Legge Ordinaria n. 517 del 18/06/1955 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1955 (suppl. ord.) e errata-corrige 28/07/1955)
Modificazioni al Codice di procedura penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli articoli 6, 19, 33, 34, 36, 37, 40, 56, 58, 59, 60, 63, 68, 69,
71, 88, 97, 98, 118, 130, 131, 136, 148, 151, 153, 169, 170, 171, 172
del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

  Art.  6.  (Istanza di procedimento). - L'istanza di procedimento e'
presentata con le forme della querela.
  L'istanza  puo' essere presentata anche a un agente consolare della
Repubblica  all'estero  il  quale,  provveduto  quando  occorre  alla
identificazione  di  chi  l'ha presentata, trasmette direttamente gli
atti  al  competente  ufficio del pubblico ministero, certificando la
data della presentazione.

  Art.  19. (Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio
penale).  -  Quando  la  decisione sull'esistenza di un reato dipende
dalla  risoluzione  di  una  controversia  sullo stato delle persone,
l'esercizio  dell'azione  penale  rimane  sospeso  fino a che su tale
controversia  sia  pronunciata la sentenza indicata nella prima parte
dell'art. 21.
  La  sospensione  e'  disposta  anche  d'ufficio  con  ordinanza  in
qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce
la  esistenza  e  la  serieta' della controversia. La sospensione non
impedisce gli atti urgenti d'istruzione.
  Il  pretore  comunica immediatamente la ordinanza di sospensione al
procuratore della Repubblica.
  L'ordinanza  e' in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per
il  solo  motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la
sospensione.  Tale ricorso puo' essere proposto dal procuratore della
Repubblica  o  dal  procuratore  generale  presso  la corte d'appello
dall'imputato e dalla parte civile.
  Il  giudizio civile quando e' necessario puo' essere anche promosso
o   proseguito   dal   pubblico  ministero,  citate  tutte  le  parti
interessate.

  Art.    33.   (Dichiarazione   d'incompetenza   per   materia).   -
L'incompetenza  per  materia  e'  dichiarata  anche d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio.

  Art.  34.  (Nullita' determinata dalla incompetenza per materia). -
L'inosservanza  delle  norme  sulla competenza per materia produce la
nullita'  degli  atti  ad  eccezione di quelli che non possono essere
rinnovati.
  Tuttavia  la  nullita' non ha luogo quando il giudice di competenza
superiore  ha  giudicato  di  un  reato  attribuito  ad un giudice di
competenza  inferiore,  senza  che sia stata chiesta la dichiarazione
d'incompetenza.

  Art.  36.  (Provvedimenti  relativi alla competenza per materia nel
giudizio  di  appello). - La corte di appello quando riconosce che il
tribunale  ha  giudicato in primo grado di un reato di competenza del
pretore  nonostante  la eccepita incompetenza, non puo' annullare per
incompetenza  la  sentenza  del tribunale, ma pronunzia nel merito in
secondo  grado,  salvo che si tratti di decisione contro la quale non
e' ammesso l'appello.
  Fuori  del  caso  predetto  e  di  quello  preveduto  dal capoverso
dell'art.  34  il  giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza
per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza
con  la  quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione
degli atti al pubblico ministero.

  Art. 37. (Decisioni della corte di cassazione sulla (competenza per
materia).  -  La corte di cassazione se riconosce la incompetenza per
materia  del  giudice  che  ha  deciso,  pronuncia l'annullamento con
rinvio al giudice competente.
  La   decisione  della  corte  di  cassazione  sulla  competenza  ha
autorita'  di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione
del  reato  rispetto  al  fatto  stabilito con la sentenza impugnata,
purche'  nel  seguito  del  giudizio  non  risultino  nuovi  fatti  e
circostanze che modifichino la competenza.

  Art.   40.   (Altre   regole  per  determinare  la  competenza  per
territorio).  -  Se la competenza non puo' essere determinata a norma
dell'articolo  precedente  e' competente il giudice dell'ultimo luogo
in  cui  si  e' verificata una parte dell'azione o dell'omissione che
costituisce  il  reato.  Se questo luogo non e' noto e' competente il
giudice  del  luogo  in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha
emesso  un  mandato  ovvero  un  decreto di citazione a giudizio e in
mancanza  il  giudice  del luogo in cui fu compiuto il primo atto del
procedimento.  Nel  caso  di  contemporaneita'  di  atti  il  giudice
superiore   indicato   nell'art.  48  designa  il  giudice  che  deve
giudicare.
  Se  la  competenza  non puo' essere determinata in uno dei predetti
modi  e' competente successivamente il giudice della residenza, della
dimora o del domicilio dell'imputato.

