Legge Ordinaria n. 173 del 19/10/2015 G.U. n.252 del 29 ottobre 2015
Senatori PUGLISI ed altri: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare (2957)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di  affidamento,  il
minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo
II  del  titolo  II  e  qualora,  sussistendo  i  requisiti  previsti
dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo  adottare,
il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto
dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e  duraturo
consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. 
  5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,  il  minore
faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad
altra  famiglia  o  sia  adottato  da  altra  famiglia,  e'  comunque
tutelata, se rispondente all'interesse  del  minore,  la  continuita'
delle  positive  relazioni  socio-affettive   consolidatesi   durante
l'affidamento. 
  5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis
e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei  servizi
sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o  anche
di eta' inferiore se capace di discernimento». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 4  maggio  1983,  n.
          184 (Diritto del minore ad una famiglia), pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  133  del  17  maggio  1983,   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e'  disposto  dal
          servizio sociale locale, previo  consenso  manifestato  dai
          genitori  o  dal  genitore  esercente  la   responsabilita'
          genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il  minore  che  ha
          compiuto  gli  anni  dodici  e  anche  il  minore  di  eta'
          inferiore,  in  considerazione  della  sua   capacita'   di
          discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove  si  trova
          il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 
              2. Ove  manchi  l'assenso  dei  genitori  esercenti  la
          responsabilita'  genitoriale  o  del  tutore,  provvede  il
          tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330  e
          seguenti del codice civile. 
              3. Nel provvedimento di  affidamento  familiare  devono
          essere indicate specificatamente le  motivazioni  di  esso,
          nonche'  i  tempi  e  i  modi  dell'esercizio  dei   poteri
          riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso  le
          quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
          possono mantenere i rapporti con il minore.  Deve  altresi'
          essere  indicato  il  servizio  sociale   locale   cui   e'
          attribuita la responsabilita' del programma di  assistenza,
          nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
          tenere costantemente informati il  giudice  tutelare  o  il
          tribunale per i minorenni,  a  seconda  che  si  tratti  di
          provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il  servizio
          sociale locale cui e'  attribuita  la  responsabilita'  del
          programma  di  assistenza,  nonche'  la  vigilanza  durante
          l'affidamento,  deve  riferire  senza  indugio  al  giudice
          tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
          minore si trova, a seconda che si tratti  di  provvedimento
          emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
          rilevanza  ed  e'  tenuto  a   presentare   una   relazione
          semestrale  sull'andamento  del  programma  di  assistenza,
          sulla sua presumibile ulteriore  durata  e  sull'evoluzione
          delle condizioni di difficolta'  del  nucleo  familiare  di
          provenienza. 
              4. Nel provvedimento di cui al comma  3,  deve  inoltre
          essere  indicato   il   periodo   di   presumibile   durata
          dell'affidamento che deve essere rapportabile al  complesso
          di interventi volti al recupero della  famiglia  d'origine.
          Tale periodo non puo' superare la  durata  di  ventiquattro
          mesi ed e' prorogabile,  dal  tribunale  per  i  minorenni,
          qualora la sospensione dell'affidamento  rechi  pregiudizio
          al minore. 
              5.  L'affidamento  familiare  cessa  con  provvedimento
          della  stessa  autorita'  che  lo  ha  disposto,   valutato
          l'interesse  del  minore,  quando  sia   venuta   meno   la
          situazione  di  difficolta'   temporanea   della   famiglia
          d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui  la
          prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 
              5-bis.  Qualora,  durante  un  prolungato  periodo   di
          affidamento, il minore sia dichiarato adottabile  ai  sensi
          delle disposizioni del capo II del  titolo  II  e  qualora,
          sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6,  la  famiglia
          affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per  i
          minorenni, nel  decidere  sull'adozione,  tiene  conto  dei
          legami affettivi significativi e  del  rapporto  stabile  e
          duraturo  consolidatosi  tra  il  minore  e   la   famiglia
          affidataria. 
              5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,
          il minore faccia ritorno nella famiglia di  origine  o  sia
          dato in affidamento ad altra famiglia  o  sia  adottato  da
          altra  famiglia,  e'  comunque  tutelata,  se   rispondente
          all'interesse del minore,  la  continuita'  delle  positive
          relazioni     socio-affettive     consolidatesi     durante
          l'affidamento. 
              5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai
          commi 5-bis e 5-ter, tiene conto  anche  delle  valutazioni
          documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha
          compiuto gli anni dodici  o  anche  di  eta'  inferiore  se
          capace di discernimento. 
              6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di  durata
          previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
          5, sentiti il servizio sociale  locale  interessato  ed  il
          minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
          eta' inferiore, in considerazione della  sua  capacita'  di
          discernimento,  richiede,  se  necessario,  al   competente
          tribunale  per  i   minorenni   l'adozione   di   ulteriori
          provvedimenti nell'interesse del minore. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili, anche nel caso  di  minori  inseriti
          presso una comunita' di tipo familiare  o  un  istituto  di
          assistenza pubblico o privato.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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