Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 300 del 27/07/1979 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1979 n. 205)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali, per il servizio sanitario, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, e' aggiunto il seguente comma: Le regioni che provvedevano nell'anno 1978 al parziale finanziamento del fabbisogno dei consorzi suddetti assicurano per l'anno 1979 lo stesso finanziamento, incrementato nei limiti di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito della quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: Gli enti di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono tenuti a fornire alle regioni, con periodicita' trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria secondo un modello di rilevazione contabile predisposto dal Ministro del tesoro e trasmesso agli enti suddetti entro il 15 agosto 1979. I rendiconti relativi ai primi due trimestri dell'anno 1979 dovranno essere forniti alle regioni entro il 15 settembre 1979. All'articolo 3, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', da emanarsi, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro il 31 agosto 1979, sara' precisata la quota del Fondo attribuita a ciascuna regione sara' precisata la quota del Fondo attribuita a ciascuna regione da destinare alle province e agli altri enti per le finalita' di cui al precedente comma. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: Per provvedere alla continuazione dell'assistenza sanitaria, protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili fino a tutto il 30 giugno 1979, e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi che viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 2532 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1979. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 luglio 1979 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI - ANSELMI - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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