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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773
1. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:
"La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano
compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni
di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare
iscrizione all'albo.
La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e
contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci
redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle
dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla
maturazione del diritto a pensione".
2. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n.
773, e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se
la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni la percentuale
del 2 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta per l'anno
1989:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3
milioni a lire 63,4 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4
milioni a lire 74,1 milioni;
c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1
milioni a lire 84,5 milioni".
3. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n.
773, e' sostituito dal seguente:
"Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro
superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni
biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonche'
all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento e'
calcolato in conformita' alle disposizioni di cui al secondo, terzo e
sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali
rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla
pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento".
4. Il nono comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n.
773, e' soppresso.
5. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito
professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle
disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di
vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria
di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di
solidarieta' di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto
comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla
maturazione del diritto a pensione, in conformita' al terzo comma. Ai
fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si
considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla
Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive
modificazioni. Tali criteri si applicano altresi, a richiesta degli
interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilita' ed indiretta
maturate ai sensi della presente legge".
6. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n.
773, e' sostituito dal seguente:
"La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo 2,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma".
7. All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono, in
fine, aggiunti i seguenti commi:
"Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento
previdenziale di inabilita' fino alla cancellazione dagli albi di cui
al quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero
contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non e'
dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi
dell'articolo 10, primo e secondo comma, e dell'articolo 11, terzo
comma. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del
pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo
avvenuta, maggiorati degli interessi legali con decorrenza dal 1
gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi.
Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste
al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza
dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di
inabilita' ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al
ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di
riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa
indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi
professionali".
8. L'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 7 (Pensioni di reversibilita' ed indirette). - 1. Le pensioni
di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi
ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo
le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio
minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma
2 del presente articolo;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e
ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
2. La misura della pensione e' pari al 60 per cento della pensione
diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il
titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento
per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100
per cento della pensione diretta.
3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono
reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia
stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4
del presente articolo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata
e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi.
4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto
defunto senza diritto a pensione sempreche' quest'ultimo avesse
maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e
l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformita' al dettato
dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa e' calcolata come la
pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualita' riscattate
ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma
2 del presente articolo.
5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidita'
che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno
diritto alla pensione di reversibilita' calcolata sul trattamento in
atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o,
se a loro piu' favorevole, alla riliquidazione della pensione
indiretta.
6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di
studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di
studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre
il compimento del ventiseiesimo anno di eta'".
9. Al primo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, sono soppresse le parole "comma, lettera a)".
10. All'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal
presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della
pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma".
11. Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto
disposto dall'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come
modificato dalla presente legge.
12. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982,
n. 773, e' sostituito dal seguente:
"La variazione percentuale delle pensioni erogate e' disposta con
delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1 gennaio del
secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la
determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono
approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di
chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro
adozione. In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in cui
sono forniti i chiarimenti necessari".
13. Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre
1982, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti
uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli
iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa".
14. L'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Iscrizione alla Cassa). - 1. L'iscrizione alla Cassa e'
obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri,
che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se
non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per gli iscritti agli
albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere
di continuita', se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o
beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita' da
loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo
professionale.
3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma
obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio.
La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata
dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le
modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977,
n. 114.
4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di
coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo
professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7
del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi
versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere
restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di
inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva
prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che puo'
esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della
presente legge.
5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del
Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti
delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono
esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della
continuita' dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo
periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a
quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma
dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando
volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al
reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11
rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo
soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i
contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti
non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.
6. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio
della libera professione con carattere di continuita' avviene sulla
base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale puo'
periodicamente adeguarli.
7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di
accertamento fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere
periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla
continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo
inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i
quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti
dimostrata.
8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione
dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli
interessati".
15. L'articolo 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Base del reddito per il passato). - 1. Agli effetti del
calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal
1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2,
secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il
decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno
degli anni da considerare.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si
considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale
medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.
3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto puo' presentare
domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, affinche' per gli anni dal 1974
al 1977 venga considerato il reddito gia' regolarmente dichiarato
alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.
4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio
contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il 10 per
cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.
5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo
comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno
precedente a quello di pagamento.
6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di
decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione
della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e
consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota alla rubrica dell'art. 1:
- La legge n. 773/1982 reca: "Riforma della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
geometri".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 773/1982, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Pensione di vecchiaia). - La pensione di
vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto
almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni
di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a
regolamentare iscrizione all'albo.
La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva
iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei
piu' elevati dieci redditi annuali professionali
rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle
dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori
alla maturazione del diritto a pensione.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo
la parte di reddito professionale soggetta al contributo di
cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi
annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a
norma dell'articolo 15 della presente legge.
