Legge Ordinaria n. 77 del 20/06/2007 G.U. n. 142 del 21 Giugno 2007
Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE
     La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il termine del 30
settembre   2007,   i   decreti   legislativi   per  il  recepimento,
rispettivamente,  delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  dell'11  marzo  2002,  concernente  l'organizzazione
dell'orario  di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili
di  autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  21  aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e
2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 21 aprile
2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari,  nonche'  le  disposizioni  integrative  e correttive del
decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  191, di attuazione della
direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza
per  la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione  del  sangue umano e dei suoi componenti e che modifica
la direttiva 2001/83/CE.
2.  I  decreti  legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i
principi  e  i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18
aprile   2005,   n.  62,  nonche',  con  riferimento  alla  direttiva
2004/39/CE,  secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 9-bis
della  medesima  legge.  I medesimi decreti legislativi sono altresi'
adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della citata legge
n.  62  del  2005 e, per quanto riguarda la direttiva 2002/98/CE, nel
rispetto  dei  principi e criteri direttivi e delle procedure fissati
dalla  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  in  coordinamento  con le
prescrizioni  della  legge  21  ottobre  2005, n. 219. Gli schemi dei
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del
decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  191, di attuazione della
direttiva  2002/98/CE,  sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Su  di  essi e' richiesto anche il parere
delle  Commissioni  parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto  comma,  della  Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati  dei  necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri   definitivi   delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
3.  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti
legislativi  di  recepimento  delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE
emanati  ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei  principi  e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis
della  legge  18  aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel
comma  5  dell'articolo  1  della  medesima  legge  n.  62  del 2005,
disposizioni   correttive   e   integrative   dei   predetti  decreti
legislativi,  al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di
attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di
cui,  rispettivamente,  all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva
2004/25/CE   e   all'articolo   64,   paragrafo  2,  della  direttiva
2004/39/CE.  All'articolo  1  della  citata  legge n. 62 del 2005, il
comma 5-bis e' abrogato.
4.  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto
legislativo  di  recepimento  della  direttiva  2002/15/CE emanato ai
sensi  del  comma  1,  il  Governo  puo'  adottare,  nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18
aprile  2005,  n.  62,  e  con  la  procedura  indicata  nel  comma 5
dell'articolo  1  della  citata  legge  n.  62 del 2005, disposizioni
correttive e integrative del predetto decreto legislativo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              -  La direttiva 2002/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          23 marzo 2002, n. L 80.
              -  La direttiva 2004/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 142.
              -  La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 145.
              -  Il  decreto  legislativo  19 agosto 2005, n. 191, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre n. 221.
              -  La direttiva 2002/98/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L. 33 dell'8 febbraio 2003.
              -  La direttiva 2001/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 novembre 2001, n. L 311.
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 9-bis e 1 della
          legge  18 aprile  2005,  n.  62, recante: «Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2004».
              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
          modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
          materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona  o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
          ogni   caso  sono  previste  sanzioni  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei  decreti  legislativi  recanti  le norme occorrenti per
          dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
          per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
          direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
          possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
          milioni di euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
          le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
          l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili;
                h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
          una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
          rispetto  a  quelli  degli  altri  Stati membri dell'Unione
          europea,  facendo  in modo di assicurare il massimo livello
          di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
          vari  Stati  membri  ed  evitando l'insorgere di situazioni
          discriminatorie  a danno dei cittadini italiani nel momento
          in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
          riferimento  ai  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di
          attivita'  commerciali e professionali, una disciplina piu'
          restrittiva  di  quella  applicata ai cittadini degli altri
          Stati membri.».
