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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi)
1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le
societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi
comuni di investimento collettivo in immobili o partecipazioni in
societa' immobiliari, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3,
ad istituire uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare di
tipo chiuso, con le modalita' indicate al capo II della presente
legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4
e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione.
3. L'autorizzazione non puo' essere concessa nei casi indicati
all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f), della citata
legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la societa' ha un capitale
sociale versato inferiore a lire 10 miliardi, ovvero al diverso
ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
presente legge, incrementati di un ulteriore ammontare di mezzi
patrimoniali pari alla quota obbligatoria di partecipazione della
societa' a ciascuno dei fondi gestiti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7,
della citata legge n. 77 del 1983, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge
2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni. Il difetto del
requisito di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f),
della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di societa' gia'
autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto con
gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
e successive modificazioni, nonche' all'articolo 9 della legge 4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni.
5. Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e), della
citata legge n. 77 del 1983 devono essere comunicate dalla societa'
di gestione non oltre quindici giorni alla Banca d'Italia che, nel
caso di accertata non conformita' alle prescrizioni, fissa un termine
per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al
Ministro del tesoro, che provvede ai sensi dell'articolo 2.
6. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della societa'
scendano al di sotto del limite previsto al comma 3, si applica la
procedura di cui al comma 5.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'intero art. 1, della legge 23 marzo
1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare), come sostituito dall'art. 1 del
D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, e' il seguente:
"Art. 1 (Autorizzazione all'istituzione di fondi
comuni). - 1. Le societa' per azioni aventi per oggetto
esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento
collettivo in valori mobiliari di tipo aperto sono
autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca
d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento
mobiliare aperti.
2. La societa' di gestione puo' essere autorizzata a
gestire piu' fondi; a tal fine, il Ministro del tesoro
tiene conto della specializzazionedei medesimi ovvero della
dimensione raggiunta da quelli gia' istituiti dalla
societa' richiedente.
3. Con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, il Ministro del tesoro
determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, le modalita' di presentazione dell'istanza,
gli elementi documentali e informativi a corredo della
stessa e ogni altra modalita' procedurale.
4. La domanda si intende accolta qualora
l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro
con provvedimento da comunicare alla societa' interessata
entro due mesi dalla presentazione della domanda medesima.
Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste
informazioni complementari alla societa', il termine stesso
e' interrotto e dalla data di ricezione di tali
informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di
un mese.
5. L'autorizzazione non puo' essere concessa:
a) se la societa' ha un capitale sociale versato
inferiore a due miliardi di lire o al piu' elevato importo
stabilito, in via generale, con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro
stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in modo
che la societa' sia fornita di mezzi finanziari adeguati
per l'esercizio della sua attivita', tenuto anche conto del
numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore
della moneta;
b) se la sede dell'amministrazione della societa' di
gestione non e' situata, al pari della sua sede statutaria,
in Italia;
c) se la maggioranza degli amministratori, gli
amministratori delegati e i direttori generali nonche' gli
amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della
societa' di gestione non abbiano svolto per uno o piu'
periodi complessivamente non inferiori ad un triennio
funzioni di amministratore o funzioni di carattere
direttivo in societa' o enti del settore creditizio,
finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di
dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire o
abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza
far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per
le funzioni svolte presso societa' o enti che non hanno
come attivita' esclusiva una o piu' di quelle
sopraindicate, si applicano le disposizioni emanate dal
Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera
c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
d) se, ferma l'applicabilita' delle norme relative
alle cause d'ineleggibilita' e di decadenza per gli
amministratori delle societa' per azioni, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di
rappresentanza ed i sindaci della societa' di gestione
abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per
delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non
colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero
siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione
disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come
successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti
della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori
generali e a coloro che rivestono cariche che comportano
l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
e) se i componenti del collegio sindacale non siano
iscritti nel registro dei revisori contabili;
f) se i soggetti che, in virtu' della partecipazione
al capitale in via diretta o per interposta persona o per
il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata
ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi,
esercitano il controllo della societa' non sono in possesso
dei requisiti di onorabilita' di cui al presente comma,
lettera d). Ove il soggetto controllante sia una persona
giuridica o una societa' di persone, tali requisiti devono
essere posseduti dagli amministratori e dai direttori
generali. Ai fini della presente legge il rapporto di
controllo si considera esistente ai sensi dell'art. 27,
comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui
al comma 5, lettere d) ed e), determina, quando si tratti
di societa' gia' autorizzate, la decadenza degli
interessati dalle cariche ricoperte e deve essere
comunicato dagli stessi alla societa', alla Banca d'Italia
ed al Ministro del tesoro. La decadenza e' dichiarata entro
trenta giorni dal consiglio di amministrazione della
societa'. Nel caso che questo non provveda nel termine
predetto, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
7. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva
prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965,
n. 575, comporta la sospensione dalle cariche di cui al
comma 5, lettera d), del presente articolo. La sospensione
dalla carica e' disposta entro quindici giorni dal
Consiglio di amministrazione della societa' e ove questi
non provveda dalla Banca d'Italia. Limitatamente al periodo
in cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti
dai supplenti e gli amministratori sono sostituiti ai sensi
dell'art. 2386 del codice civile.
