Legge Ordinaria n. 236 del 04/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 14 agosto 1990 n. 189)
Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773
  1.  Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:
  "La  pensione  di  vecchiaia  e'  corrisposta  a coloro che abbiano
compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta  anni
di  effettiva  contribuzione  alla Cassa in relazione a regolamentare
iscrizione all'albo.
  La  pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e
contribuzione, al 2 per cento della  media  dei  piu'  elevati  dieci
redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle
dichiarazioni   relative  ai  quindici  anni  solari  anteriori  alla
maturazione del diritto a pensione".
  2.  Il  sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n.
773, e' sostituito dal seguente:
  "Fermo  restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se
la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni la  percentuale
del  2  per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta per l'anno
1989:
    a)  all'1,71  per  cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3
milioni a lire 63,4 milioni;
    b)  all'1,43  per  cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4
milioni a lire 74,1 milioni;
    c)  all'1,14  per  cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1
milioni a lire 84,5 milioni".
  3.  L'ottavo  comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n.
773, e' sostituito dal seguente:
  "Coloro  che  dopo  la  maturazione  del  diritto  alla pensione di
vecchiaia  continuano  l'esercizio  della  professione   e   i   loro
superstiti  hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni
biennio,  dopo  il  conseguimento  del  diritto  a  pensione  nonche'
all'atto   della  cancellazione  dall'albo.  Ciascun  supplemento  e'
calcolato in conformita' alle disposizioni di cui al secondo, terzo e
sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali
rese negli anni successivi a quello di maturazione del  diritto  alla
pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento".
  4.  Il  nono  comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n.
773, e' soppresso.
  5. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "Coloro  che,  per  il  periodo  di riferimento, abbiano un reddito
professionale  nullo  o  minimo  possono  chiedere,  in  deroga  alle
disposizioni  di  cui  al  quinto  comma, che la pensione iniziale di
vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della  sommatoria
di  tutti  i  contributi  soggettivi versati, esclusi i contributi di
solidarieta' di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e  sesto
comma,  rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla
maturazione del diritto a pensione, in conformita' al terzo comma. Ai
fini  del  calcolo  della  pensione  di  cui  al  presente  comma  si
considerano contributi soggettivi  anche  gli  importi  versati  alla
Cassa   per  il  riscatto  previsto  dall'articolo  23  e  successive
modificazioni. Tali criteri si applicano altresi, a  richiesta  degli
interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilita' ed indiretta
maturate ai sensi della presente legge".
  6.  Il  terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n.
773, e' sostituito dal seguente:
  "La  pensione  e'  determinata  con  applicazione  dell'articolo 2,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma".
  7.  All'articolo  4  della  legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono, in
fine, aggiunti i seguenti commi:
  "Per  gli  anni  successivi  a quello di decorrenza del trattamento
previdenziale di inabilita' fino alla cancellazione dagli albi di cui
al  quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero
contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo  comma,  non  e'
dovuto   alcun   contributo   soggettivo   e   integrativo  ai  sensi
dell'articolo 10, primo e secondo comma, e  dell'articolo  11,  terzo
comma.  In  caso  di  versamento,  tali  contributi,  su  istanza del
pensionato, sono restituiti dalla  Cassa  a  cancellazione  dall'albo
avvenuta,  maggiorati  degli  interessi  legali con decorrenza dal 1›
gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi.
  Le  cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste
al competente collegio e ordine professionale, a  pena  di  decadenza
dal  diritto  alla  pensione,  dopo la presentazione della domanda di
inabilita'  ma  non  oltre  il  sessantesimo  giorno  successivo   al
ricevimento,   da   parte   della   Cassa,   della  comunicazione  di
riconoscimento  del  diritto  alla  pensione  stessa  con  l'espressa
indicazione  della  norma  che  prescrive la cancellazione dagli albi
professionali".
  8.  L'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 7 (Pensioni di reversibilita' ed indirette). - 1. Le pensioni
di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti,  nei  casi
ed  alle  condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo
le disposizioni seguenti:
    a)  al  coniuge,  nella  misura e con l'aggiunta, per ogni figlio
minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma
2 del presente articolo;
    b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e
ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
   2. La misura della pensione e' pari al 60 per cento della pensione
diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo.  Il
titolare  della  pensione  ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento
per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al  100
per cento della pensione diretta.
   3.  Le  pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono
reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia
stata concessa prima del compimento del decennio di cui  al  comma  4
del  presente articolo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata
e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore  a
sei mesi.
   4.  La  pensione  indiretta  spetta  ai  superstiti  dell'iscritto
defunto senza  diritto  a  pensione  sempreche'  quest'ultimo  avesse
maturato  dieci  anni  di  iscrizione  e  contribuzione  alla Cassa e
l'iscrizione o reiscrizione sia in atto  in  conformita'  al  dettato
dell'articolo  4,  primo comma, lettera b). Essa e' calcolata come la
pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualita' riscattate
ai  sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma
2 del presente articolo.