  Art.  56.  (Atti diretti a promuovere la rimessione). - Nei casi in
cui la rimessione appare opportuna anche se si tratta di procedimenti
di  competenza del pretore il procuratore della Repubblica ne informa
il procuratore generale presso la corte di appello.
  L'istanza  di  rimessione  e'  comunicata, a mezzo della segreteria
della procura generale, all'imputato.
  L'istanza  di rimessione proposta dall'imputato deve essere scritta
e  sottoscritta  da  lui  o  da  un  suo  procuratore  speciale; deve
contenere  i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che vi
si riferiscono, nella segreteria del procuratore della Repubblica del
luogo  in  cui  si  procede;  deve infine essere notificata a pena di
decadenza entro il termine di giorni cinque alle altre parti private,
le  quali  prima della deliberazione possono far pervenire alla corte
di cassazione deduzioni e documenti.

  Art.  58. (Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione). - La
corte  di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza dopo
chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.
  Se  e'  respinta  l'istanza  presentata dall'imputato questi con la
stessa  ordinanza  puo' essere condannato al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire ottomila a ottantamila.
  L'ordinanza   della  corte  di  cassazione  la  quale  accoglie  la
richiesta o istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare.
Nell'ordinanza si dichiara altresi' se e in quale parte gli atti gia'
compiuti debbono conservare validita'.
  L'ordinanza  della  corte  di  cassazione  insieme  con gli atti e'
trasmessa  senza  ritardo  al  pubblico  ministero  il quale provvede
all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato
e alle altre parti.

  Art. 59. (Nuova proposta di rimessione). - Quando e' stata ordinata
la  rimessione,  un  nuovo  provvedimento  per  la  revoca  di quello
precedente  o  per  la  designazione  di un altro giudice puo' essere
proposto  dal  pubblico  ministero e dall'imputato. La domanda non ha
effetto  sospensivo,  salvo  che  la  corte  di  cassazione  pronunci
ordinanza di sospensione.
  L'ordinanza  che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di
rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per
gli  stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilita'
sia  stata  dichiarata  per  inosservanza  del  termine  di decadenza
stabilito nel secondo capoverso dell'art. 56.
  Dopo  il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa puo' essere
riproposta soltanto se e' fondata sopra elementi nuovi.

  Art.  60. (Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati). - Se
si  deve  procedere  contro  un  giudice o un magistrato del pubblico
ministero  ovvero  se alcuno di essi e' stato offeso da un reato e il
procedimento  e'  di  competenza  dell'ufficio  giudiziario presso il
quale  egli  esercita le sue funzioni, la corte di cassazione rimette
il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente
per materia e per grado.
  I  reati  di  competenza  del  pretore,  commessi da un magistrato,
diverso  dal  conciliatore,  nel  territorio  in  cui esercita le sue
funzioni  o  da  altri  in  suo  danno  nello stesso territorio, sono
giudicati  in  primo  grado  da un tribunale designato dalla corte di
cassazione diverso da quello competente per territorio.

  Art.  63.  (Astensione).  -  Quando esiste un motivo di ricusazione
anche  se  non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha
obbligo,  se  lo  conosce,  di dichiararlo. Parimenti quando esistono
gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge
tra  i  motivi  di  ricusazione,  il  giudice  deve  dichiararlo.  La
dichiarazione  e' fatta al presidente della corte o del tribunale che
decide  senza  formalita' di procedura con decreto se il giudice deve
astenersi.
  Lo   stesso   dovere   spetta  al  pretore,  il  quale  fa  la  sua
dichiarazione  al  presidente  del  tribunale  che  decide  nel  modo
predetto.
  Il  presidente  della corte o del tribunale deve astenersi nei casi
preveduti dalla prima parte di questo articolo.

  Art.   68.   (Competenza   a  decidere  sulla  ricusazione).  Sulla
ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di
un  tribunale o di una corte di assise decide la corte di appello; su
quella dei giudici di una corte di appello o della corte di assise di
appello decide la corte di cassazione.
  Sulla  ricusazione  di  un giudice della corte di cassazione decide
una  sezione  della  corte  stessa  diversa  da  quella alla quale il
giudice   ricusato  appartiene;  rispetto  ai  componenti  di  questo
collegio non e' ammessa ricusazione.

