Legge Ordinaria n. 698 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1955)
Modificazione dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Con  effetto  dal  1  gennaio  1955,  il  primo ed il secondo comma
dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sono sostituiti dal
seguente:
  "Le   opere  per  le  quali  siano  state  o  vengano  concesse  le
provvidenze   di  cui  ai  provvedimenti  indicati  nel  primo  comma
dell'articolo  3  della  legge  28 giugno 1952, n. 677, devono essere
ultimate entro il 31 dicembre 1955".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1955

                              GRONCHI -

                                                SEGNI - MORO - VANONI
- ANDREOTTI - GAVA -
ROMITA - CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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