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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 6, 19, 33, 34, 36, 37, 40, 56, 58, 59, 60, 63, 68, 69,
71, 88, 97, 98, 118, 130, 131, 136, 148, 151, 153, 169, 170, 171, 172
del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
Art. 6. (Istanza di procedimento). - L'istanza di procedimento e'
presentata con le forme della querela.
L'istanza puo' essere presentata anche a un agente consolare della
Repubblica all'estero il quale, provveduto quando occorre alla
identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli
atti al competente ufficio del pubblico ministero, certificando la
data della presentazione.
Art. 19. (Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio
penale). - Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende
dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone,
l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale
controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte
dell'art. 21.
La sospensione e' disposta anche d'ufficio con ordinanza in
qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce
la esistenza e la serieta' della controversia. La sospensione non
impedisce gli atti urgenti d'istruzione.
Il pretore comunica immediatamente la ordinanza di sospensione al
procuratore della Repubblica.
L'ordinanza e' in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per
il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la
sospensione. Tale ricorso puo' essere proposto dal procuratore della
Repubblica o dal procuratore generale presso la corte d'appello
dall'imputato e dalla parte civile.
Il giudizio civile quando e' necessario puo' essere anche promosso
o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti
interessate.
Art. 33. (Dichiarazione d'incompetenza per materia). -
L'incompetenza per materia e' dichiarata anche d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio.
Art. 34. (Nullita' determinata dalla incompetenza per materia). -
L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la
nullita' degli atti ad eccezione di quelli che non possono essere
rinnovati.
Tuttavia la nullita' non ha luogo quando il giudice di competenza
superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di
competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione
d'incompetenza.
Art. 36. (Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel
giudizio di appello). - La corte di appello quando riconosce che il
tribunale ha giudicato in primo grado di un reato di competenza del
pretore nonostante la eccepita incompetenza, non puo' annullare per
incompetenza la sentenza del tribunale, ma pronunzia nel merito in
secondo grado, salvo che si tratti di decisione contro la quale non
e' ammesso l'appello.
Fuori del caso predetto e di quello preveduto dal capoverso
dell'art. 34 il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza
per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza
con la quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione
degli atti al pubblico ministero.
Art. 37. (Decisioni della corte di cassazione sulla (competenza per
materia). - La corte di cassazione se riconosce la incompetenza per
materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con
rinvio al giudice competente.
La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha
autorita' di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione
del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata,
purche' nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti e
circostanze che modifichino la competenza.
Art. 40. (Altre regole per determinare la competenza per
territorio). - Se la competenza non puo' essere determinata a norma
dell'articolo precedente e' competente il giudice dell'ultimo luogo
in cui si e' verificata una parte dell'azione o dell'omissione che
costituisce il reato. Se questo luogo non e' noto e' competente il
giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha
emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in
mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del
procedimento. Nel caso di contemporaneita' di atti il giudice
superiore indicato nell'art. 48 designa il giudice che deve
giudicare.
Se la competenza non puo' essere determinata in uno dei predetti
modi e' competente successivamente il giudice della residenza, della
dimora o del domicilio dell'imputato.
Art. 56. (Atti diretti a promuovere la rimessione). - Nei casi in
cui la rimessione appare opportuna anche se si tratta di procedimenti
di competenza del pretore il procuratore della Repubblica ne informa
il procuratore generale presso la corte di appello.
L'istanza di rimessione e' comunicata, a mezzo della segreteria
della procura generale, all'imputato.
L'istanza di rimessione proposta dall'imputato deve essere scritta
e sottoscritta da lui o da un suo procuratore speciale; deve
contenere i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che vi
si riferiscono, nella segreteria del procuratore della Repubblica del
luogo in cui si procede; deve infine essere notificata a pena di
decadenza entro il termine di giorni cinque alle altre parti private,
le quali prima della deliberazione possono far pervenire alla corte
di cassazione deduzioni e documenti.
Art. 58. (Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione). - La
corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza dopo
chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.
