Legge Ordinaria n. 19 del 23/02/2015 G.U. n.53 del 05 marzo 2015
Senatore PALMA: Divieto di concessione dei benefìci ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale (2719)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Divieto di concessione dei benefici ai condannati 
    per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26  luglio  1975,  n.
354, le parole: «delitto  di  cui  all'articolo  416-bis  del  codice
penale»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delitti  di  cui  agli
articoli 416-bis e 416-ter del codice penale». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  4-bis
          della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 4-bis (Divieto  di  concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni  delitti)  .   -   1.   L'assegnazione   al   lavoro
          all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla
          detenzione previste dal capo  VI,  esclusa  la  liberazione
          anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati
          per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
          internati   collaborino   con   la   giustizia   a    norma
          dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
          per finalita' di terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
          eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
          atti di violenza, delitti di cui agli  articoli  416-bis  e
          416-ter del codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste dallo stesso articolo  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  in  esso
          previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,  primo
          comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
          e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del  testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, e  all'articolo  74  del  testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  degli  articoli  16-nonies  e
          17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni.». 

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