   5.  In  caso di decesso del titolare della pensione di invalidita'
che ha continuato l'esercizio della professione, i  superstiti  hanno
diritto  alla pensione di reversibilita' calcolata sul trattamento in
atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo  2,  o,
se  a  loro  piu'  favorevole,  alla  riliquidazione  della  pensione
indiretta.
   6.  Ai  figli  minori sono equiparati i figli che seguono corsi di
studio, sino al compimento della durata minima legale  del  corso  di
studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre
il compimento del ventiseiesimo anno di eta'".
   9.  Al primo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, sono soppresse le parole "comma, lettera a)".
  10.  All'articolo  13  della  legge  20  ottobre  1982,  n. 773, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Delle  variazioni  del  contributo  soggettivo minimo previste dal
presente articolo non si  tiene  conto  ai  fini  del  calcolo  della
pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma".
  11.  Ai  fini  dell'equilibrio  della  gestione rimane fermo quanto
disposto dall'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n.  773,  come
modificato dalla presente legge.
  12.  Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982,
n. 773, e' sostituito dal seguente:
  "La  variazione  percentuale delle pensioni erogate e' disposta con
delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa  approvata  dal
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro e si applica  a  decorrere  dal  1›  gennaio  del
secondo   anno  successivo  a  quello  preso  a  riferimento  per  la
determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono
approvate  e  diventano  esecutive  qualora  il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di
chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro
adozione. In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in  cui
sono forniti i chiarimenti necessari".
  13.  Il  tredicesimo  comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, e' sostituito dal seguente:
  "La  Cassa  ha  diritto  in ogni momento di ottenere dai competenti
uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti  gli
iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa".
  14.  L'articolo  22  della  legge  20  ottobre  1982,  n.  773,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  22  (Iscrizione alla Cassa). - 1. L'iscrizione alla Cassa e'
obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali  dei  geometri,
che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se
non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
   2.  L'iscrizione  alla  Cassa e' facoltativa per gli iscritti agli
albi dei geometri che esercitano la libera professione con  carattere
di  continuita',  se  iscritti  a  forma di previdenza obbligatoria o
beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita'  da
loro   svolta,   anche   precedentemente   alla  iscrizione  all'albo
professionale.
   3.  L'iscrizione,  la  cancellazione  ed  il passaggio dalla forma
obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio.
La   facolta'  di  rinuncia  all'iscrizione  deve  essere  esercitata
dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere  seguendo  le
modalita'  dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977,
n. 114.
   4.  E'  inefficace  a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di
coloro che siano o siano  stati  illegittimamente  iscritti  all'albo
professionale  in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7
del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i  contributi
versati  ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere
restituiti  dalla  Cassa,  senza  interessi.  La   dichiarazione   di
inefficacia  dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva
prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che puo'
esperire,  in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della
presente legge.
   5.  Gli  iscritti  alla  Cassa  che siano o siano stati membri del
Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o  presidenti
delle  province,  o  sindaci  dei comuni capoluoghi di provincia sono
esonerati,  durante  il  periodo  di  carica,  dal  requisito   della
continuita'  dell'esercizio  professionale.  Essi,  per  il  medesimo
periodo, possono supplire alle  deficienze  di  reddito,  rispetto  a
quello  massimo  conseguito  prima  della  carica, rivalutato a norma
dell'articolo  15  in  misura  pari  al  75   per   cento,   versando
volontariamente  il  contributo di cui all'articolo 10, rapportato al
reddito  stesso,  nonche'  il  contributo  di  cui  all'articolo   11
rapportato  ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo
soggettivo  complessivamente  versato.  Restano  comunque   fermi   i
contributi  minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti
non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.
   6.  L'accertamento  della sussistenza dei requisiti dell'esercizio
della libera professione con carattere di continuita'  avviene  sulla
base  dei  criteri  stabiliti dal comitato dei delegati il quale puo'
periodicamente adeguarli.
   7.  La  giunta  esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di
accertamento fissati  dal  comitato  dei  delegati,  puo'  provvedere
periodicamente  alla  revisione  degli  iscritti con riferimento alla
continuita' dell'esercizio professionale  nel  quinquennio,  rendendo
inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i
quali, entro il  medesimo  termine,  detta  continuita'  non  risulti
dimostrata.
   8.  I  contributi  soggettivi  relativi  agli  anni  di iscrizione
dichiarati   inefficaci   sono   rimborsabili   a   richiesta   degli
interessati".
  15.  L'articolo  25  della  legge  20  ottobre  1982,  n.  773,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  25  (Base del reddito per il passato). - 1. Agli effetti del
calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal
1974  al  1977,  si  assume  quale  reddito, ai fini dell'articolo 2,
secondo comma, e delle altre  norme  che  vi  fanno  riferimento,  il
decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno
degli anni da considerare.
   2.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 2, quinto comma, si
considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale
medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.
   3.  Agli  effetti  di  cui  al  comma 1 l'iscritto puo' presentare
domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente disposizione, affinche' per gli anni dal 1974
al 1977 venga considerato il  reddito  gia'  regolarmente  dichiarato
alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.
   4.  In  tal  caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio
contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra  il  10  per
cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.
