Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 465 del 04/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1978 n. 233)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al primo comma, le parole: "60 per cento", sono sostituite con le altre: "100 per cento"; il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per le imprese di cui sopra la sospensione di cui al precedente comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500". All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: "senza corresponsione di interessi" sono inserite le parole: "e di altri oneri"; e la parola: "quinquennio" e' sostituita dall'altra: "settennio". Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis. - Il personale ausiliario non di ruolo con nomina a tempo indeterminato gia' in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige e' inquadrato, con il mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte, in un ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica al personale della carriera ausiliaria delle scuole statali". "Art. 2-ter. - I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne, di proprieta' del disciolto ente ONAIRC, vengono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto territorialmente competenti, per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione, cosi' come previsto dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale)". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 agosto 1978 PERTINI ANDREOTTI - ROGNONI - PANDOLFI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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