Novità: Inflazione - indice dei prezzi al consumo
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Legge Ordinaria n. 301 del 31/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1961 n. 109)
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la presente legge: Art. 1. Disposizioni generali Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, l'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n. 359, concernente modifiche alla anzidetta legge n. 522 nonche' il primo comma dell'articolo 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622, sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge. Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli Alti oneri doganali, sia per la imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Paesi membri dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.) sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764, e' sostituito dal seguente: "Sono egualmente ammessi a registrazione, con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo e' esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonche' alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi". Il penultimo alinea dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764, e' sostituito dal seguente: "per l'allestimento e arredamento delle navi, nonche' per i lavori di riparazione e trasformazione relativi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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