Se e' respinta l'istanza presentata dall'imputato questi con la
stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire ottomila a ottantamila.
L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la
richiesta o istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare.
Nell'ordinanza si dichiara altresi' se e in quale parte gli atti gia'
compiuti debbono conservare validita'.
L'ordinanza della corte di cassazione insieme con gli atti e'
trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede
all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato
e alle altre parti.
Art. 59. (Nuova proposta di rimessione). - Quando e' stata ordinata
la rimessione, un nuovo provvedimento per la revoca di quello
precedente o per la designazione di un altro giudice puo' essere
proposto dal pubblico ministero e dall'imputato. La domanda non ha
effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci
ordinanza di sospensione.
L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di
rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per
gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilita'
sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza
stabilito nel secondo capoverso dell'art. 56.
Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa puo' essere
riproposta soltanto se e' fondata sopra elementi nuovi.
Art. 60. (Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati). - Se
si deve procedere contro un giudice o un magistrato del pubblico
ministero ovvero se alcuno di essi e' stato offeso da un reato e il
procedimento e' di competenza dell'ufficio giudiziario presso il
quale egli esercita le sue funzioni, la corte di cassazione rimette
il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente
per materia e per grado.
I reati di competenza del pretore, commessi da un magistrato,
diverso dal conciliatore, nel territorio in cui esercita le sue
funzioni o da altri in suo danno nello stesso territorio, sono
giudicati in primo grado da un tribunale designato dalla corte di
cassazione diverso da quello competente per territorio.
Art. 63. (Astensione). - Quando esiste un motivo di ricusazione
anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha
obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti quando esistono
gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge
tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La
dichiarazione e' fatta al presidente della corte o del tribunale che
decide senza formalita' di procedura con decreto se il giudice deve
astenersi.
Lo stesso dovere spetta al pretore, il quale fa la sua
dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo
predetto.
Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi
preveduti dalla prima parte di questo articolo.
Art. 68. (Competenza a decidere sulla ricusazione). Sulla
ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di
un tribunale o di una corte di assise decide la corte di appello; su
quella dei giudici di una corte di appello o della corte di assise di
appello decide la corte di cassazione.
Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide
una sezione della corte stessa diversa da quella alla quale il
giudice ricusato appartiene; rispetto ai componenti di questo
collegio non e' ammessa ricusazione.
Art. 69. (Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione). - La
corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di
ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il
quale puo' entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i
documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue
deduzioni.
Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della
dichiarazione, puo' compiere soltanto atti urgenti d'istruzione.
La corte o il tribunale ha facolta' di ordinare la prova su motivi
della ricasazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei
propri componenti.
La corte o il tribunale pronuncia sulla dichiarazione in camera di
consiglio con ordinanza. Salvo il disposto dell'art. 552, contro
l'ordinanza che dichiara inammissibile la dichiarazione di
ricusazione o che decide su questa possono proporre ricorso per
cassazione il pubblico ministero, il giudice ricusato e la parte
privata che ha fatto la dichiarazione.
Art. 71. (Sanzioni nel caso d'inammissibilita' o di rigetto della
domanda di ricusazione). - Con l'ordinanza che dichiara inammissibile
o rigetta la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha
proposta e' condannata al pagamento a favore della cassa delle
ammende di una somma da lire ventimila a centomila senza pregiudizio
di ogni azione civile e penale.
Art. 88. (Infermita' di mente sopravvenuta all'imputato). - Quando
l'imputato viene a trovarsi in tale stato di infermita' di mente da
escludere la capacita' d'intendere o di volere, il giudice, se non
deve pronunciare sentenza di proscioglimento, e salvo quanto e'
stabilito negli articoli 245 e 258, dispone con ordinanza in ogni
stato e grado del procedimento di merito, la sospensione del
procedimento. In tal caso ordina, ove occorra, il ricovero
dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario.
Per gli accertamenti necessari il giudice puo' anche ordinare una
perizia.