              «Art.  9-bis (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 21 aprile 2004,
          relativa   ai   mercati  degli  strumenti  finanziari,  che
          modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e
          la  direttiva  2000/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   e   che   abroga  la  direttiva  93/22/CEE  del
          Consiglio,   nonche'   della   direttiva   2006/31/CE   del
          Parlamento  europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che
          modifica    la    direttiva   2004/39/CE).   -   1.   Nella
          predisposizione  del  decreto  legislativo per l'attuazione
          della  direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  21 aprile  2004, relativa ai mercati degli
          strumenti  finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE
          e  93/6/CEE  del  Consiglio  e  la direttiva 2000/12/CE del
          Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva  93/22/CEE del Consiglio, nonche' della direttiva
          2006/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  che  modifica  la direttiva 2004/39/CE, il
          Governo  e'  tenuto  a seguire, oltre ai principi e criteri
          direttivi  di  cui  all'art. 2, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) apportare  al  testo  unico  delle disposizioni in
          materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto
          legislativo   24 febbraio   1998,   n.   58,  e  successive
          modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al
          corretto  e  integrale  recepimento della direttiva e delle
          relative  misure  di  esecuzione nell'ordinamento nazionale
          attribuendo   le   competenze  rispettivamente  alla  Banca
          d'Italia  e alla Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa  (CONSOB) secondo i principi di cui agli articoli 5 e
          6  del  citato  testo  unico, e successive modificazioni, e
          confermando   la   disciplina   prevista   per   i  mercati
          all'ingrosso di titoli di Stato;
                b) recepire  le  nozioni  di  servizi  e attivita' di
          investimento,  nonche'  di  servizi  accessori  e strumenti
          finanziari   contenute   nell'allegato I   alla  direttiva;
          attribuire  alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il
          potere   di   recepire   le   disposizioni  adottate  dalla
          Commissione   ai  sensi  dell'art.  4,  paragrafo 2,  della
          direttiva;
                c) prevedere   che   l'esercizio  nei  confronti  del
          pubblico,  a  titolo  professionale,  dei  servizi  e delle
          attivita'  di  investimento  sia riservato alle banche e ai
          soggetti  abilitati  costituiti  in  forma  di societa' per
          azioni  nonche', limitatamente al servizio di consulenza in
          materia  di  investimenti, alle persone fisiche in possesso
          dei    requisiti    di    professionalita',   onorabilita',
          indipendenza   e  patrimoniali  stabiliti  con  regolamento
          adottato   dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite   la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB.  Resta  ferma
          l'abilitazione  degli  agenti  di  cambio  ad esercitare le
          attivita' previste dall'ordinamento nazionale;
                d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali
          di  negoziazione  sia  consentita  anche  alle  societa' di
          gestione  di  mercati  regolamentati  previa verifica della
          sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;
                e) individuare  nella CONSOB, in coordinamento con la
          Banca  d'Italia, l'autorita' unica competente per i fini di
          collaborazione  con  le  autorita'  competenti  degli Stati
          membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di
          esecuzione  adottate  dalla  Commissione europea secondo la
          procedura  di  cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima
          direttiva;
                f) stabilire  i  criteri  generali  di  condotta  che
          devono   essere  osservati  dai  soggetti  abilitati  nella
          prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e
          dei   servizi  accessori,  ispirati  ai  principi  di  cura
          dell'interesse  del  cliente, tenendo conto dell'integrita'
          del  mercato  e delle specificita' di ciascuna categoria di
          investitori,  quali  i  clienti  al  dettaglio,  i  clienti
          professionali e le controparti qualificate;
                g) prevedere  che siano riconosciute come controparti
          qualificate,  ai  fini  dell'applicazione  delle  regole di
          condotta,    le   categorie   di   soggetti   espressamente
          individuate   come   tali   dalla   direttiva,  nonche'  le
          corrispondenti   categorie  di  soggetti  di  Paesi  terzi;
          attribuire  alla  CONSOB,  sentita  la  Banca  d'Italia, il
          potere  di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle
          misure  di  esecuzione  adottate  dalla Commissione europea
          secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della
          direttiva,  i  requisiti di altre categorie di soggetti che
          possono essere riconosciuti come controparti qualificate;
                h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia,
          il  potere  di disciplinare con regolamento, in conformita'