   5.  Il  conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo
comma,  dall'anno  di  competenza  del  contributo  versato  all'anno
precedente a quello di pagamento.
   6.  Il  versamento  deve  essere interamente effettuato, a pena di
decadenza dal diritto, entro un  anno  dalla  data  di  presentazione
della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e
consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alla rubrica dell'art. 1:
             -  La  legge  n.  773/1982  reca:  "Riforma  della Cassa
          nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a   favore   dei
          geometri".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  2 della legge n. 773/1982, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  2  (Pensione  di  vecchiaia).  -  La  pensione di
          vecchiaia e' corrisposta  a  coloro  che  abbiano  compiuto
          almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni
          di  effettiva  contribuzione  alla  Cassa  in  relazione  a
          regolamentare iscrizione all'albo.
             La  pensione  annua  e' pari, per ogni anno di effettiva
          iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media  dei
          piu'    elevati   dieci   redditi   annuali   professionali
          rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai  fini  dell'imposta
          sul   reddito   delle  persone  fisiche,  risultanti  dalle
          dichiarazioni relative ai quindici  anni  solari  anteriori
          alla maturazione del diritto a pensione.
            Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo
          la parte di reddito professionale soggetta al contributo di
          cui  all'articolo  10,  primo  comma, lettera a). I redditi
          annuali dichiarati, escluso  l'ultimo,  sono  rivalutati  a
          norma dell'articolo 15 della presente legge.
             La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei
          volte   il   contributo   soggettivo   minimo   a    carico
          dell'iscritto  nell'anno  anteriore a quello di maturazione
          del diritto a pensione.
             La  misura  della pensione minima non puo' in alcun caso
          superare la media  del  reddito  professionale  di  cui  al
          secondo  comma,  rivalutato  ai  sensi  del terzo comma del
          presente articolo nella misura del 100 per cento.
            Fermo  restando  l'adeguamento  previsto  da disposizioni
          vigenti, se la media dei redditi e' superiore a  lire  42,3
          milioni  la  percentuale  del 2 per cento di cui al secondo
          comma e' cosi' ridotta per l'anno 1989:
               a)  all'1,71  per cento per lo scaglione di reddito da
          lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;
               b)  all'1,43  per cento per lo scaglione di reddito da
          lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;
               c)  all'1,14  per cento per lo scaglione di reddito da
          lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni.
             Sono  comunque  fatti  salvi  i trattamenti in atto alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
            Coloro  che dopo la maturazione del diritto alla pensione
          di vecchiaia continuano l'esercizio della professione  e  i
          loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da
          erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto  a
          pensione  nonche'  all'atto  della cancellazione dall'albo.
          Ciascun  supplemento  e'  calcolato  in  conformita'   alle
          disposizioni  di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla
          base delle dichiarazioni  dei  redditi  professionali  rese
          negli  anni  successivi a quello di maturazione del diritto
          alla pensione o di maturazione del  diritto  al  precedente
          supplemento.
             Coloro  che,  per  il periodo di riferimento, abbiano un
          reddito professionale nullo o minimo possono  chiedere,  in
          deroga  alle  disposizioni  di  cui al quinto comma, che la
          pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in  base  al
          7,50  per  cento  della  sommatoria  di  tutti i contributi
          soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarieta' di
          cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma,
          rivalutati, dall'anno di  pagamento,  all'anno  antecedente
          alla  maturazione del diritto a pensione, in conformita' al
          terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di  cui  al
          presente  comma  si considerano contributi soggettivi anche
          gli importi versati alla Cassa  per  il  riscatto  previsto
          dall'articolo  23  e successive modificazioni. Tali criteri
          si applicano altresi', a richiesta degli  interessati,  per
          il  calcolo  delle  pensioni  di  inabilita'  ed  indiretta
          maturate ai sensi della presente legge".
             -  Il  testo  dell'art. 10 della legge n. 773/1982 e' il
          seguente:
             "Art.   10  (Contributo  soggettivo).  -  Il  contributo
          soggettivo obbligatorio a  carico  di  ogni  iscritto  alla
          Cassa   e'  pari  alle  seguenti  percentuali  del  reddito
          professionale netto prodotto  nell'anno  precedente,  quale
          risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF;
               a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
               b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.
             E'  in  ogni  caso  dovuto  un  contributo  minimo di L.
          600.000.
             Il  contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai
          pensionati che godano di pensione a carico  della  Cassa  e
          che  proseguano nell'esercizio della professione. In questo
          caso non si applica il secondo comma del presente articolo.
             Per  i  geometri  che  iniziano  la professione e che si
          iscrivono per la prima  volta  alla  Cassa  prima  di  aver
          compiuto  i  25 anni di eta', il contributo di cui ai primi
          due commi del presente articolo e' ridotto alla  meta'  per
          l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
             Il  contributo  soggettivo  e'  deducibile  dal  reddito
          complessivo  ai  fini  IRPEF   alle   condizioni   previste
          dall'articolo  10,  primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597,  e  successive
          modificazioni.