  Art.  69.  (Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione). - La
corte  o  il  tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di
ricusazione,  ordina  che  ne  sia  avvertito il giudice ricusato, il
quale  puo'  entro  tre  giorni  dall'avviso  esaminare  gli atti e i
documenti   nella  cancelleria  e  presentare  per  iscritto  le  sue
deduzioni.
  Il  giudice  ricusato,  avuta  notizia  della  presentazione  della
dichiarazione, puo' compiere soltanto atti urgenti d'istruzione.
  La  corte o il tribunale ha facolta' di ordinare la prova su motivi
della  ricasazione  anche  per  mezzo di testimoni, delegando uno dei
propri componenti.
  La  corte o il tribunale pronuncia sulla dichiarazione in camera di
consiglio  con  ordinanza.  Salvo  il  disposto dell'art. 552, contro
l'ordinanza   che   dichiara   inammissibile   la   dichiarazione  di
ricusazione  o  che  decide  su  questa  possono proporre ricorso per
cassazione  il  pubblico  ministero,  il  giudice ricusato e la parte
privata che ha fatto la dichiarazione.

  Art.  71.  (Sanzioni nel caso d'inammissibilita' o di rigetto della
domanda di ricusazione). - Con l'ordinanza che dichiara inammissibile
o  rigetta  la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha
proposta  e'  condannata  al  pagamento  a  favore  della cassa delle
ammende  di una somma da lire ventimila a centomila senza pregiudizio
di ogni azione civile e penale.

  Art.  88. (Infermita' di mente sopravvenuta all'imputato). - Quando
l'imputato  viene  a trovarsi in tale stato di infermita' di mente da
escludere  la  capacita'  d'intendere o di volere, il giudice, se non
deve  pronunciare  sentenza  di  proscioglimento,  e  salvo quanto e'
stabilito  negli  articoli  245  e 258, dispone con ordinanza in ogni
stato  e  grado  del  procedimento  di  merito,  la  sospensione  del
procedimento.   In   tal   caso  ordina,  ove  occorra,  il  ricovero
dell'imputato  in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario.
Per  gli  accertamenti  necessari  il giudice puo' anche ordinare una
perizia.
  Se  lo stato d'infermita' di mente risulta prima che il giudice sia
stato investito dell'azione penale, il giudice istruttore provvede su
richiesta,  del  pubblico  ministero  a  norma  della  prima parte di
quest'articolo.   Il  pretore  provvede  d'ufficio,  informandone  il
procuratore della Repubblica.
  Qualora  l'imputato  riacquisti  la  predetta capacita', il giudice
ordina che il procedimento riprenda il suo corso.
  La  sospensione  del  procedimento  non  impedisce  al  giudice  di
compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato.
  La  parte  civile  e  il  pubblico  ministero quando agisce a norma
dell'art.  105,  possono  dopo  l'ordinanza di sospensione esercitare
l'azione   davanti   al   giudice   civile,   indipendentemente   dal
procedimento   penale,  senza  pregiudizio  della  facolta'  indicata
nell'art.  24  nel caso in cui il procedimento penale riprenda il suo
corso.
  Nei  confronti  degli  altri  imputati  il giudice puo' ordinare la
separazione  dei  procedimenti  anche  nella  istruzione o negli atti
preliminari al giudizio. Se la separazione viene chiesta da uno degli
altri  imputati,  il  giudice  decide con decreto motivato. Contro il
divieto  che  nega la separazione l'interessato puo' proporre ricorso
alla cassazione la quale decide anche nel merito.

  Art.   97.   (Opposizione  alla  costituzione  della  parte  civile
nell'istruzione  formale).  - Durante l'istruzione formale, contro la
costituzione  della  parte  civile  puo' essere fatta opposizione dal
pubblico  ministero  e  dall'imputato  nel  termine  di tre giorni da
quello   in  cui  la  costituzione  di  parte  civile  fu  notificata
all'opponente. L'opposizione puo' essere fatta anche dal responsabile
civile  nel  termine  di  tre  giorni  da quello in cui egli e' stato
citato od e' intervenuto.
  La   dichiarazione  di  opposizione  deve  essere  motivata  ed  e'
presentata  per  iscritto  nella cancelleria dell'ufficio giudiziario
presso  il  quale e' in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni
dalla presentazione della dichiarazione l'atto deve essere notificato
a  cura  dell'opponente alla parte civile la quale puo' presentare le
sue deduzioni in egual termine successivo.
  I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.
  Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di
differire  la  decisione ad un altro momento della istruzione. Quando
per il tempo in cui e' proposta l'opposizione la decisione su di essa
ritarderebbe   la   chiusura   dell'istruzione,   si   provvede   nel
dibattimento.
  Contro   la   costituzione   della  parte  civile  ammessa  durante
l'istruzione puo' essere proposta opposizione nel dibattimento, anche
per i motivi rigettati nella istruzione, ma l'opposizione deve a pena
di  decadenza  essere  proposta  immediatamente  dopo compiute per la
prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.
  La  costituzione  di  parte civile, respinta durante la istruzione,
puo'  essere  riproposta  nel  termine  stabilito nel primo capoverso
dell'art. 93, anche per i motivi rigettati nell'istruzione.

