Legge Ordinaria n. 47 del 16/04/2015 G.U. n.94 del 23 aprile 2015
FERRANTI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità (631-B)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice  di  procedura
penale, dopo la parola: «concreto»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
attuale» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «.  Le
situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere  desunte
esclusivamente  dalla  gravita'  del  titolo  di  reato  per  cui  si
procede». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo  274  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  274  (Esigenze  cautelari).  -  1.   Le   misure
          cautelari sono disposte: 
              a)  quando  sussistono   specifiche   ed   inderogabili
          esigenze attinenti alle indagini relative ai  fatti  per  i
          quali si procede, in relazione a situazioni di concreto  ed
          attuale pericolo per l'acquisizione o la  genuinita'  della
          prova,  fondate  su  circostanze  di  fatto   espressamente
          indicate nel provvedimento a pena  di  nullita'  rilevabile
          anche d'ufficio.  Le  situazioni  di  concreto  ed  attuale
          pericolo non possono essere individuate nel  rifiuto  della
          persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
          dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti; 
              b) quando l'imputato si e' dato alla  fuga  o  sussiste
          concreto e attuale pericolo che  egli  si  dia  alla  fuga,
          sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una
          pena superiore a due anni di reclusione. Le  situazioni  di
          concreto e attuale  pericolo  non  possono  essere  desunte
          esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato  per  cui
          si procede; 
              c) quando, per specifiche modalita' e  circostanze  del
          fatto e per la personalita' della persona  sottoposta  alle
          indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti  o  atti
          concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
          e attuale pericolo che questi commetta  gravi  delitti  con
          uso di armi o  di  altri  mezzi  di  violenza  personale  o
          diretti contro l'ordine costituzionale  ovvero  delitti  di
          criminalita' organizzata o della stessa  specie  di  quello
          per cui si procede. Se il pericolo riguarda la  commissione
          di delitti  della  stessa  specie  di  quello  per  cui  si
          procede, le misure  di  custodia  cautelare  sono  disposte
          soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista  la
          pena della reclusione non inferiore nel massimo  a  quattro
          anni ovvero, in caso di custodia cautelare in  carcere,  di
          delitti per i quali e' prevista la  pena  della  reclusione
          non inferiore nel massimo a  cinque  anni  nonche'  per  il
          delitto  di  finanziamento  illecito  dei  partiti  di  cui
          all'articolo 7  della  legge  2  maggio  1974,  n.  195,  e
          successive  modificazioni.  Le  situazioni  di  concreto  e
          attuale pericolo,  anche  in  relazione  alla  personalita'
          dell'imputato, non possono  essere  desunte  esclusivamente
          dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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