La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei
volte il contributo soggettivo minimo a carico
dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione
del diritto a pensione.
La misura della pensione minima non puo' in alcun caso
superare la media del reddito professionale di cui al
secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del
presente articolo nella misura del 100 per cento.
Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni
vigenti, se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3
milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo
comma e' cosi' ridotta per l'anno 1989:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da
lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da
lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;
c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da
lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni.
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione
di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i
loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da
erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a
pensione nonche' all'atto della cancellazione dall'albo.
Ciascun supplemento e' calcolato in conformita' alle
disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla
base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese
negli anni successivi a quello di maturazione del diritto
alla pensione o di maturazione del diritto al precedente
supplemento.
Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un
reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in
deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la
pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al
7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi
soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarieta' di
cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma,
rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente
alla maturazione del diritto a pensione, in conformita' al
terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al
presente comma si considerano contributi soggettivi anche
gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto
dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri
si applicano altresi', a richiesta degli interessati, per
il calcolo delle pensioni di inabilita' ed indiretta
maturate ai sensi della presente legge".
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 773/1982 e' il
seguente:
"Art. 10 (Contributo soggettivo). - Il contributo
soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla
Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito
professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale
risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF;
a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.
E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L.
600.000.
Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai
pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e
che proseguano nell'esercizio della professione. In questo
caso non si applica il secondo comma del presente articolo.
Per i geometri che iniziano la professione e che si
iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver
compiuto i 25 anni di eta', il contributo di cui ai primi
due commi del presente articolo e' ridotto alla meta' per
l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
Il contributo soggettivo e' deducibile dal reddito
complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste
dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni.
Gli iscritti all'albo professionale che non siano
iscritti alla Cassa e non siano tenuti alla iscrizione sono
obbligati a versare alla Cassa un contributo di
solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale
netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque
non inferiore a L. 100.000 annue. Si applicano le
disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17
e 18".
- Il testo dell'art. 23 della legge n. 773/1982 e' il
seguente:
"Art. 23 (Riscatto dei periodi pregressi). - Gli
iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano superato l'eta' di trentacinque anni
possono presentare domanda scritta nel termine perentorio
di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un
numero di annualita' non superiore a dieci, purche', per il
periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti
siano iscritti all'albo e non alla Cassa, o, comunque, non
siano stati iscritti ad altra forma di previdenza
obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro
svolta successivamente al compimento del 35 anno di eta'.
Tale riscatto e' valido solo al fine di completare
l'anzianita' minima per acquisire il diritto alla pensione
di vecchiaia e non e' rilevante per il conteggio di cui
all'art. 2, secondo comma.
Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla
Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al
sessanta per cento del contributo minimo dell'anno in cui
avviene il pagamento stesso.
Il versamento deve avvenire a pena di decadenza del
diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data
della richiesta e comunque prima della liquidazione della
pensione di vecchiaia".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 773/1982, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Pensione di anzianita'). - La pensione di
anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto
almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e
contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla
cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile
con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di
lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro
dipendente.
La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo
2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al
secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con
effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'".
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 773/1982 si
veda la precedente nota all'articolo in rassegna.
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 773/1982, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Pensione di inabilita'). - La pensione di
inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le
seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della
professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio
sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o
cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di
effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in
atto continuativamente da una data anteriore al compimento
del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo o, in
caso di reiscrizione successiva, le interruzioni
nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo
complessivo di cinque anni.
Per il calcolo della pensione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2. Nel caso di infortunio,
quando l'anzianita' di iscrizione sia inferiore a dieci
anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei
redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino
all'anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata
la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il
massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto
disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte,
in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si
considera a tale fine la media del triennio precedente alla
domanda di pensione di inabilita'.
Successivamente alla concessione della pensione, quando
il titolare fruisca del beneficio di cui al comma
precedente, questi deve dimostrare l'entita' dei propri
redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio
trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla
cancellazione dagli albi professionali. In caso di nuova
iscrizione agli albi viene revocata la concessione della
pensione.
Entro i dieci anni successivi alla concessione della
pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a
revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. La
erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del
pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei
mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si
sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata
d'ufficio.
Per gli anni successivi a quello di decorrenza del
trattamento previdenziale di inabilita' fino alla
cancellazione dagli albi di cui al quarto comma, fermo
restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo
integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non e'
dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi
dell'articolo 10, primo e secondo comma, e dell'articolo
11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su
istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a
cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli
interessi legali con decorrenza dal 1 gennaio successivo
al pagamento dei contributi stessi.
Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere
richieste al competente collegio e ordine professionale, a
pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la
presentazione della domanda di inabilita' ma non oltre il
sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte
della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del
diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione
della norma che prescrive la cancellazione dagli albi
professionali".