  Art.  98.  (Opposizione  alla  costituzione  della parte civile nel
dibattimento).  -  Contro la costituzione della parte civile avvenuta
durante  le  formalita'  di apertura del dibattimento o anteriormente
puo'  essere  fatta opposizione nel dibattimento dalle parti indicate
nell'articolo precedente.
  La dichiarazione motivata d'opposizione deve essere proposta a pena
di  decadenza  immediatamente  dopo  compiute  per  la prima volta le
formalita' di apertura del dibattimento.
  Il giudice, sentite le parti, provvede senza ritardo con ordinanza,
salvo  che  ritenga  di differire la decisione. Questa deve essere in
ogni caso pronunciata prima dell'inizio della discussione finale.

  Art.   118.   (Effetti   dell'ammissione  o  della  esclusione  del
responsabile civile nell'istruzione formale). - Contro la citazione o
l'intervento  del  responsabile  civile  ammesso durante l'istruzione
formale  puo'  essere  proposta nel dibattimento l'istanza menzionata
nei  due  articoli  precedenti  anche  per  i  motivi rigettati nella
istruzione  appena  compiute  per  la  prima  volta  le formalita' di
apertura del dibattimento.
  Se  durante  l'istruzione  formale  il responsabile civile citato o
intervenuto  e'  stato  messo  fuori  causa, una nuova citazione o un
nuovo  intervento,  anche  per i motivi rigettati nell'istruzione, e'
ammissibile,  ma  devono  essere  osservati i termini rispettivamente
stabiliti negli articoli 108 e 112.

  Art. 130. (Rapporto al Consiglio dell'Ordine a carico del difensore
dell'imputato   che  abbandona  la  difesa  -  Provvedimenti  per  la
sostituzione).  -  Se  il  difensore  dell'imputato  viola il divieto
stabilito  nell'articolo  precedente,  il presidente, il giudice o il
pretore  ne  fa immediato rapporto al consiglio dell'ordine del luogo
dove il fatto e' avvenuto per i provvedimenti disciplinari.
  Qualora   la   violazione   del  divieto  sia  avvenuta  prima  del
dibattimento,  il  giudice  istruttore o il pretore invita l'imputato
che  sia  rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato
non  lo  nomina  o  se  il  precedente  difensore  e  stato  nominato
d'ufficio,  si  provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore
nominato  dalla  parte  o d'ufficio non assume la difesa, e' nominato
d'ufficio  il  presidente  del consiglio dell'ordine degli avvocati e
dei  procuratori,  il  quale  puo'  delegare un altro avvocato in sua
vece.
  Se  il difensore commette il fatto nel dibattimento, il presidente,
qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o
procuratore,  provvede  a norma del precedente capoverso. Se il nuovo
difensore ne fa richiesta e' conceduto un termine non inferiore a tre
giorni  per  preparare  la  difesa.  Il  dibattimento non puo' essere
sospeso  per  un  tempo maggiore, ne' rinviato a causa dell'abbandono
della  difesa,  salvo  che  si  tratti  di  processo  di  particolare
gravita'.
  Se  il  fatto e' commesso nel dibattimento avanti al pretore, e non
e' possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore,
la  difesa  puo'  essere  affidata ad un vice-pretore o ad un uditore
giudiziario altrimenti si procede a norma del primo capoverso.
  Deve, se richiesto, essere conceduto un termine non superiore a tre
giorni per preparare la difesa.