Se lo stato d'infermita' di mente risulta prima che il giudice sia
stato investito dell'azione penale, il giudice istruttore provvede su
richiesta, del pubblico ministero a norma della prima parte di
quest'articolo. Il pretore provvede d'ufficio, informandone il
procuratore della Repubblica.
Qualora l'imputato riacquisti la predetta capacita', il giudice
ordina che il procedimento riprenda il suo corso.
La sospensione del procedimento non impedisce al giudice di
compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato.
La parte civile e il pubblico ministero quando agisce a norma
dell'art. 105, possono dopo l'ordinanza di sospensione esercitare
l'azione davanti al giudice civile, indipendentemente dal
procedimento penale, senza pregiudizio della facolta' indicata
nell'art. 24 nel caso in cui il procedimento penale riprenda il suo
corso.
Nei confronti degli altri imputati il giudice puo' ordinare la
separazione dei procedimenti anche nella istruzione o negli atti
preliminari al giudizio. Se la separazione viene chiesta da uno degli
altri imputati, il giudice decide con decreto motivato. Contro il
divieto che nega la separazione l'interessato puo' proporre ricorso
alla cassazione la quale decide anche nel merito.
Art. 97. (Opposizione alla costituzione della parte civile
nell'istruzione formale). - Durante l'istruzione formale, contro la
costituzione della parte civile puo' essere fatta opposizione dal
pubblico ministero e dall'imputato nel termine di tre giorni da
quello in cui la costituzione di parte civile fu notificata
all'opponente. L'opposizione puo' essere fatta anche dal responsabile
civile nel termine di tre giorni da quello in cui egli e' stato
citato od e' intervenuto.
La dichiarazione di opposizione deve essere motivata ed e'
presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario
presso il quale e' in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni
dalla presentazione della dichiarazione l'atto deve essere notificato
a cura dell'opponente alla parte civile la quale puo' presentare le
sue deduzioni in egual termine successivo.
I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.
Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di
differire la decisione ad un altro momento della istruzione. Quando
per il tempo in cui e' proposta l'opposizione la decisione su di essa
ritarderebbe la chiusura dell'istruzione, si provvede nel
dibattimento.
Contro la costituzione della parte civile ammessa durante
l'istruzione puo' essere proposta opposizione nel dibattimento, anche
per i motivi rigettati nella istruzione, ma l'opposizione deve a pena
di decadenza essere proposta immediatamente dopo compiute per la
prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.
La costituzione di parte civile, respinta durante la istruzione,
puo' essere riproposta nel termine stabilito nel primo capoverso
dell'art. 93, anche per i motivi rigettati nell'istruzione.
Art. 98. (Opposizione alla costituzione della parte civile nel
dibattimento). - Contro la costituzione della parte civile avvenuta
durante le formalita' di apertura del dibattimento o anteriormente
puo' essere fatta opposizione nel dibattimento dalle parti indicate
nell'articolo precedente.
La dichiarazione motivata d'opposizione deve essere proposta a pena
di decadenza immediatamente dopo compiute per la prima volta le
formalita' di apertura del dibattimento.
Il giudice, sentite le parti, provvede senza ritardo con ordinanza,
salvo che ritenga di differire la decisione. Questa deve essere in
ogni caso pronunciata prima dell'inizio della discussione finale.
Art. 118. (Effetti dell'ammissione o della esclusione del
responsabile civile nell'istruzione formale). - Contro la citazione o
l'intervento del responsabile civile ammesso durante l'istruzione
formale puo' essere proposta nel dibattimento l'istanza menzionata
nei due articoli precedenti anche per i motivi rigettati nella
istruzione appena compiute per la prima volta le formalita' di
apertura del dibattimento.
Se durante l'istruzione formale il responsabile civile citato o
intervenuto e' stato messo fuori causa, una nuova citazione o un
nuovo intervento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, e'
ammissibile, ma devono essere osservati i termini rispettivamente
stabiliti negli articoli 108 e 112.
