Legge Ordinaria n. 85 del 08/06/2011 G.U. n.139 del 17 giugno 2011
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale (4299)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»; 
    b) all'articolo 2, comma 3, le  parole:  «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 
    c) all'articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «tre anni»; 
    d) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Qualora il termine per l'espressione del parere  scada  nei
trenta giorni che precedono il termine finale per  l'esercizio  della
delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta
giorni»; 
    e) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a  tutti
gli enti territoriali per  i  quali  ricorrano  i  requisiti  di  cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»; 
    f) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: «trentasei  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»; 
    g) all'articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta mesi». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  b)  e  d),  non  si
applicano nei riguardi  dei  procedimenti  relativi  agli  schemi  di
decreto legislativo  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono gia' stati trasmessi alla  Conferenza  unificata
ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo  periodo,
della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 giugno 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Bossi, Ministro delle riforme per  il
                                federalismo 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 16,  23  e  27
          della legge 5 maggio 2009, n. 42 (  Delega  al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119 della Costituzione),  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2.  Oggetto  e  finalita'  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  trenta  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi aventi ad oggetto l'attuazione  dell'  articolo
          119 della Costituzione, al fine di  assicurare,  attraverso
          la definizione dei principi fondamentali del  coordinamento
          della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario  e  la
          definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria  di
          comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al
          fine di armonizzare i sistemi contabili  e  gli  schemi  di
          bilancio  dei  medesimi  enti  e  i  relativi  termini   di
          presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di
          programmazione, gestione e  rendicontazione  della  finanza
          pubblica. 
              2. Fermi restando  gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
              a)  autonomia  di  entrata  e  di  spesa   e   maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo; 
              b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
          e  concorso  di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali; 
              c) razionalita' e coerenza dei singoli  tributi  e  del
          sistema tributario nel suo complesso;  semplificazione  del
          sistema tributario, riduzione degli  adempimenti  a  carico
          dei  contribuenti,  trasparenza  del  prelievo,  efficienza
          nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto  dei  principi
          sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente  di  cui
          alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
              d) coinvolgimento  dei  diversi  livelli  istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; 
              e) attribuzione di risorse  autonome  ai  comuni,  alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza di cui  all'  articolo  118
          della Costituzione; le  risorse  derivanti  dai  tributi  e
          dalle entrate propri  di  regioni  ed  enti  locali,  dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 
              f) determinazione del costo e del  fabbisogno  standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle  funzioni  fondamentali  di  cui  all'  articolo  117,
          secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; 
              g) adozione per le proprie  politiche  di  bilancio  da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita; 
              h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano dei conti integrato; adozione  di  comuni  schemi  di
          bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
          classificazione economica e  funzionale  individuata  dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
              i) previsione dell'obbligo  di  pubblicazione  in  siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata; 
              l)  salvaguardia  dell'obiettivo  di  non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche; 
              m)  superamento   graduale,   per   tutti   i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
              1) del fabbisogno standard  per  il  finanziamento  dei
          livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma,
          lettera  m),   della   Costituzione,   e   delle   funzioni
          fondamentali di  cui  all'  articolo  117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione; 
              2) della perequazione della capacita'  fiscale  per  le
          altre funzioni; 
                n)  rispetto  della  ripartizione  delle   competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario; 
                o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
          presupposto, salvo  le  addizionali  previste  dalla  legge
          statale o regionale; 
                p) tendenziale correlazione tra  prelievo  fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri; 
                q) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato: 
              1) istituire tributi regionali e locali; 
              2)  determinare  le  variazioni  delle  aliquote  o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
                r) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate dalle concessioni di coltivazione di  cui  all'
          articolo 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
          625, e successive modificazioni; 
              s) facolta' delle regioni di istituire a  favore  degli
          enti locali compartecipazioni  al  gettito  dei  tributi  e
          delle compartecipazioni regionali; 
              t) esclusione di interventi  sulle  basi  imponibili  e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
          essi sono possibili, a parita' di  funzioni  amministrative
          conferite, solo se prevedono  la  contestuale  adozione  di
          misure per la completa compensazione  tramite  modifica  di
          aliquota  o  attribuzione  di  altri   tributi   e   previa
          quantificazione finanziaria  delle  predette  misure  nella
          Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti interventi
          sono   accompagnati   da   una   riduzione   di    funzioni
          amministrative dei livelli di governo i  cui  tributi  sono