  Art. 131. (Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona
la difesa). Il difensore che viola il divieto stabilito nell'art. 129
e'   sospeso  dall'esercizio  della  professione  per  un  tempo  non
inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.
  Il  difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa
rifiuta  l'incarico,  e' sospeso dall'esercizio della professione per
un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.
  Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.
  Le  sanzioni  prevedute  in  questo  articolo  sono  applicate  con
ordinanza  della sezione istruttoria, citato il difensore a comparire
di  persona  per  presentare le sue discolpe e sentito il procuratore
generale.
  Contro  l'ordinanza e' ammesso il ricorso per cassazione, anche per
il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.

  Art.  136. (Procuratori speciali per determinati atti). - Quando la
legge  consente  che un atto del procedimento penale sia compiuto per
mezzo  di  un  procuratore  speciale, il mandato speciale deve a pena
d'inammissibilita'   essere   rilasciato  per  atto  pubblico  o  per
scrittura  privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni
che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto
per cui e' conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato e'
unito agli atti.
  Per   le   pubbliche  Amministrazioni  basta  che  il  mandato  sia
sottoscritto  dai  capo  dell'Amministrazione nella circoscrizione in
cui  si  fa  l'istruzione  o  il  giudizio,  e sia munito del sigillo
dell'ufficio.
  Non  e'  ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse
altrui  senza  mandato  speciale  nei casi in cui questo e' richiesto
dalla legge.

  Art.   148.   (Forme  dei  provvedimenti  del  giudice).  La  legge
stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma
della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.
  La sentenza e' sempre pronunciata in nome del Popolo italiano.
  Le  sentenze  e  le  ordinanze  devono  essere  motivate, a pena di
nullita'.  I  decreti  devono  essere  motivati  a  pena  di nullita'
soltanto quando e' richiesta espressamente la motivazione.
  I  provvedimenti  per  l'attuazione di disposizioni ordinatorie del
procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali
formalita', e, quando non e' disposto altrimenti, anche oralmente.

  Art.  151. (Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e
relativo  avviso).  -  Gli  originali  delle  sentenze pronunciate in
seguito  al  dibattimento sono depositati nella cancelleria non oltre
il decimo quinto giorno da quello della pronuncia.
  Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in
camera  di  consiglio  sono  depositati  in  cancelleria entro cinque
giorni dalla loro deliberazione.
  Nei  casi  preveduti  dalla  prima  parte  e dal primo capoverso di
questo   articolo,   se   si   tratta  di  provvedimenti  soggetti  a
impugnazione,   l'avviso  dell'avvenuto  deposito  e'  comunicato  al
pubblico  ministero  ed e' notificato alle parti private a cui spetta
il  diritto d'impugnazione; e' notificato inoltre, nel caso preveduto
nel   primo  capoverso,  al  difensore  dell'imputato,  e,  nel  caso
preveduto   dalla  prima  parte,  al  difensore  che  abbia  proposto
l'impugnazione e a quello che sia stato designato dall'imputato nella
dichiarazione   di  impugnazione.  Tale  avviso,  quando  riguarda  i
provvedimenti  menzionati  nel primo capoverso, deve contenere a pena
di nullita' l'indicazione del dispositivo.

  Art.  153.  (Deliberazioni  del giudice in camera di consiglio). Il
giudice  delibera  in  camera  di  consiglio  senza  la  presenza del
pubblico  ministero  e del cancelliere e senza intervento delle parti
private e dei difensori salvo che la legge disponga altrimenti.
  Alle  corti  e  ai  tribunali  prima  della  deliberazione e' fatta
relazione   da   uno   dei   componenti,  previamente  designato  dal
presidente.
  I provvedimenti in camera di consiglio di competenza della corte di
assise  e  della  corte  di  assise  di  appello, quando e' chiusa la
sessione, sono deliberati rispettivamente dal tribunale del luogo ove
ha sede la corte di assise o dalla corte di appello.

  Art.  169.  (Prima  notificazione all'imputato non detenuto). Fuori
dei  casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per
le  notificazioni non e' stato ancora designato a norma dell'art. 171
e non e' possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la
prima   notificazione   e'   eseguita   nella   casa   di  abitazione
dell'imputato  stesso o nel luogo in cui abitualmente esercita la sua
attivita' professionale, mediante consegna ad una persona che conviva
anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa
le veci.
  Qualora  i  luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si
esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo ove l'imputato ha
temporanea  dimora  o recapito mediante consegna a una delle predette
persone.
  Il  portiere  o  chi  ne fa le veci deve sottoscrivere lo originale
dell'atto  notificato,  e  l'ufficiale  giudiziario  da'  notizia  al
destinatario  dell'avvenuta,  notificazione  dell'atto,  a  mezzo  di
lettera raccomandata.
  La  copia non puo' in alcun caso essere consegnata a persona minore
degli anni 14 o palesemente affetta da infermita' di mente o in stato
di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.
  Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano
o  non  sorto  idonee  o  si rifiutano di ricevere la copia dell'atto
destinato  all'imputato,  questa  e' depositata nella casa del Comune
dove  l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, dei Comune
dove  egli  abitualmente  esercita  la  sua  attivita' professionale.
Avviso  del  deposito  stesso  e'  affisso  alla  porta della casa di
abitazione  dell'imputato  ovvero  alla  porta  del  luogo  dove egli
abitualmente  esercita  la  sua  attivita' professionale. L'ufficiale
giudiziario    deve    inoltre    dare   all'imputato   comunicazione
dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.