             Gli   iscritti  all'albo  professionale  che  non  siano
          iscritti alla Cassa e non siano tenuti alla iscrizione sono
          obbligati   a   versare   alla   Cassa   un  contributo  di
          solidarieta' pari al 3 per cento del reddito  professionale
          netto  prodotto  nel  corso dell'anno precedente e comunque
          non  inferiore  a  L.  100.000  annue.  Si   applicano   le
          disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17
          e 18".
             -  Il  testo  dell'art. 23 della legge n. 773/1982 e' il
          seguente:
             "Art.   23  (Riscatto  dei  periodi  pregressi).  -  Gli
          iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore  della
          presente legge abbiano superato l'eta' di trentacinque anni
          possono presentare domanda scritta nel  termine  perentorio
          di  due  anni  dalla  data  sopraindicata per riscattare un
          numero di annualita' non superiore a dieci, purche', per il
          periodo  di  cui  viene  chiesto il riscatto, i richiedenti
          siano iscritti all'albo e non alla Cassa, o, comunque,  non
          siano   stati   iscritti   ad  altra  forma  di  previdenza
          obbligatoria in conseguenza di diversa  attivita'  da  loro
          svolta  successivamente al compimento del 35› anno di eta'.
             Tale  riscatto  e'  valido  solo  al  fine di completare
          l'anzianita' minima per acquisire il diritto alla  pensione
          di  vecchiaia  e  non  e' rilevante per il conteggio di cui
          all'art. 2, secondo comma.
             Il  riscatto  si compie mediante versamento diretto alla
          Cassa, per ogni anno riscattato,  di  un  importo  pari  al
          sessanta  per  cento del contributo minimo dell'anno in cui
          avviene il pagamento stesso.
             Il  versamento  deve  avvenire  a  pena di decadenza del
          diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla  data
          della  richiesta  e comunque prima della liquidazione della
          pensione di vecchiaia".
             -  Il  testo  dell'art.  3 della legge n. 773/1982, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  3  (Pensione  di  anzianita').  -  La pensione di
          anzianita' e' corrisposta a  coloro  che  abbiano  compiuto
          almeno   trentacinque   anni   di  effettiva  iscrizione  e
          contribuzione alla Cassa.
             La  corresponsione  della  pensione  e' subordinata alla
          cancellazione dall'albo dei geometri  ed  e'  incompatibile
          con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di
          lavoratori autonomi e con  qualsiasi  attivita'  di  lavoro
          dipendente.
            La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo
          2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.
             Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al
          secondo comma, la pensione di anzianita'  e'  revocata  con
          effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'".
             -  Per  il  testo dell'art. 2 della legge n. 773/1982 si
          veda la precedente nota all'articolo in rassegna.
             -  Il  testo  dell'art.  4 della legge n. 773/1982, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  4  (Pensione  di  inabilita').  -  La pensione di
          inabilita'  spetta  all'iscritto  qualora   concorrano   le
          seguenti condizioni:
               a)  la  capacita'  dell'iscritto  all'esercizio  della
          professione sia esclusa, a causa di malattia od  infortunio
          sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
               b)  l'iscritto  abbia  compiuto  almeno  dieci anni, o
          cinque anni se l'inabilita' e' causata  da  infortunio,  di
          effettiva  iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in
          atto continuativamente da una data anteriore al  compimento
          del  quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo o, in
          caso   di   reiscrizione   successiva,   le    interruzioni
          nell'iscrizione   alla   Cassa   non  superino  il  periodo
          complessivo di cinque anni.
             Per   il   calcolo   della   pensione  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 2. Nel caso di infortunio,
          quando  l'anzianita'  di  iscrizione  sia inferiore a dieci
          anni, la pensione viene liquidata in base  alla  media  dei
          redditi   obbligatoriamente   dichiarati  alla  Cassa  fino
          all'anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata
          la  pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il
          massimo complessivo di trentacinque, salvo  che  l'iscritto
          disponga  di altri redditi, imponibili o esenti da imposte,
          in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si
          considera a tale fine la media del triennio precedente alla
          domanda di pensione di inabilita'.
             Successivamente  alla concessione della pensione, quando
          il  titolare  fruisca  del  beneficio  di  cui   al   comma
          precedente,  questi  deve  dimostrare  l'entita' dei propri
          redditi  ogni  tre  anni,  con  riferimento   al   triennio
          trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.
             La  corresponsione  della  pensione  e' subordinata alla
          cancellazione dagli albi professionali. In  caso  di  nuova
          iscrizione  agli  albi  viene revocata la concessione della
          pensione.
             Entro  i  dieci  anni  successivi alla concessione della
          pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a
          revisione  la permanenza delle condizioni di inabilita'. La
          erogazione della pensione  e'  sospesa  nei  confronti  del
          pensionato  che non si presti alla revisione. Trascorsi sei
          mesi dalla data di sospensione senza che il  pensionato  si
          sia   sottoposto  a  revisione,  la  pensione  e'  revocata
          d'ufficio.