          alla   direttiva  e  alle  relative  misure  di  esecuzione
          adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di
          cui  all'art. 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le
          seguenti  materie  relative al comportamento che i soggetti
          abilitati devono tenere:
                  1)  le  misure  e  gli  strumenti per identificare,
          prevenire,  gestire  e  rendere  trasparenti i conflitti di
          interesse,  inclusi  i  principi  che devono essere seguiti
          dalle   imprese   nell'adottare   misure   organizzative  e
          politiche di gestione dei conflitti;
                  2)  gli  obblighi  di informazione, con particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico  di  prodotti  finanziari  e  delle  gestioni  di
          portafogli  di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB
          puo'  avvalersi  della  collaborazione  delle  associazioni
          maggiormente  rappresentative  dei soggetti abilitati e del
          Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto
          dall'art.  136  del  codice  del consumo, di cui al decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
                  3)    la    valutazione    dell'adeguatezza   delle
          operazioni;
                  4)  l'affidamento  a  terzi,  da parte dei soggetti
          abilitati, di funzioni operative;
                  5)    le    misure   da   adottare   per   ottenere
          nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile
          per  i clienti, ivi incluse le modalita' di registrazione e
          conservazione degli ordini stessi;
                i) disciplinare  l'attivita'  di gestione dei sistemi
          multilaterali  di  negoziazione  conferendo  alla CONSOB il
          potere  di  stabilire  con proprio regolamento i criteri di
          funzionamento dei sistemi stessi;
                l) al  fine di garantire l'effettiva integrazione dei
          mercati  azionari  e  il  rafforzamento  dell'efficacia del
          processo  di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli
          che  possono  impedire il consolidamento delle informazioni
          messe  a  disposizione  del pubblico nei diversi sistemi di
          negoziazione,  attribuire  alla  CONSOB,  sentita  la Banca
          d'Italia,    per   i   mercati   all'ingrosso   di   titoli
          obbligazionari  privati  e  pubblici, diversi dai titoli di
          Stato,   nonche'  per  gli  scambi  di  strumenti  previsti
          dall'art. 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti
          finanziari   derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi  di
          interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle
          finanze,  sentite  la  Banca  d'Italia  e  la CONSOB, per i
          mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
                  1)    disciplinare   il   regime   di   trasparenza
          pre-negoziazione  e  post-negoziazione  per  le  operazioni
          riguardanti  azioni  ammesse  alla negoziazione nei mercati
          regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi
          multilaterali  di  negoziazione  e  dagli  internalizzatori
          sistematici;
                  2)  estendere, in tutto o in parte, quando cio' sia
          necessario  per  la  tutela degli investitori, il regime di
          trasparenza  delle  operazioni  aventi ad oggetto strumenti
          finanziari  diversi  dalle azioni ammesse alle negoziazioni
          nei mercati regolamentati;
                m) conferire  alla  CONSOB  il potere di disciplinare
          con  regolamento,  in  conformita'  alla  direttiva  e alle
          misure  di  esecuzione  adottate dalla Commissione europea,
          secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della
          medesima direttiva, le seguenti materie:
                  1)  il  contenuto  e  le modalita' di comunicazione
          alla  CONSOB, da parte degli intermediari, delle operazioni
          concluse  riguardanti  strumenti  finanziari  ammessi  alle
          negoziazioni  nei  mercati  regolamentati  prevedendo anche
          l'utilizzo  di  sistemi  di notifica approvati dalla CONSOB
          stessa;
                  2)  l'estensione  degli  obblighi  di comunicazione
          alla  CONSOB  delle  operazioni  concluse  da  parte  degli
          intermediari  anche  agli  strumenti finanziari non ammessi
          alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando cio' sia
          necessario   al   fine   di   assicurare  la  tutela  degli
          investitori;
                  3)  i requisiti di organizzazione delle societa' di
          gestione dei mercati regolamentati;
                n) prevedere   che  la  CONSOB  possa  individuare  i
          criteri  generali  ai quali devono adeguarsi i regolamenti,
          adottati  ai  sensi  dell'art. 62 del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni,  di  gestione  e  organizzazione dei mercati
          regolamentati  in  materia  di  ammissione,  sospensione  e
          revoca  degli  strumenti  finanziari dalle negoziazioni, di
          accesso  degli  operatori e di regolamento delle operazioni
          concluse  su  tali  mercati,  in conformita' ai principi di
          trasparenza,  imparzialita'  e  correttezza stabiliti dalla
          direttiva  e  dalle  misure  di  esecuzione  adottate dalla
          Commissione  europea,  secondo la procedura di cui all'art.