          oggetto degli  interventi  medesimi,  la  compensazione  e'
          effettuata in misura corrispondente  alla  riduzione  delle
          funzioni; 
              u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
          e di riscossione che  assicurino  modalita'  efficienti  di
          accreditamento diretto o  di  riversamento  automatico  del
          riscosso agli enti titolari del tributo; previsione  che  i
          tributi erariali compartecipati abbiano integrale  evidenza
          contabile nel bilancio dello Stato; 
              v) definizione di modalita' che  assicurino  a  ciascun
          soggetto  titolare  del  tributo  l'accesso  diretto   alle
          anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita'  di
          gestione  tributaria,   assicurando   il   rispetto   della
          normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 
              z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
          nell'esercizio della potesta'  tributaria,  nella  gestione
          finanziaria  ed  economica  e  previsione   di   meccanismi
          sanzionatori per gli enti che non rispettano gli  equilibri
          economico-finanziari o non assicurano i livelli  essenziali
          delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
          fondamentali  di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,
          lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
          modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso  in  cui
          la  regione  o  l'ente  locale  non  assicuri   i   livelli
          essenziali  delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,
          secondo  comma,   lettera   m),   della   Costituzione,   o
          l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
          117, secondo  comma,  lettera  p),  della  Costituzione,  o
          qualora gli scostamenti dal patto  di  convergenza  di  cui
          all'articolo    18    della    presente    legge    abbiano
          caratteristiche permanenti e  sistematiche,  adotta  misure
          sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1,  lettera
          e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti  e
          possono comportare l'applicazione di misure automatiche per
          l'incremento delle entrate tributarie ed  extra-tributarie,
          e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo
          di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
          secondo quanto disposto dall'  articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131,   e   secondo   il   principio   di
          responsabilita' amministrativa e finanziaria; 
              aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
          carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
          di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione  dei
          bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel  caso
          di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini  del
          coordinamento della finanza pubblica; 
              bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
          flessibilita' fiscale  nella  costituzione  di  insiemi  di
          tributi e compartecipazioni, da attribuire alle  regioni  e
          agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata  in
          misura    rilevante    da    tributi    manovrabili,    con
          determinazione, per  ciascun  livello  di  governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi; 
              cc) previsione di una  adeguata  flessibilita'  fiscale
          articolata su piu' tributi con una base imponibile  stabile
          e  distribuita  in  modo   tendenzialmente   uniforme   sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali; 
              dd)  trasparenza  ed  efficienza  delle  decisioni   di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); 
              ee) riduzione  della  imposizione  fiscale  statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi di cui all'articolo 119,  quinto
          comma, della Costituzione; 
              ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
          modo da consentire  anche  una  piu'  piena  valorizzazione
          della sussidiarieta' orizzontale; 
              gg) individuazione di strumenti idonei  a  favorire  la
          piena  attuazione  degli  articoli  29,  30  e   31   della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 
              hh) territorialita' dei tributi regionali  e  locali  e
          riferibilita'  al  territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall' articolo 119 della Costituzione; 
              ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
          e autonomia di  gestione  delle  proprie  risorse  umane  e
          strumentali da parte del settore  pubblico;  previsione  di
          strumenti che consentano autonomia ai  diversi  livelli  di
          governo nella gestione della contrattazione collettiva; 
              ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
          quadro di  finanziamento,  in  misura  corrispondente  alle
          funzioni attribuite; 
              mm)  individuazione,  in  conformita'  con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,
          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le
          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri
          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali
          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa
          da sancire in sede di Conferenza unificata ai  sensi  dell'
          articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
          tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni  recate
          dal  medesimo  schema  di  decreto  sul  saldo   netto   da
          finanziare, sull'indebitamento netto delle  amministrazioni
          pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari  competenti
          per le conseguenze di carattere finanziario, entro  novanta
          giorni  dalla  trasmissione.  In  mancanza  di  intesa  nel
          termine di cui all' articolo 3 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, il Consiglio  dei  ministri  delibera,
          approvando una relazione  che  e'  trasmessa  alle  Camere.
          Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
          cui l'intesa non e' stata raggiunta. 
              4. Decorso il termine per l'espressione dei  pareri  di
          cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
          Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali   modificazioni   e   rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo.   Il   Governo,   qualora,   anche    a    seguito
          dell'espressione  dei  pareri  parlamentari,  non   intenda
          conformarsi all'intesa raggiunta in  Conferenza  unificata,
          trasmette alle Camere e alla  stessa  Conferenza  unificata
          una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
          motivazioni di difformita' dall'intesa. 