            Per  gli  anni  successivi  a  quello  di  decorrenza del
          trattamento   previdenziale   di   inabilita'   fino   alla
          cancellazione  dagli  albi  di  cui  al quarto comma, fermo
          restando il versamento alla  Cassa  dell'intero  contributo
          integrativo  di  cui  all'articolo  11, primo comma, non e'
          dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo  ai  sensi
          dell'articolo  10,  primo  e secondo comma, e dell'articolo
          11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su
          istanza  del  pensionato,  sono  restituiti  dalla  Cassa a
          cancellazione   dall'albo   avvenuta,   maggiorati    degli
          interessi  legali  con decorrenza dal 1› gennaio successivo
          al pagamento dei contributi stessi.
             Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere
          richieste al competente collegio e ordine professionale,  a
          pena  di  decadenza  dal  diritto  alla  pensione,  dopo la
          presentazione della domanda di inabilita' ma non  oltre  il
          sessantesimo  giorno  successivo  al  ricevimento, da parte
          della Cassa,  della  comunicazione  di  riconoscimento  del
          diritto  alla  pensione  stessa  con l'espressa indicazione
          della norma  che  prescrive  la  cancellazione  dagli  albi
          professionali".
             -  Per  il testo dell'art. 10 della legge n. 773/1982 si
          veda la precedente nota all'articolo in rassegna.
             -  Il  testo dell'art. 11 della citata legge n. 773/1982
          e' il seguente:
             "Art. 11 (Contributo integrativo). - A partire dal primo
          giorno del mese  successivo  all'entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  gli iscritti all'albo dei geometri devono
          applicare  una  maggiorazione  percentuale   su   tutti   i
          corrispettivi  rientranti  nel  volume  annuale d'affari ai
          fini  dell'IVA,   e   versarne   alla   Cassa   l'ammontare
          indipendentemente  dall'effettivo  pagamento  che  ne abbia
          eseguito il debitore. La maggiorazione  e'  ripetibile  nei
          confronti di quest'ultimo.
             Le  associazioni  o  societa'  di  professionisti devono
          applicare la maggiorazione per la quota  di  competenza  di
          ogni  associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare
          complessivo annuo delle maggiorazioni  obbligatorie  dovute
          alla  Cassa  dal singolo professionista e' calcolato su una
          percentuale  del  volume   d'affari   dell'associazione   o
          societa'  pari  alla  percentuale  degli utili spettanti al
          professionista stesso.
             Gli  iscritti  alla  Cassa  sono  annualmente  tenuti  a
          versare, per il titolo di cui al primo  comma,  un  importo
          minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un
          volume d'affari pari a quindici volte il contributo  minimo
          di  cui  all'articolo  10, secondo comma, dovuto per l'anno
          stesso.
             Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la
          maggiorazione percentuale, in sede  di  prima  applicazione
          della  presente  legge, e' stabilita nella misura del 2 per
          cento.
             La  maggiorazione  percentuale ed il volume di affari di
          cui  al  primo  comma  si  riferiscono  esclusivamente   ai
          corrispettivi    relativi    all'esercizio   dell'attivita'
          professionale. Il contributo integrativo  non  e'  soggetto
          all'IRPEF  ne'  all'IVA, e non concorre alla formazione del
          reddito professionale".
             -  Per  il testo degli articoli 2, 3, 4 e 23 della legge
          n. 773/1982 si veda  la  precedente  nota  all'articolo  in
          rassegna.
             -  Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 773/1982
          e' il seguente:
             "Art.  5  (Pensione  di  invalidita').  - La pensione di
          invalidita'   spetta   all'iscritto   la   cui    capacita'
          all'esercizio   della   professione  sia  ridotta  in  modo
          continuativo per infermita' o  difetto  fisico  o  mentale,
          sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono
          altresi' concorrere le condizioni di  cui  all'articolo  4,
          primo comma, lettera b).
             Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o
          difetti  fisici  o  mentali  invalidanti   preesistano   al
          rapporto  assicurativo,  purche'  vi  sia  stato successivo
          aggravamento o  siano  sopraggiunte  nuove  infermita'  che
          abbiano  provocato  la  riduzione  a meno di un terzo della
          capacita' all'esercizio della professione.
             La  misura  della  pensione  e'  pari al 70 per cento di
          quella  risultante   dall'applicazione   dell'articolo   4,
          secondo  comma.  Si  applica altresi' il disposto del terzo
          comma dell'articolo 4.
             La  Cassa  accerta  ogni  tre  anni,  limitatamente alle
          pensioni che all'atto della  concessione  non  siano  state
          dichiarate     non     revisionabili,     la    persistenza
          dell'invalidita',  e,  tenuto  conto  anche  dell'esercizio
          professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma
          o revoca la concessione della pensione. La  concessione  e'
          definitiva  quando  l'invalidita',  dopo la concessione, e'
          stata confermata due volte. La erogazione della pensione e'
          sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si
          presti senza giustificato motivo alla revisione.  Trascorsi
          sei  mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato
          si sia sottoposto a  revisione,  la  pensione  e'  revocata
          d'ufficio.
             Il  pensionato  per  invalidita'  che  abbia  proseguito
          l'esercizio della professione e maturato  il  diritto  alla
          pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita' puo' chiedere la
          liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli  2  e
          3, in sostituzione della pensione di invalidita'".
