  e i titolari degli esercizi di cui al secondo
          comma   che   impediscano  od  ostacolino,  direttamente  o
          indirettamente,  l'accesso  ai  privi di vista accompagnati
          dal  proprio  cane  guida  sono  soggetti  ad  una sanzione
          amministrativa  pecuniaria consistente nel pagamento di una
          somma da euro 500 a euro 2.500.
              Nei  casi  previsti dai commi primo e secondo, il privo
          di  vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane
          guida  anche non munito di museruola, salvo quanto previsto
          dal quinto comma.
              Sui   mezzi   di   trasporto  pubblico,  ove  richiesto
          esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di
          vista  e'  tenuto  a  munire  di  museruola il proprio cane
          guida.
              Ogni  altra  disposizione in contrasto o in difformita'
          con la presente legge viene abrogata.».
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.

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