Art. 130. (Rapporto al Consiglio dell'Ordine a carico del difensore
dell'imputato che abbandona la difesa - Provvedimenti per la
sostituzione). - Se il difensore dell'imputato viola il divieto
stabilito nell'articolo precedente, il presidente, il giudice o il
pretore ne fa immediato rapporto al consiglio dell'ordine del luogo
dove il fatto e' avvenuto per i provvedimenti disciplinari.
Qualora la violazione del divieto sia avvenuta prima del
dibattimento, il giudice istruttore o il pretore invita l'imputato
che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato
non lo nomina o se il precedente difensore e stato nominato
d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore
nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, e' nominato
d'ufficio il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e
dei procuratori, il quale puo' delegare un altro avvocato in sua
vece.
Se il difensore commette il fatto nel dibattimento, il presidente,
qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o
procuratore, provvede a norma del precedente capoverso. Se il nuovo
difensore ne fa richiesta e' conceduto un termine non inferiore a tre
giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non puo' essere
sospeso per un tempo maggiore, ne' rinviato a causa dell'abbandono
della difesa, salvo che si tratti di processo di particolare
gravita'.
Se il fatto e' commesso nel dibattimento avanti al pretore, e non
e' possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore,
la difesa puo' essere affidata ad un vice-pretore o ad un uditore
giudiziario altrimenti si procede a norma del primo capoverso.
Deve, se richiesto, essere conceduto un termine non superiore a tre
giorni per preparare la difesa.
Art. 131. (Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona
la difesa). Il difensore che viola il divieto stabilito nell'art. 129
e' sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non
inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.
Il difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa
rifiuta l'incarico, e' sospeso dall'esercizio della professione per
un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.
Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.
Le sanzioni prevedute in questo articolo sono applicate con
ordinanza della sezione istruttoria, citato il difensore a comparire
di persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore
generale.
Contro l'ordinanza e' ammesso il ricorso per cassazione, anche per
il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.
Art. 136. (Procuratori speciali per determinati atti). - Quando la
legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per
mezzo di un procuratore speciale, il mandato speciale deve a pena
d'inammissibilita' essere rilasciato per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni
che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto
per cui e' conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato e'
unito agli atti.
Per le pubbliche Amministrazioni basta che il mandato sia
sottoscritto dai capo dell'Amministrazione nella circoscrizione in
cui si fa l'istruzione o il giudizio, e sia munito del sigillo
dell'ufficio.
Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse
altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo e' richiesto
dalla legge.
Art. 148. (Forme dei provvedimenti del giudice). La legge
stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma
della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.
La sentenza e' sempre pronunciata in nome del Popolo italiano.
Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di
nullita'. I decreti devono essere motivati a pena di nullita'
soltanto quando e' richiesta espressamente la motivazione.
I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del
procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali
formalita', e, quando non e' disposto altrimenti, anche oralmente.
Art. 151. (Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e
relativo avviso). - Gli originali delle sentenze pronunciate in
seguito al dibattimento sono depositati nella cancelleria non oltre
il decimo quinto giorno da quello della pronuncia.
Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in
camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque
giorni dalla loro deliberazione.
Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di
questo articolo, se si tratta di provvedimenti soggetti a
impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito e' comunicato al
pubblico ministero ed e' notificato alle parti private a cui spetta
il diritto d'impugnazione; e' notificato inoltre, nel caso preveduto
nel primo capoverso, al difensore dell'imputato, e, nel caso
preveduto dalla prima parte, al difensore che abbia proposto
l'impugnazione e a quello che sia stato designato dall'imputato nella
dichiarazione di impugnazione. Tale avviso, quando riguarda i
provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena
di nullita' l'indicazione del dispositivo.
Art. 153. (Deliberazioni del giudice in camera di consiglio). Il
giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza del
pubblico ministero e del cancelliere e senza intervento delle parti
private e dei difensori salvo che la legge disponga altrimenti.