             "Art.  6  (Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di
          invalidita').  -  Le  modalita'  per  l'accertamento  della
          inabilita'   e   della   invalidita'  sono  stabilite,  con
          regolamento  deliberato  dal  comitato  dei   delegati   ed
          approvato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale.
             In  caso  di  infortunio, le pensioni di inabilita' e di
          invalidita'  non  sono  concesse,  o,  se  concesse,   sono
          revocate  qualora  il  danno  sia  stato  risarcito  ed  il
          risarcimento   ecceda   la   somma   corrispondente    alla
          capitalizzazione  al  tasso  del 5 per cento della pensione
          annua dovuta; sono invece corrispondentemente  ridotte  nel
          caso  che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non
          si tiene conto del risarcimento derivante da  assicurazione
          per infortuni stipulata dall'iscritto.
             In   caso   di   inabilita'   o  invalidita'  dovute  ad
          infortunio,  la  Cassa  e'   surrogata   nel   diritto   al
          risarcimento  ai  sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del
          codice civile, in concorso con  l'assicuratore  di  cui  al
          comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
             Nell'ipotesi  di  cui  al  secondo  comma  la  pensione,
          nell'entita' stabilita dal secondo comma  dell'articolo  2,
          verra'     liquidata    solo    al    raggiungimento    del
          sessantacinquesimo anno di eta'".
             -  Il  testo  dell'art. 13 della legge n. 773/1982, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 13 (Variabilita' dei contributi). - Le percentuali
          e il contributo  minimo  di  cui  all'articolo  10,  primo,
          secondo  e  sesto  comma, devono essere aumentati quando la
          misura delle entrate annue complessive non e'  sufficiente,
          in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a
          tutte le uscite e alla integrazione del fondo di  garanzia.
          Le  percentuali  possono essere diminuite quando le entrate
          complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite
          e  degli  accantonamenti  per  il fondo di garanzia, oppure
          quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre
          annualita' delle pensioni erogate.
             Le  suddette percentuali ed il contributo minimo possono
          essere variati altresi' in relazione  alle  risultanze  del
          bilancio  tecnico  di  cui  all'articolo  29  della legge 4
          febbraio 1967, n. 37, che dovra' essere redatto nei termini
          previsti dal terzo comma dell'art. 26 della predetta legge,
          come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto  1977,  n.
          583,  tenendo  conto  anche del fondo di garanzia di cui al
          precedente art. 12.
             La   percentuale   ed   il   contributo  minimo  di  cui
          all'articolo 10, primo,  secondo  e  sesto  comma,  possono
          essere  variati  ogni due anni con decreto del Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro. La percentuale non puo' eccedere il 15
          per cento.
             La  percentuale  di  cui  all'articolo  11  puo'  essere
          variata annualmente con decreto del Ministro del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro, con effetto dal 1›  gennaio  dell'anno  successivo.
          Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
             I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati
          sentito il parere del consiglio  di  amministrazione  della
          Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.  Per determinare le  aliquote  si
          tiene  conto  delle risultanze dei bilanci consuntivi della
          Cassa e di una verifica tecnica, da disporre  ogni  quattro
          anni, sull'equilibrio della gestione.
            Delle   variazioni   del   contributo  soggettivo  minimo
          previste dal presente articolo non si tiene conto  ai  fini
          del  calcolo  della  pensione minima di cui all'articolo 2,
          quarto comma".
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 773/1982, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   16   (Rivalutazione   delle   pensioni   e   dei
          contributi). - Gli importi  delle  pensioni  erogate  dalla
          Cassa   sono   perequati  in  proporzione  alle  variazioni
          dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al  consumo
          per   le   famiglie   di   operai  ed  impiegati  calcolato
          dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati  e
          superstiti  che si trovino nelle condizioni di cui all'art.
          19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843,  e'  operata  solo
          nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.
            La  variazione  percentuale  delle  pensioni  erogate  e'
          disposta con  delibera  del  consiglio  di  amministrazione
          della  Cassa  approvata  dal  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e
          si  applica  a  decorrere  dal  1› gennaio del secondo anno
          successivo  a   quello   preso   a   riferimento   per   la
          determinazione della variazione percentuale. Le delibere si
          intendono  approvate  e  diventano  esecutive  qualora   il
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale non le
          restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro  il
          termine  di sessanta giorni dalla data della loro adozione.
          In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in  cui
          sono forniti i chiarimenti necessari.
             Con  lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono
          adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti
          di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo
          4, secondo  comma,  all'articolo  10,  primo  comma,  e  il
          contributo  minimo  di cui all'articolo 10, secondo e sesto
          comma, arrotondando i relativi importi  alle  100.000  lire
          piu' vicine per i primi e alle 100.000 lire piu' vicine per
          gli ultimi due".