              5.  Il  Governo  assicura,  nella  predisposizione  dei
          decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
          con le regioni e gli enti locali. 
              6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
          e' adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali. 
              7. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottati   decreti   legislativi    recanti    disposizioni
          integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  con  la
          procedura di cui ai commi 3 e 4. 
              Art. 3. Commissione parlamentare per  l'attuazione  del
          federalismo  fiscale  -  1.  E'  istituita  la  Commissione
          parlamentare  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale,
          composta da  quindici  senatori  e  da  quindici  deputati,
          nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
          Repubblica e dal Presidente della Camera dei  deputati,  su
          designazione  dei   gruppi   parlamentari,   in   modo   da
          rispecchiarne   la   proporzione.   Il   presidente   della
          Commissione e' nominato tra i componenti della  stessa  dal
          Presidente del Senato della  Repubblica  e  dal  Presidente
          della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione
          si riunisce per la sua  prima  seduta  entro  venti  giorni
          dalla  nomina  del  presidente,  per  l'elezione   di   due
          vicepresidenti e di  due  segretari  che,  insieme  con  il
          presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 
              2. L'attivita' e  il  funzionamento  della  Commissione
          sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
          Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 
              3.  Gli  oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento della Commissione e del Comitato  di  cui  al
          comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio  interno
          del Senato della  Repubblica  e  per  meta'  a  carico  del
          bilancio interno  della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri
          connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato  di
          cui al comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          istituzionali rappresentati, i quali  provvedono  a  valere
          sugli ordinari stanziamenti di bilancio  e  comunque  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Ai
          componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta  alcun
          compenso. 
              4. Al fine di assicurare il raccordo della  Commissione
          con le regioni, le citta' metropolitane, le  province  e  i
          comuni, e' istituito un Comitato  di  rappresentanti  delle
          autonomie   territoriali,   nominato    dalla    componente
          rappresentativa  delle  regioni   e   degli   enti   locali
          nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
          riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso
          le sedi del Senato della  Repubblica  o  della  Camera  dei
          deputati, e' composto da dodici membri, dei  quali  sei  in
          rappresentanza delle regioni, due in  rappresentanza  delle
          province  e  quattro  in  rappresentanza  dei  comuni.   La
          Commissione, ogniqualvolta lo ritenga  necessario,  procede
          allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne  acquisisce
          il parere. 
              5. La Commissione: 
              a)  esprime  i  pareri   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di cui all' articolo 2; 
              b) verifica lo stato di attuazione di  quanto  previsto
          dalla presente legge e ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere fino alla conclusione della fase transitoria di  cui
          agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'  ottenere  tutte  le
          informazioni   necessarie   dalla    Commissione    tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui
          all' articolo  4  o  dalla  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica di cui  all'  articolo
          5; 
                c)  sulla  base  dell'attivita'  conoscitiva  svolta,
          formula osservazioni e  fornisce  al  Governo  elementi  di
          valutazione  utili   alla   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2. 
              6.Qualora il termine per l'espressione del parere scada
          nei trenta giorni  che  precedono  il  termine  finale  per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di centocinquanta giorni. 
              7. La Commissione e'  sciolta  al  termine  della  fase
          transitoria di cui agli articoli 20 e 21. 