  Art.  170.  (Notificazioni  all'imputato irreperibile). - Se non e'
possibile  eseguire le notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo
precedente l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti
al  quale e' in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando
la notificazione e' stata da lui richiesta.
  Il  giudice  o  il  pubblico  ministero,  dopo avere disposto nuove
ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima
dimora  dell'imputato,  emette  decreto  con  il  quale,  nominato un
difensore  all'imputato che gia' non ne abbia uno nel luogo in cui si
procede,  ordina  che  le  notificazioni non potute fare e quelle che
occorressero  in  seguito  siano  eseguite  mediante  deposito  nella
cancelleria  o  segreteria  dell'ufficio  giudiziario  nel  quale  si
procede.  Di  ogni  deposito deve essere dato avviso senza ritardo al
difensore.
  Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto;
ma,  se  la  legge  non  dispone altrimenti, esse non conferiscono al
difensore  il  diritto  di  sostituirsi  all'imputato  negli atti che
questi  deve  compiere  personalmente  o  per  mezzo  di  procuratore
speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.
  Il  decreto  di  irreperibilita' emesso durante l'istruzione non ha
efficacia  ai  fini  del  giudizio  di primo grado e quello emesso in
quest'ultimo  non  ha  efficaci  ai fini del giudizio di appello o di
rinvio.

  Art.  171.  (Domicilio  dichiarato  o  eletto  per le notificazioni
all'imputato).  -  Il  giudice o il pubblico ministero nel primo atto
compiuto  con  l'intervento dello imputato, se questi non e' detenuto
ne'  internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita
a  dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169 o
almeno  uno  di  essi  e,  se  crede,  ad  eleggere  domicilio per le
notificazioni. Delle dichiarazioni e della elezione e' fatta menzione
nel processo verbale.
  L'imputato  detenuto  che  deve essere scarcerato per causa diversa
dal  proscioglimento  definitivo o l'imputato che deve essere dimesso
da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza,
nell'atto  della  scarcerazione o della dimessione ha obbligo di fare
la  dichiarazione  o  la  elezione di domicilio prevedute dalla prima
parte  di  questo articolo. Tale dichiarazione o elezione e' ricevuta
dal  direttore  dello  stabilimento,  il  quale  ne  fa  menzione nel
registro  indicato nell'art. 80 e ne da' immediatamente comunicazione
all'Autorita'   giudiziaria   che  ha  disposto  la  scarcerazione  o
dimessione.
  Ogni  mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto
deve   essere   comunicata  dall'imputato  alla  cancelleria  o  alla
segreteria  del  magistrato  procedente  con dichiarazione raccolta a
processo  verbale.  La  comunicazione  puo'  essere  fatta anche alla
cancelleria  del pretore del luogo nel quale l'imputato ha trasferito
l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attivita' professionale
ovvero il domicilio elettivo; in tal caso il cancelliere trasmette la
comunicazione  immediatamente  alla  cancelleria  o  alla  segreteria
dell'ufficio  che  procede. Finche' questo ufficio non abbia ricevuto
la  dichiarazione,  sono  valide le notificazioni disposte nei luoghi
risultanti dagli atti.
  Se  mancano  o  sono  insufficienti  o  inidonee le dichiarazioni o
l'elezione  di  domicilio prevedute da questo articolo, si provvede a
norma degli articoli 169 e 170.

  Art.  172.  (Durata  dei  domicilio  legale  per  le  notificazioni
all'imputato).  -  La  determinazione  del  domicilio legale, fatta a
norma  dei  due  articoli precedenti, vale per ogni stato e grado del
procedimento,   salvo   quanto   e'  disposto  nell'ultimo  capoverso
dell'art. 170 e nella prima parte dell'art. 532.
 

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