Alle corti e ai tribunali prima della deliberazione e' fatta
relazione da uno dei componenti, previamente designato dal
presidente.
I provvedimenti in camera di consiglio di competenza della corte di
assise e della corte di assise di appello, quando e' chiusa la
sessione, sono deliberati rispettivamente dal tribunale del luogo ove
ha sede la corte di assise o dalla corte di appello.
Art. 169. (Prima notificazione all'imputato non detenuto). Fuori
dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per
le notificazioni non e' stato ancora designato a norma dell'art. 171
e non e' possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la
prima notificazione e' eseguita nella casa di abitazione
dell'imputato stesso o nel luogo in cui abitualmente esercita la sua
attivita' professionale, mediante consegna ad una persona che conviva
anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa
le veci.
Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si
esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo ove l'imputato ha
temporanea dimora o recapito mediante consegna a una delle predette
persone.
Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere lo originale
dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al
destinatario dell'avvenuta, notificazione dell'atto, a mezzo di
lettera raccomandata.
La copia non puo' in alcun caso essere consegnata a persona minore
degli anni 14 o palesemente affetta da infermita' di mente o in stato
di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.
Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano
o non sorto idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto
destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del Comune
dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, dei Comune
dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale.
Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di
abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli
abitualmente esercita la sua attivita' professionale. L'ufficiale
giudiziario deve inoltre dare all'imputato comunicazione
dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.
Art. 170. (Notificazioni all'imputato irreperibile). - Se non e'
possibile eseguire le notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo
precedente l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti
al quale e' in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando
la notificazione e' stata da lui richiesta.
Il giudice o il pubblico ministero, dopo avere disposto nuove
ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima
dimora dell'imputato, emette decreto con il quale, nominato un
difensore all'imputato che gia' non ne abbia uno nel luogo in cui si
procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che
occorressero in seguito siano eseguite mediante deposito nella
cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si
procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al
difensore.
Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto;
ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al
difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che
questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore
speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.
Il decreto di irreperibilita' emesso durante l'istruzione non ha
efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in
quest'ultimo non ha efficaci ai fini del giudizio di appello o di
rinvio.
Art. 171. (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni
all'imputato). - Il giudice o il pubblico ministero nel primo atto
compiuto con l'intervento dello imputato, se questi non e' detenuto
ne' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita
a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169 o
almeno uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le
notificazioni. Delle dichiarazioni e della elezione e' fatta menzione
nel processo verbale.
L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa
dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso
da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza,
nell'atto della scarcerazione o della dimessione ha obbligo di fare
la dichiarazione o la elezione di domicilio prevedute dalla prima
parte di questo articolo. Tale dichiarazione o elezione e' ricevuta
dal direttore dello stabilimento, il quale ne fa menzione nel
registro indicato nell'art. 80 e ne da' immediatamente comunicazione
all'Autorita' giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o
dimessione.
Ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto
deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria o alla
segreteria del magistrato procedente con dichiarazione raccolta a
processo verbale. La comunicazione puo' essere fatta anche alla
cancelleria del pretore del luogo nel quale l'imputato ha trasferito
l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attivita' professionale
ovvero il domicilio elettivo; in tal caso il cancelliere trasmette la
comunicazione immediatamente alla cancelleria o alla segreteria
dell'ufficio che procede. Finche' questo ufficio non abbia ricevuto
la dichiarazione, sono valide le notificazioni disposte nei luoghi
risultanti dagli atti.
Se mancano o sono insufficienti o inidonee le dichiarazioni o
l'elezione di domicilio prevedute da questo articolo, si provvede a
norma degli articoli 169 e 170.
Art. 172. (Durata dei domicilio legale per le notificazioni
all'imputato). - La determinazione del domicilio legale, fatta a
norma dei due articoli precedenti, vale per ogni stato e grado del
procedimento, salvo quanto e' disposto nell'ultimo capoverso
dell'art. 170 e nella prima parte dell'art. 532.