Legge Ordinaria n. 130 del 02/08/2007 G.U. n. 194 del 22 Agosto 2007
Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Alla  legge  8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole:
"ad  eccezione  delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonche'
al  terzo  comma  dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
come  sostituito  dall'articolo  1,  comma 1, della legge 21 febbraio
1990, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle armi
e  dei  materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle
persone  ovvero  non  dotati  di  significativa  capacita' offensiva,
individuati   con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita  la
commissione  consultiva  centrale  per il controllo delle armi di cui
all'articolo  6  della  legge  18  aprile  1975, n. 110, e successive
modificazioni";
    b) all'articolo 15:
      1)  al  comma  4  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole:
"ovvero  quando  essi  abbiano rinunziato allo status di obiettore di
coscienza ai sensi del comma 7-ter";
      2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
    "7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai
cittadini   che  abbiano  rinunziato  allo  status  di  obiettore  di
coscienza ai sensi del comma 7-ter.
    7-ter.  L'obiettore  ammesso  al  servizio civile, decorsi almeno
cinque  anni  dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo
le  norme  previste  per  il  servizio  di leva, puo' rinunziare allo
status  di  obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione
irrevocabile  presso  l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che
provvede  a  darne  tempestiva  comunicazione alla Direzione generale
delle  pensioni  militari,  del  collocamento al lavoro dei volontari
congedati  e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
6 ottobre 2005, n. 216".
  2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  a),  della  legge  8  luglio  1998,  n. 230, come
modificata  dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente  articolo, e'
adottato  entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della presente legge.
  3. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno
di  cui  al  comma  2,  si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
comma  1,  lettera  a),  primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n.
230,  nel  testo  vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 2 agosto 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 15 della legge
          8  luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione
          di  coscienza),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1998, n. 163, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2.  - 1. Il diritto di obiezione di coscienza al
          servizio  militare  non  e' esercitabile da parte di coloro
          che:
                a) risultino  titolari  di  licenze  o autorizzazioni
          relative  alle  armi  indicate  negli  articoli 28 e 30 del
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con  regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e successive
          modifiche  ed  integrazioni,  ad eccezione delle armi e dei
          materiali  esplodenti  privi  di attitudine a recare offesa
          alle  persone  ovvero non dotati di significativa capacita'
          offensiva,    individuati    con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  sentita  la  commissione consultiva centrale
          per  il  controllo delle armi di cui all'art. 6 della legge
          18  aprile  1975,  n.  110,  e successive modificazioni. Ai
          cittadini  soggetti  agli  obblighi  di  leva  che facciano
          richiesta  di  rilascio  del  porto  d'armi  per  fucile da
          caccia,  il  questore, prima di concederlo, fa presente che
          il   conseguimento   del   rilascio  comporta  rinunzia  ad
          esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
                b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per
          la  prestazione  del  servizio militare nelle Forze armate,
          nell'Arma  dei  carabinieri,  nel  Corpo  della  guardia di
          finanza,  nella  Polizia  di  Stato,  nel  Corpo di polizia
          penitenziaria  e  nel  Corpo  forestale  dello Stato, o per
          qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;
                c) siano stati condannati con sentenza di primo grado
          per  detenzione,  uso,  porto,  trasporto,  importazione  o
          esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
                d) siano stati condannati con sentenza di primo grado
          per  delitti  non colposi commessi mediante violenza contro
          persone  o  per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi
          eversivi o di criminalita' organizzata».
              «Art.  15.  - 1. L'obiettore ammesso al servizio civile
          decade  dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento
          esclusivamente  quando  sopravvengano  o siano accertate le
          condizioni ostative indicate all'art. 2.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 1, l'obiettore e'
          tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista
          per   quest'ultimo,   se   la  decadenza  interviene  prima
          dell'inizio   del   servizio   civile,  e  per  un  periodo
          corrispondente  al  servizio  civile  non prestato, in ogni
          caso  non superiore alla durata della leva, se la decadenza
          interviene durante lo svolgimento di questo.
              3.  La decadenza e' disposta con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  su  accertamento e richiesta
          dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
              4.  In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini
          che  abbiano  prestato il servizio militare di leva, a tale
          richiamo  sono  soggetti  anche  i  cittadini  che  abbiano
          prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute
          le  condizioni  ostative previste dall'art. 2 ovvero quando
          essi   abbiano  rinunziato  allo  status  di  obiettore  di
          coscienza ai sensi del comma 7-ter.
              5.  Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che,
          dopo  aver  prestato servizio civile, abbiano fabbricato in
          proprio  o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le
          armi e le munizioni richiamate all'art. 2, comma 1, lettera
          a),  e  quelli  che  abbiano  ricoperto incarichi direttivi
          presso   enti   o  organizzazioni  che  siano  direttamente
          finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e
          sistemi di armi.
              6.  A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio
          civile e' vietato detenere ed usare le armi di cui all'art.
          2,   comma   1,   lettera   a),   nonche'   assumere  ruoli
          imprenditoriali   o   direttivi   nella   fabbricazione   e
          commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle
          predette  armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.
          I   trasgressori   sono   puniti,   qualora  il  fatto  non
          costituisca  piu'  grave  reato,  con  le pene previste dal
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con  regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  per detenzione abusiva di
          armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti
          dalla  presente  legge.  E' fatto divieto alle autorita' di
          pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi
          qualsiasi   autorizzazione   relativa  all'esercizio  delle
          attivita' di cui al presente comma.
              7.  A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio
          civile    e'    vietato   partecipare   ai   concorsi   per
          l'arruolamento    nelle   Forze   armate,   nell'Arma   dei
          carabinieri,  nel  Corpo  della  guardia  di finanza, nella
          Polizia  di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel
          Corpo  forestale  dello Stato o per qualsiasi altro impiego
          che comporti l'uso delle armi.
              7-bis.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 6 e 7 non si
          applicano  ai  cittadini che abbiano rinunziato allo status
          di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
              7-ter.  L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi
          almeno  cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in
          congedo  secondo le norme previste per il servizio di leva,
          puo'  rinunziare  allo  status  di  obiettore  di coscienza
          presentando   apposita  dichiarazione  irrevocabile  presso
          l'Ufficio  nazionale per il servizio civile, che provvede a
          darne  tempestiva  comunicazione  alla  Direzione  generale
          delle  pensioni  militari,  del  collocamento al lavoro dei
          volontari  congedati  e  della  leva  di cui all'art. 1 del
          decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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