             -  Il  testo  dell'art. 17 della legge n. 773/1982, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  17 (Comunicazioni obbligatorie alla Cassa). - Gli
          iscritti agli  albi  dei  geometri  devono  comunicare  con
          lettera  raccomandata,  da  consegnare o inviare alla Cassa
          entro  trenta  giorni  dal   termine   stabilito   per   la
          presentazione  della  dichiarazione  annuale  dei  redditi,
          l'ammontare del reddito professionale di  cui  all'articolo
          10  dichiarato  ai  fini  dell'IRPEF  per l'anno precedente
          nonche' il volume complessivo di affari di cui all'articolo
          11  dichiarato  ai  fini dell'IVA per il medesimo anno.  La
          comunicazione deve essere fatta anche se  le  dichiarazioni
          fiscali  non  sono state presentate o sono negative, e deve
          contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita
          IVA, nonche' quelle relative allo stato di famiglia.
             Relativamente  al  volume  d'affari  dei  partecipanti a
          societa' o ad associazioni di professionisti, si  applicano
          i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.
             In caso di morte, la denuncia di cui al primo comma, ove
          non sia stata gia' presentata  dall'iscritto,  deve  essere
          prodotta  dai  superstiti  di  cui all'articolo 7 entro due
          mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della
          Cassa, salvo maggiori termini di legge.
             Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai
          precedenti commi o effettui una comunicazione infedele,  e'
          tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una
          somma pari ai contributi stessi.  La  sanzione  per  omessa
          denuncia  non  potra'  comunque  essere inferiore al 40 per
          cento dell'importo di cui al  secondo  comma  dell'articolo
          10.   Tali  sanzioni  sono  ridotte  ad  un  quarto  se  la
          comunicazione o la rettifica e' fatta entro novanta  giorni
          dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento
          di  tutte  le  somme  dovute,  fermi  il  disposto  di  cui
          all'articolo 18, secondo comma.
             L'omissione,   il   ritardo   oltre   novanta  giorni  e
          l'infedelta' della comunicazione, non seguita da  rettifica
          nel  termine  di  cui sopra, costituiscono grave infrazione
          disciplinare,  che  comporta  in  caso   di   recidiva   la
          cancellazione dall'albo.
             Il  consiglio  del collegio professionale competente, su
          richiesta della Cassa, e' tenuto ad adottare  provvedimento
          di  cancellazione  dall'albo  con  i termini e la procedura
          previsti dall'articolo 12 del  regio  decreto  11  febbraio
          1929, n. 274.
             L'interessato  puo'  interrompere  la procedura, in ogni
          momento prima dell'adozione della deliberazione  collegiale
          di  cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i
          termini.
             Si  intende ritardata la denuncia presentata o spedita a
          mezzo di lettera raccomandata entro il  novantesimo  giorno
          dalla  data fissata, per la presentazione, dal primo comma.
             Trascorso  il  termine  di  cui  al precedente comma, la
          denuncia si  intende  omessa  a  tutti  gli  effetti  della
          presente legge.
             Si  intende  infedele  la  denuncia  resa  alla Cassa in
          difformita' al reddito dichiarato ai competenti  uffici  ai
          fini IRPEF o volume di affari IVA.
             Il  consiglio  di amministrazione della Cassa predispone
          il modulo col quale deve essere fatta  la  comunicazione  e
          devono  essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con
          regolamento le modalita' per  l'applicazione  del  presente
          articolo e dell'articolo 18.
             Entro  90  giorni  dall'entrata in vigore della presente
          legge, i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa
          l'elenco   degli   iscritti   agli   albi   relativi,   con
          l'indicazione del domicilio fiscale e del  codice  fiscale.
          Successivamente,  entro il mese di gennaio di ciascun anno,
          devono essere comunicate le  variazioni.  Il  consiglio  di
          amministrazione  della  Cassa  puo' determinare modalita' e
          termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
            La  Cassa  ha  diritto  in  ogni  momento di ottenere dai
          competenti  uffici  delle  imposte   dirette   e   dell'IVA
          informazioni   concernenti   gli  iscritti  all'albo  ed  i
          pensionati a carico della Cassa.
             Se  il  diritto  a  pensione matura prima della scadenza
          della dichiarazione annuale dei redditi,  chi  richiede  la
          pensione  puo'  dichiarare  provvisoriamente  l'entita' del
          reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo  anno,  con
          l'obbligo  di  presentare una dichiarazione integrativa nei
          termini,  nelle  forme  e  con  gli  effetti  previsti  nel
          presente articolo".
             -  Il  testo  dell'art.  24, primo comma, della legge n.
          114/1977 (Modificazioni alla  disciplina  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche), e' il seguente:
             "Art.  24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della
          concessione di benefici e vantaggi non  tributari  previsti
          da  leggi  speciali,  certificati  rilasciati  dagli uffici
          delle imposte dirette  concernenti  la  propria  situazione
          reddituale  possono,  in luogo dei certificati dichiarare i
          fatti oggetto della certificazione. Alla  dichiarazione  si
          applicano  le  disposizioni  della legge 4 gennaio 1968, n.
          15".
