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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione della legge
La presente legge favorisce ed incentiva, anche in armonia con la
politica energetica della Comunita' economica europea, il
contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di
energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di
ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione
industriale.
Agli effetti della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia
idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la
trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti
vegetali. Si considerano, altresi', fonti rinnovabili di energia il
calore ricuperabile negli impianti di produzione di energia
elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi
industriali, e le altre forme di energia recuperabile in processi o
impianti.
L'utilizzazione di tali fonti e' considerata di pubblico interesse
e di pubblica utilita'.