Legge Ordinaria n. 14 del 11/01/1979 (Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1979 n. 21)
Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  all'articolo  1  della  legge  13  maggio 1961, n. 469,
integrato dall'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, negli
aeroporti  civili  o aperti al traffico aereo civile, esclusi, fino a
che  non sia diversamente disposto, quelli di cui all'elenco allegato
alla  presente  legge, nei quali il servizio e' attualmente svolto da
personale  statale,  il servizio antincendi puo' essere affidato agli
enti gestori degli aeroporti o delle aerostazioni, ovvero ai titolari
delle  licenze  di cui all'articolo 788 del codice della navigazione,
eventualmente   riuniti  in  consorzio,  che  esplichino  la  propria
attivita' nell'aeroporto.
  Nel caso di affidamento, il servizio antincendi e' espletato a cura
e  spese  dei  soggetti  di cui al precedente comma, con personale in
possesso di apposita abilitazione rilasciata dall'ispettore regionale
o  interregionale  dei  vigili  del  fuoco, previo accertamento della
sussistenza  di  adeguati  requisiti  di  idoneita'  e  di  capacita'
tecnica.  Le  modalita'  per  il conseguimento dell'abilitazione sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
  Le    spese    per   l'addestramento   del   personale,   ai   fini
dell'abilitazione, sono a carico dei soggetti ai quali e' affidato il
servizio antincendi.
  Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dei trasporti,
determina  la  dotazione  minima  di  personale e la consistenza e le
caratteristiche  dei  mezzi  da  adibire al servizio antincendi negli
aeroporti di cui al primo comma.
  La responsabilita' della regolarita' e della efficienza dei servizi
nell'ambito dell'aeroporto compete ai soggetti di cui al primo comma.
L'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco controlla
l'esatto  adempimento  delle  determinazioni  adottate  dal Ministero
dell'interno   ai   sensi   del   secondo   comma  e,  ove  riscontri
inadempienze,  propone  la sospensione dell'attivita' di volo, fino a
quando  non  risultino  adottate  le  misure  prescritte. Il relativo
provvedimento  e'  adottato  dal  Ministero dei trasporti - Direzione
generale dell'aviazione civile.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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