             -  Il  testo  dell'art.  7 del regio decreto n. 274/1929
          (Regolamento  per  la  professione  di  geometra),  e'   il
          seguente:
             "Art.  7.  -  Gli  impiegati  dello  Stato e delle altre
          pubbliche   Amministrazioni,   ai   quali,   secondo    gli
          ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della
          libera professione, nono possono essere iscritti nell'albo;
          ma,  in  quanto  sia  consentito, a norma degli ordinamenti
          medesimi, il conferimento  di  speciali  incarichi,  questi
          potranno  loro  essere  affidati,  pure  non  essendo  essi
          iscritti nell'albo.
             I  suddetti  impiegati,  ai  quali sia invece consentito
          l'esercizio  della  professione,  possono  essere  iscritti
          nell'albo;  ma  sono  soggetti alla disciplina del Comitato
          soltanto per cio' che  riguarda  il  libero  esercizio.  In
          nessun  caso la iscrizione nell'albo puo' costituire titolo
          per quanto concerne la loro carriera.
             Gli  impiegati  suddetti  non  possono,  pero', anche se
          inscritti nell'albo, esercitare la libera  professione  ove
          sussista   alcuna   incompatibilita'  preveduta  da  leggi,
          regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
             Per l'esercizio della libera professione e' in ogni caso
          necessaria espressa autorizzazione dei  capi  gerarchi  nei
          modi  stabiliti  dagli  ordinamenti dell'amministrazione da
          cui l'impiegato dipende.
             E' riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la
          facolta' di liquidare ai propri impiegati  i  corrispettivi
          per  le  prestazioni  compiute  per  enti pubblici o aventi
          finalita' di pubblico interesse.
             Tali  corrispettivi  saranno  fissati  sulla  base delle
          tariffe per i liberi professionisti con una  riduzione  non
          inferiore  ad  un  terzo,  ne'  superiore alla meta', salvo
          disposizioni speciali in contrario.
             La riduzione non avra' luogo nel caso che la prestazione
          sia  compiuta  insieme  con  liberi  professionisti,  quali
          componenti di una commissione".
             -   Il   testo   dell'art.  9  della  legge  n.  37/1967
          (Riordinamento  della  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed
          assistenza  a  favore  dei  geometri  e  miglioramento  dei
          trattamenti previdenziali e assistenziali), e' il seguente:
             "Art.  9 (La Giunta esecutiva). - La giunta esecutiva e'
          composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente  e
          da   tre  membri  eletti,  fra  i  propri  componenti,  dal
          Consiglio di amministrazione.
             Per la validita' delle sedute della Giunta e' necessaria
          la presenza di almeno tre componenti.
             Le  deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti,
          in caso di parita' prevale  il  voto  di  chi  presiede  la
          seduta.
             La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:
               a)  da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
          amministrazione;
               b)   autorizza,   anche   preventivamente,   le  spese
          ordinarie di bilancio;
               c)    autorizza   spese   straordinarie   ed   urgenti
          sottoponendole a ratifica del Consiglio;
               d) liquida le prestazioni della Cassa;
               e) amministra il personale della Cassa".
             -  Il  testo  dell'art. 20 della legge n. 773/1982 e' il
          seguente:
             "Art.  20 (Controllo delle comunicazioni). - La Cassa ha
          facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto  a
          pensione  indiretta,  all'atto  della domanda di pensione o
          delle revisioni, la documentazione necessaria e  comprovare
          la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e
          le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari,
          limitatamente  agli  ultimi  dieci  anni.   La  Cassa  puo'
          altresi' inviare questionari  con  richiesta  di  conoscere
          elementi    rilevanti    quanto   all'iscrizione   e   alla
          contribuzione. In caso di mancata risposta  si  applica  il
          disposto  di  cui  all'articolo  17,  quarto  comma,  ed e'
          sospesa la corresponsione  fino  alla  comunicazione  della
          risposta".
             -  Il  testo  dell'art. 15 della legge n. 773/1982 e' il
          seguente:
             "Art.  15  (Rivalutazione dei redditi). - Le entita' dei
          redditi  da  assumere  per  il  calcolo  delle   medie   di
          riferimento  delle  pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,
          nonche' per la determinazione della pensione minima di  cui
          all'articolo  2,  quinto  comma,  sono  rivalutate  secondo
          l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.
             A  tal  fine il consiglio di amministrazione della Cassa
          redige ed aggiorna entro il  31  maggio  di  ciascun  anno,
          sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella
          dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno,  e
          la  comunica  al  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale per la  relativa  approvazione.  L'approvazione  si
          intende   data  se  non  viene  negata  entro  i  due  mesi
          successivi alla comunicazione.
             Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento
          degli aumenti fra gli indici  ISTAT  relativi  all'anno  di
          produzione  dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore
          alla maturazione del diritto alla pensione.
             La  percentuale  di cui sopra puo' essere variata con la
          procedura di cui all'articolo 13, quarto  e  quinto  comma,
          tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa".
             -  Per il testo degli articoli 2, 10 e 11 della legge n.
          773/1982 si  vedano  le  precedenti  note  all'articolo  in
          rassegna.
             -  Per  il  testo  degli  articoli 2 e 15 della legge n.
          773/1982 si  vedano  le  precedenti  note  all'articolo  in
          rassegna.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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