Legge Ordinaria n. 7 del 09/01/2006 G.U. n. 14 del 18 Gennaio 2006
Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             (Finalita)
   1.  In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di
quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati
a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle
Nazioni  Unite  sulle  donne,  la  presente  legge  detta  le  misure
necessarie  per  prevenire,  contrastare  e  reprimere le pratiche di
mutilazione   genitale   femminile   quali   violazioni  dei  diritti
fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e
delle bambine.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione
          sono i seguenti:
              «Art.  2.  -  La  Repubblica  riconosce  e garantisce i
          diritti  inviolabili  dell'uomo, sia come singolo sia nelle
          formazioni  sociali  ove  si  svolge la sua personalita', e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.».
              «Art.  3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di  sesso,  di  razza, di lingua, di religione, di opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali.
              E'  compito  della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la
          liberta'  e  la  uguaglianza  dei cittadini, impediscono il
          pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva
          partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.».
              «Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
              Nessuno   puo'   essere   obbligato  a  un  determinato
          trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La
          legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
          rispetto della persona umana.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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