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 773/1982 si
veda la precedente nota all'articolo in rassegna.
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 773/1982
e' il seguente:
"Art. 11 (Contributo integrativo). - A partire dal primo
giorno del mese successivo all'entrata in vigore della
presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono
applicare una maggiorazione percentuale su tutti i
corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai
fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare
indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia
eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei
confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o societa' di professionisti devono
applicare la maggiorazione per la quota di competenza di
ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare
complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute
alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una
percentuale del volume d'affari dell'associazione o
societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al
professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a
versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo
minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un
volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo
di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno
stesso.
Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la
maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione
della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per
cento.
La maggiorazione percentuale ed il volume di affari di
cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai
corrispettivi relativi all'esercizio dell'attivita'
professionale. Il contributo integrativo non e' soggetto
all'IRPEF ne' all'IVA, e non concorre alla formazione del
reddito professionale".
- Per il testo degli articoli 2, 3, 4 e 23 della legge
n. 773/1982 si veda la precedente nota all'articolo in
rassegna.
- Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 773/1982
e' il seguente:
"Art. 5 (Pensione di invalidita'). - La pensione di
invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita'
all'esercizio della professione sia ridotta in modo
continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale,
sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono
altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4,
primo comma, lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o
difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al
rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo
aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che
abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della
capacita' all'esercizio della professione.
La misura della pensione e' pari al 70 per cento di
quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4,
secondo comma. Si applica altresi' il disposto del terzo
comma dell'articolo 4.
La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle
pensioni che all'atto della concessione non siano state
dichiarate non revisionabili, la persistenza
dell'invalidita', e, tenuto conto anche dell'esercizio
professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma
o revoca la concessione della pensione. La concessione e'
definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, e'
stata confermata due volte. La erogazione della pensione e'
sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si
presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi
sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato
si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata
d'ufficio.
Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito
l'esercizio della professione e maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la
liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e
3, in sostituzione della pensione di invalidita'".
"Art. 6 (Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di
invalidita'). - Le modalita' per l'accertamento della
inabilita' e della invalidita' sono stabilite, con
regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e di
invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono
revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il
risarcimento ecceda la somma corrispondente alla
capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione
annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel
caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non
si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione
per infortuni stipulata dall'iscritto.
In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad
infortunio, la Cassa e' surrogata nel diritto al
risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del
codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al
comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione,
nell'entita' stabilita dal secondo comma dell'articolo 2,
verra' liquidata solo al raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di eta'".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 773/1982, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 13 (Variabilita' dei contributi). - Le percentuali
e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo,
secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la
misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente,
in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a
tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia.
Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate
complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite
e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure
quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre
annualita' delle pensioni erogate.
Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono
essere variati altresi' in relazione alle risultanze del
bilancio tecnico di cui all'articolo 29 della legge 4
febbraio 1967, n. 37, che dovra' essere redatto nei termini
previsti dal terzo comma dell'art. 26 della predetta legge,
come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n.
583, tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al
precedente art. 12.
La percentuale ed il contributo minimo di cui
all'articolo 10, primo, secondo e sesto comma, possono
essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. La percentuale non puo' eccedere il 15
per cento.
La percentuale di cui all'articolo 11 puo' essere
variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati
sentito il parere del consiglio di amministrazione della
Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale. Per determinare le aliquote si
tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della
Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro
anni, sull'equilibrio della gestione.
Delle variazioni del contributo soggettivo minimo
previste dal presente articolo non si tiene conto ai fini
del calcolo della pensione minima di cui all'articolo 2,
quarto comma".
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 773/1982, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 16 (Rivalutazione delle pensioni e dei
contributi). - Gli importi delle pensioni erogate dalla
Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni
dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato
dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e
superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'art.
19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' operata solo
nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.
La variazione percentuale delle pensioni erogate e'
disposta con delibera del consiglio di amministrazione
della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e
si applica a decorrere dal 1 gennaio del secondo anno
successivo a quello preso a riferimento per la
determinazione della variazione percentuale. Le delibere si
intendono approvate e diventano esecutive qualora il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le
restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il
termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione.
In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in cui
sono forniti i chiarimenti necessari.
Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono
adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti
di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo
4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il
contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto
comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire
piu' vicine per i primi e alle 100.000 lire piu' vicine per
gli ultimi due".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 773/1982, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 17 (Comunicazioni obbligatorie alla Cassa). - Gli
iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con
lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa
entro trenta giorni dal termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,
l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo
10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente
nonche' il volume complessivo di affari di cui all'articolo
11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La
comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni
fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve
contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita
IVA, nonche' quelle relative allo stato di famiglia.
Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a
societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano
i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.
In caso di morte, la denuncia di cui al primo comma, ove
non sia stata gia' presentata dall'iscritto, deve essere
prodotta dai superstiti di cui all'articolo 7 entro due
mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della
Cassa, salvo maggiori termini di legge.
Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai
precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, e'
tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una
somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa
denuncia non potra' comunque essere inferiore al 40 per
cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo
10. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la
comunicazione o la rettifica e' fatta entro novanta giorni
dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento
di tutte le somme dovute, fermi il disposto di cui
all'articolo 18, secondo comma.
L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e
l'infedelta' della comunicazione, non seguita da rettifica
nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione
disciplinare, che comporta in caso di recidiva la
cancellazione dall'albo.
Il consiglio del collegio professionale competente, su
richiesta della Cassa, e' tenuto ad adottare provvedimento
di cancellazione dall'albo con i termini e la procedura
previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274.
L'interessato puo' interrompere la procedura, in ogni
momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale
di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i
termini.
Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a
mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno
dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, la
denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della
presente legge.
Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in
difformita' al reddito dichiarato ai competenti uffici ai
fini IRPEF o volume di affari IVA.
Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone
il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e
devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con
regolamento le modalita' per l'applicazione del presente
articolo e dell'articolo 18.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa
l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con
l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale.
Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di
amministrazione della Cassa puo' determinare modalita' e
termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai
competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA
informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i
pensionati a carico della Cassa.
Se il diritto a pensione matura prima della scadenza
della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la
pensione puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del
reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con
l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei
termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel
presente articolo".
- Il testo dell'art. 24, primo comma, della legge n.
114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), e' il seguente:
"Art. 24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della
concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti
da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici
delle imposte dirette concernenti la propria situazione
reddituale possono, in luogo dei certificati dichiarare i
fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si
applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n.
15".
- Il testo dell'art. 7 del regio decreto n. 274/1929
(Regolamento per la professione di geometra), e' il
seguente:
"Art. 7. - Gli impiegati dello Stato e delle altre
pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli
ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della
libera professione, nono possono essere iscritti nell'albo;
ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti
medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi
potranno loro essere affidati, pure non essendo essi
iscritti nell'albo.
I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito
l'esercizio della professione, possono essere iscritti
nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato
soltanto per cio' che riguarda il libero esercizio. In
nessun caso la iscrizione nell'albo puo' costituire titolo
per quanto concerne la loro carriera.
Gli impiegati suddetti non possono, pero', anche se
inscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove
sussista alcuna incompatibilita' preveduta da leggi,
regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l'esercizio della libera professione e' in ogni caso
necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchi nei
modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da
cui l'impiegato dipende.
E' riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la
facolta' di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi
per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi
finalita' di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle
tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non
inferiore ad un terzo, ne' superiore alla meta', salvo
disposizioni speciali in contrario.
La riduzione non avra' luogo nel caso che la prestazione
sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali
componenti di una commissione".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 37/1967
(Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei
trattamenti previdenziali e assistenziali), e' il seguente:
"Art. 9 (La Giunta esecutiva). - La giunta esecutiva e'
composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e
da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal
Consiglio di amministrazione.
Per la validita' delle sedute della Giunta e' necessaria
la presenza di almeno tre componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti,
in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la
seduta.
La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:
a) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione;
b) autorizza, anche preventivamente, le spese
ordinarie di bilancio;
c) autorizza spese straordinarie ed urgenti
sottoponendole a ratifica del Consiglio;
d) liquida le prestazioni della Cassa;
e) amministra il personale della Cassa".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 773/1982 e' il
seguente:
"Art. 20 (Controllo delle comunicazioni). - La Cassa ha
facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a
pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o
delle revisioni, la documentazione necessaria e comprovare
la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e
le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari,
limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa puo'
altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere
elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla
contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il
disposto di cui all'articolo 17, quarto comma, ed e'
sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della
risposta".
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 773/1982 e' il
seguente:
"Art. 15 (Rivalutazione dei redditi). - Le entita' dei
redditi da assumere per il calcolo delle medie di
riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,
nonche' per la determinazione della pensione minima di cui
all'articolo 2, quinto comma, sono rivalutate secondo
l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa
redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno,
sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella
dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e
la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si
intende data se non viene negata entro i due mesi
successivi alla comunicazione.
Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento
degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di
produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore
alla maturazione del diritto alla pensione.
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la
procedura di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma,
tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa".
- Per il testo degli articoli 2, 10 e 11 della legge n.
773/1982 si vedano le precedenti note all'articolo in
rassegna.
- Per il testo degli articoli 2 e 15 della legge n.
773/1982 si vedano le precedenti note all'articolo in
rassegna.