              Art. 16.  Interventi  di  cui  al  quinto  comma  dell'
          articolo 119 della Costituzione - 1. I decreti  legislativi
          di cui all'  articolo  2,  con  riferimento  all'attuazione
          dell' articolo 119, quinto comma, della Costituzione,  sono
          adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione delle modalita' in base alle  quali  gli
          interventi finalizzati agli  obiettivi  di  cui  al  quinto
          comma dell'articolo 119 della Costituzione sono  finanziati
          con contributi speciali dal bilancio  dello  Stato,  con  i
          finanziamenti dell'Unione europea e con  i  cofinanziamenti
          nazionali,   secondo   il   metodo   della   programmazione
          pluriennale.  I  finanziamenti  dell'Unione   europea   non
          possono essere sostitutivi dei  contributi  speciali  dello
          Stato; 
              b) confluenza  dei  contributi  speciali  dal  bilancio
          dello  Stato,  mantenendo  le  proprie  finalizzazioni,  in
          appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  attribuiti  ai
          comuni, alle province, alle  citta'  metropolitane  e  alle
          regioni; 
              c)    considerazione    delle    specifiche     realta'
          territoriali,  con  particolare   riguardo   alla   realta'
          socio-economica, al deficit  infrastrutturale,  ai  diritti
          della persona, alla  collocazione  geografica  degli  enti,
          alla loro prossimita' al confine  con  altri  Stati  o  con
          regioni a statuto speciale, ai  territori  montani  e  alle
          isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico
          e  artistico  ai  fini  della  promozione  dello   sviluppo
          economico e sociale; 
              d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo
          sviluppo economico, la coesione delle aree  sottoutilizzate
          del Paese  e  la  solidarieta'  sociale,  a  rimuovere  gli
          squilibri economici e  sociali  e  a  favorire  l'effettivo
          esercizio  dei  diritti  della  persona;  l'azione  per  la
          rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e
          sociale a sostegno  delle  aree  sottoutilizzate  si  attua
          attraverso  interventi  speciali   organizzati   in   piani
          organici  finanziati  con  risorse  pluriennali,  vincolate
          nella destinazione; 
                e) definizione delle modalita' per cui gli  obiettivi
          e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate  dallo
          Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  e  disciplinati  con  i
          provvedimenti   annuali   che   determinano   la    manovra
          finanziaria. L'entita' delle  risorse  e'  determinata  dai
          medesimi provvedimenti. 
              1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a
          tutti  gli  enti  territoriali  per  i  quali  ricorrano  i
          requisiti di cui  all'articolo  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione. 
              Art.. 23. Norme transitorie per le citta' metropolitane
          - 1. Il presente articolo reca  in  via  transitoria,  fino
          alla data di entrata in vigore della  disciplina  ordinaria
          riguardante le  funzioni  fondamentali,  gli  organi  e  il
          sistema elettorale delle  citta'  metropolitane  che  sara'
          determinata con apposita legge, la disciplina per la  prima
          istituzione delle stesse. 
              2. Le citta' metropolitane  possono  essere  istituite,
          nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui
          sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia,  Genova,
          Bologna,  Firenze,  Bari,  Napoli  e  Reggio  Calabria.  La
          proposta di istituzione spetta: 
              a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia; 
              b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno  il  20
          per  cento  dei  comuni  della  provincia  interessata  che
          rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60
          per cento della popolazione; 
                c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per
          cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino
          almeno il 60 per cento della popolazione. 
              3. La  proposta  di  istituzione  di  cui  al  comma  2
          contiene: 
              a) la perimetrazione della citta'  metropolitana,  che,
          secondo  il  principio  della   continuita'   territoriale,
          comprende almeno tutti i comuni proponenti.  Il  territorio
          metropolitano coincide con il territorio di una provincia o
          di una sua parte e comprende il comune capoluogo; 
              b)  l'articolazione   del   territorio   della   citta'
          metropolitana al suo interno in comuni; 
              c) una proposta di  statuto  provvisorio  della  citta'
          metropolitana, che  definisce  le  forme  di  coordinamento
          dell'azione  complessiva   di   governo   all'interno   del
          territorio metropolitano  e  disciplina  le  modalita'  per
          l'elezione o l'individuazione del presidente del  consiglio
          provvisorio di cui al comma 6, lettera b). 
              4.  Sulla  proposta  di  cui   al   comma   2,   previa
          acquisizione del parere della regione  da  esprimere  entro
          novanta giorni,  e'  indetto  un  referendum  tra  tutti  i
          cittadini della provincia. Il referendum e' senza quorum di
          validita' se il parere della regione  e'  favorevole  o  in
          mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il
          quorum di validita'  e'  del  30  per  cento  degli  aventi
          diritto. 
              5. Con regolamento da  adottare  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ai
          sensi dell' articolo 17, comma 1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per
          il federalismo, per la semplificazione normativa  e  per  i
          rapporti con le regioni, e' disciplinato il procedimento di
          indizione e di svolgimento del referendum di cui  al  comma
          4, osservando le disposizioni della legge 25  maggio  1970,
          n. 352, in quanto compatibili. 
