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Legge Ordinaria n. 10 del 20/02/2009 G.U. n.44 del 23 febbraio 2009
ZELLER ed altri; CICU ed altri; PALOMBA; GOZI e ZACCARIA; BOCCHINO ed altri; SORO ed altri; LO MONTE ed altri; ZELLER ed altri; MELIS ed altri: Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (22-646-1070-1449-1491-1507-1692-1733-2023)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.



  1.  Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
  "1-bis)  individua  le  liste  che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi";
   b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
  "2)  procede  al  riparto  dei  seggi tra le liste di cui al numero
1-bis)  in  base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A
tal  fine  divide  il  totale  delle cifre elettorali nazionali delle
liste  ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da
attribuire,   ottenendo  cosi'  il  quoziente  elettorale  nazionale.
Nell'effettuare  la  divisione trascura l'eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista  per  tale  quoziente.  Attribuisce  quindi ad ogni lista tanti
seggi   quante   volte  il  quoziente  elettorale  nazionale  risulti
contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi
che  rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati
alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti
e,  in  caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto la
maggiore  cifra  elettorale  nazionale; a parita' di cifra elettorale
nazionale  si  procede  per  sorteggio. Si considerano resti anche le
cifre  elettorali  nazionali  delle  liste che non hanno raggiunto il
quoziente elettorale nazionale".
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 febbraio 2009
                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 
          Avvertenza:
             Il  testo  della  nota  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  della  disposizione  di  legge  modificata e della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia.

          Note all'art. 1:
             Note all'art. 1, comma 1:
             Si  riporta il testo dell'art. 21 della legge 24 gennaio
          1979, n. 18, cosi' come modificato dalla presente legge:

                                   "Art. 21.

             L'Ufficio elettorale nazionale ricevuti gli estratti dei
          verbali  da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di
          cui  al  n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere
          ove lo creda da uno o piu' esperti scelti dal presidente;
             1)  determina  la cifra elettorale nazionale di ciascuna
          lista.  Tale  cifra  e' data dalla somma dei voti riportati
          nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo
          contrassegno  e,  per  le  circoscrizioni  nelle quali sono
          stati costituiti, a norma dell'art. 12 gruppi di liste, dei
          voti  riportati  dal gruppo nel quale e' collegata la lista
          del   partito  o  gruppo  politico  presente  in  tutte  le
          circoscrizioni con lo stesso contrassegno;
             1-bis)  Individua  le  liste  che abbiano conseguito sul
          piano  nazionale  almeno  il  4  per  cento dei voti validi
          espressi";
             2)  procede  al riparto dei seggi tra le liste di cui al
          numero  1-bis)  in  base alla cifra elettorale nazionale di
          ciascuna  lista.  A  tal  fine divide il totale delle cifre
          elettorali  nazionali delle liste ammesse alla ripartizione
          dei  seggi  da  attribuire,  ottenendo  cosi'  il quoziente
          elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura
          la  eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi,
          la  cifra  elettorale  nazionale di ciascuna lista per tale
          quoziente.  Attribuisce  quindi  ad  ogni lista tanti seggi
          quante  volte  il  quoziente  elettorale  nazionale risulti
          contenuto  nella  cifra  elettorale  nazionale  di ciascuna
          lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora da attribuire sono
          rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime
          divisioni  hanno  dato maggiori resti e, in caso di parita'
          di resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che
          abbiano  avuto  la  maggiore  cifra elettorale nazionale; a
          parita'  di  cifra  elettorale  nazionale  si  procede  per
          sorteggio.  Si  considerano resti anche le cifre elettorali
          nazionali  delle liste che non hanno raggiunto il quoziente
          elettorale nazionale;
             3)    procede    alla    distribuzione   nelle   singole
          circoscrizioni  dei seggi cosi' assegnati alle varie liste.
          A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna
          lista  per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa
          con le modalita' di cui al precedente n. 2) ottenendo cosi'
          il   quoziente  elettorale  di  lista.  Nell'effettuare  la
          divisione   trascura   l'eventuale  parte  frazionaria  del
          quoziente.  Attribuisce,  poi, alla lista, sia essa singola
          sia  formata da liste collegate a norma dell'art. 12, nelle
          varie   circoscrizioni,   tanti   seggi   quante  volte  il
          rispettivo  quoziente elettorale di lista risulti contenuto
          nella  cifra  elettorale  circoscrizionale  della  lista. I
          seggi  che  rimangono  ancora da attribuire sono assegnati,
          rispettivamente nelle circoscrizioni per le quali le ultime
          divisioni  hanno  dato maggiori resti e, in caso di parita'
          di  resti,  a  quelle  circoscrizioni  nelle  quali  si' e'
          ottenuta  la  maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
          parita'  di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a
          sorteggio.  Si  considerano resti anche le cifre elettorali
          che  non hanno raggiunto il quoziente elettorale di' lista.
          Se  alla lista in una circoscrizione spettano piu' seggi di
          quanti  sono  i  suoi  componenti,  restano  eletti tutti i
          candidati della lista e si' procede ad un nuovo riparto dei
          seggi  nei  riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla
          base  di  un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale
          dei  voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni
          stesse,  per  il  numero  dei  seggi  che  sono  rimasti da
          assegnare.  Si  effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra
          le varie liste con le modalita' sopra previste.
             L'ufficio  elettorale nazionale provvede a comunicare ai
          singoli  uffici  elettorali  circoscrizionali il numero dei
          seggi assegnati a ciascuna lista.
             Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale
          viene  redatto,  in duplice esemplare, apposito verbale: un
          esemplare e' rimesso alla segreteria del Parlamento europeo
          la   quale  ne  rilascia  ricevuta;  l'altro  esemplare  e'
          depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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