          64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
                o) conferire  alla  CONSOB,  d'intesa  con  la  Banca
          d'Italia,  il  potere  di  disciplinare con regolamento, in
          conformita'  alla  direttiva  e  alle  relative  misure  di
          esecuzione  adottate  dalla Commissione europea, secondo la
          procedura  di  cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima
          direttiva,  i  criteri  non discriminatori e trasparenti in
          base  ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle
          controparti   centrali   o  ai  sistemi  di  compensazione,
          garanzia  e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46
          della direttiva;
                p) conferire  alla  CONSOB  il  potere di disporre la
          sospensione  o la revoca di uno strumento finanziario dalla
          negoziazione;
                q) prevedere   che  la  CONSOB  vigili  affinche'  la
          prestazione  in  Italia di servizi di investimento da parte
          di   succursali  di  intermediari  comunitari  avvenga  nel
          rispetto  delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21,
          22,  25,  27  e  28  della  direttiva,  ferme  restando  le
          competenze delle altre autorita' stabilite dalla legge;
                r) prevedere  la possibilita' per gli intermediari di
          avvalersi  di promotori finanziari, secondo i principi gia'
          previsti  dal  testo  unico  di  cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
                s) attribuire  alla  Banca  d'Italia  e alla CONSOB i
          poteri  di  vigilanza  e  di indagine previsti dall'art. 50
          della  direttiva, secondo i criteri e le modalita' previsti
          dall'art.  187-octies  del  testo  unico  di cui al decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
                t) prevedere,  fatte  salve  le  sanzioni penali gia'
          previste  dal  testo  unico  di  cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le
          violazioni   delle   regole  dettate  in  attuazione  della
          direttiva:   l'applicazione   di   sanzioni  amministrative
          pecuniarie  non  inferiori  nel  minimo  a Euro 2.500 e non
          superiori  nel  massimo  a Euro 250.000; la responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche; l'esclusione della
          facolta'  di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16
          della   legge   24 novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni;    l'adeguamento   alla   complessita'   dei
          procedimenti   sanzionatori   dei  termini  entro  i  quali
          procedere   alle   contestazioni;   la   pubblicita'  delle
          sanzioni,   salvo   che   la  pubblicazione  possa  mettere
          gravemente  a  rischio  i  mercati finanziari o arrecare un
          danno sproporzionato alle parti coinvolte;
                u) estendere  l'applicazione  del codice del consumo,
          di  cui  al  decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
          alla  tutela  degli  interessi  collettivi  dei consumatori
          nelle materie previste dalla direttiva;
                v) prevedere    procedure    per    la    risoluzione
          stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di
          servizi  e  di  attivita'  di  investimento  e  di  servizi
          accessori  da  parte  delle  imprese  di  investimento, che
          consentano  anche  misure  di efficace collaborazione nella
          composizione delle controversie transfrontaliere;
                z) disciplinare  i  rapporti  con le autorita' estere
          anche  con  riferimento  ai  poteri  cautelari esercitabili
          nelle materie previste dalla direttiva.
              2.  All'attuazione  del  presente  articolo si provvede
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          previste  a  legislazione  vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro il termine di diciotto mesi (2) dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
          2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
          2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
          2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
          direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
          direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
          direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
          direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
          tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge
          5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni. Su di
          essi   e'  richiesto  anche  il  parere  delle  commissioni
          parlamentari   competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
          Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
          formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dei necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
              5-bis. (Abrogato).
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.
              7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome.
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della Repubblica per il parere.».
              - La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003».
              -  La  legge  21 ottobre  2005,  n.  219,  reca: «Nuova
          disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
          nazionale degli emoderivati».
              -  Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, reca:
          «Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme
          di  qualita'  e di sicurezza per la raccolta, il controllo,
          la  lavorazione,  la  conservazione  e la distribuzione del
          sangue umano e dei suoi componenti».
              - Si  riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
          legge  5 agosto  1978,  n. 468, recante: «Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio».
              «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          (Omissis).
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.».
              - L'art. 81 della Costituzione, cosi' recita:
              «Art.  81.  - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e
          il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
              L'esercizio  provvisorio  del  bilancio non puo' essere
          concesso  se  non  per  legge  e  per periodi non superiori
          complessivamente a quattro mesi.
              Con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non si
          possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
              Ogni  altra  legge  che  importi nuove e maggiori spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)