              6.  Al  fine  dell'istituzione   di   ciascuna   citta'
          metropolitana, il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro
          quarantotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del Ministro dell'interno,  del
          Ministro per le riforme per il  federalismo,  del  Ministro
          per la semplificazione  normativa  e  del  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione,  dell'economia  e
          delle finanze e per i rapporti con  il  Parlamento,  uno  o
          piu'  decreti  legislativi,  nel  rispetto   dei   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a)   istituzione   della   citta'   metropolitana    in
          conformita' con la proposta approvata nel referendum di cui
          al comma 4; 
              b) istituzione, in ciascuna citta' metropolitana,  fino
          alla data di insediamento dei rispettivi organi cosi'  come
          disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea
          rappresentativa, denominata  «consiglio  provvisorio  della
          citta' metropolitana», composta dai sindaci dei comuni  che
          fanno parte della citta'  metropolitana  e  dal  presidente
          della provincia; 
              c)  esclusione  della  corresponsione  di   emolumenti,
          gettoni di  presenza  o  altre  forme  di  retribuzione  ai
          componenti   del   consiglio   provvisorio   della   citta'
          metropolitana in ragione di tale incarico; 
              d) previsione che, fino alla data di  insediamento  dei
          rispettivi organi cosi' come disciplinati  dalla  legge  di
          cui al comma 1, il finanziamento degli enti che  compongono
          la  citta'  metropolitana  assicura  loro  una  piu'  ampia
          autonomia di entrata e di spesa  in  misura  corrispondente
          alla complessita' delle funzioni  da  esercitare  in  forma
          associata  o  congiunta,  nel  limite  degli   stanziamenti
          previsti a legislazione vigente; 
              e) previsione che,  ai  soli  fini  delle  disposizioni
          concernenti  le  spese  e  l'attribuzione   delle   risorse
          finanziarie alle citta' metropolitane,  con  riguardo  alla
          popolazione e  al  territorio  metropolitano,  le  funzioni
          fondamentali  della  provincia  sono  considerate,  in  via
          provvisoria,    funzioni    fondamentali    della    citta'
          metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei
          suoi organi definitivi; 
              f) previsione che, per le finalita' di cui alla lettera
          e), siano altresi' considerate funzioni fondamentali  della
          citta' metropolitana, con riguardo alla  popolazione  e  al
          territorio metropolitano: 
              1) la pianificazione territoriale generale e delle reti
          infrastrutturali; 
              2) la strutturazione di sistemi coordinati di  gestione
          dei servizi pubblici; 
              3) la promozione  e  il  coordinamento  dello  sviluppo
          economico e sociale. 
              7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          6, corredati delle deliberazioni e dei  pareri  prescritti,
          sono trasmessi al Consiglio  di  Stato  e  alla  Conferenza
          unificata, che rendono il  parere  nel  termine  di  trenta
          giorni. Successivamente  sono  trasmessi  alle  Camere  per
          l'acquisizione  del  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,    da    rendere    entro    trenta    giorni
          dall'assegnazione alle Commissioni medesime. 
              8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono
          soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di
          insediamento  degli  organi  della  citta'   metropolitana,
          individuati dalla legge di cui al  comma  1,  che  provvede
          altresi' a disciplinare il trasferimento delle  funzioni  e
          delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  inerenti
          alle funzioni trasferite e a  dare  attuazione  alle  nuove
          perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo
          statuto definitivo della citta' metropolitana  e'  adottato
          dai competenti organi entro sei mesi dalla  data  del  loro
          insediamento in base alla legge di cui al comma 1. 
              9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la  disciplina
          per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei  comuni  della
          provincia  non  inclusi  nella   perimetrazione   dell'area
          metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte  di
          ciascuno di tali comuni circa l'inclusione  nel  territorio
          della citta' metropolitana ovvero in altra  provincia  gia'
          esistente, nel rispetto della continuita' territoriale. 
              Art. 27. Coordinamento della finanza  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome. 
              1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti
          speciali, concorrono al conseguimento  degli  obiettivi  di
          perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
          e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'
          interno   e   all'assolvimento   degli    obblighi    posti
          dall'ordinamento comunitario, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
          definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
          entro il termine di trenta mesi stabilito per  l'emanazione
          dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo  il
          principio del graduale superamento del criterio della spesa
          storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all' articolo 117,  secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione,  conformemente  a  quanto  previsto
          dall' articolo 8,  comma  1,  lettera  b),  della  presente
          legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
                c) individuano forme di fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi dell' articolo  2,  comma  2,  lettera  mm),  e  alle
          condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui all'  articolo
          2 definiranno le corrispondenti modalita' di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La Commissione di cui all' articolo 4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo.". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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