8. Le sostituzioni comportanti modifica della identita'
dei soggetti di cui al comma 5 devono essere comunicate
dalla societa' di gestione, non oltre quindici giorni, alla
Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformita'
alle prescrizioni di cui al comma 5, lettere c), d) ed e),
fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne
fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede
ai sensi del successivo art. 8. Il difetto del requisito di
onorabilita' di cui al comma 5, lettera f), comporta, in
caso di societa' gia' autorizzate, la sospensione
dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui
all'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
9. L'ammontare dei mezzi patrimoniali delle societa' di
gestione autorizzate ai sensi del comma 1 non possono
essere inferiori all'ammontare stabilito in via generale
con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca
d'Italia; tale ammontare viene determinato tenuto conto
della necessita' da parte della societa' medesima di
disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie
responsabilita' anche in relazione all'ammontare dei fondi
comuni gestiti. Qualora i mezzi patrimoniali delle societa'
di gestione scendano al di sotto delle misure fissate ai
sensi del presente articolo si applica la procedura
prevista al comma 8.
10. E' vietata la trasformazione in organismi non
rientranti nel campo di applicazione della direttiva del 20
dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita' economica europea,
come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n.
88/220.
11. Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
all'istituzione del fondo senza che la societa' abbia
provveduto all'istituzione del medesimo e alla offerta al
pubblico delle relative quote, l'autorizzazione decade
automaticamente.
12. La societa' di gestione autorizzata ai sensi del
comma 1 puo' assumere l'incarico di gestire il patrimonio
di societa' di investimento a capitale variabile".
- Il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, come da ultimo
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 90, e dell'art. 9, comma 12, della legge 2 gennaio
1991, n. 1 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione
mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati
mobiliari), e' il seguente:
"Art. 4 (Partecipazione al capitale delle societa' di
intermediazione mobiliare), commi 1 e 2. - 1. A tutti
coloro che partecipano in una societa' di intermediazione
mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale
di questa si applicano gli articoli 5, 5-ter e 5-quinquies
del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. La CONSOB puo'
altresi' avvalersi nei confronti delle societa' di
intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'articolo 4-
bis dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,
con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1984 e da'
immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca
d'Italia. I soggetti di cui al primo periodo devono
sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione della
partecipazione, protocolli di autonomia gestionale,
utilizzando i modelli di cui all'articolo 9, comma 6,
lettera a), e astenersi da qualsiasi comportamento che
possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana
e prudente della societa' ovvero che possa indurre la
societa' medesima ad una condotta non coerente con i
principi e le regole generali di cui alla presente legge.
Copia dei protocolli deve essere inviata alla CONSOB, alla
Banca d'Italia e alla societa' partecipata contestualmente
alle comunicazioni di cui all'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni. I soci che, essendovi
tenuti, non hanno inviato i protocolli di autonomia nei
modi e nei termini previsti dal presente comma, non possono
esercitare il diritto di voto inerente alle azioni
possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione
dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'articolo 2377
del codice civile se, senza il computo dei voti che non
avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta
la necessaria maggioranza. L'impugnazione della
deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori
e dei sindaci della societa' di intermediazione mobiliare e
puo' essere proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.
Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non
puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
fini della regolare costituzione dell'assemblea.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle
societa' di gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983. Le
comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne da'
immediata notizia alla CONSOB".
"Art. 9 (Vigilanza sulle societa' di intermediazione
mobiliare), comma 12. - Alle partecipazioni nelle societa'
di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di
cui alla citata legge n. 77 del 1983, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge
4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia da' immediata
notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute".
- Il testo dell'art. 5 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azionari), come da ultimo
modificato dall'art. 11 della legge 18 febbraio 1992, n.
149, e' il seguente:
"Art. 5. - Tutti coloro che partecipano in una societa'
con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni
nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento
del capitale di questa, nonche' le societa' con azioni
quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato
ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non
sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
mercato ristretto o in una societa' a responsabilita'
limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale
di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa'
stessa ed alla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a
seguito della quale la partecipazione ha superato il detto
limite percentuale. Le successive variazioni della
partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni
da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione
ha superato la meta' della percentuale stessa o la
partecipazione si e' ridotta entro il limite percentuale.
La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della
comunicazione ricevuta.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma
precedente, per capitale della societa' si intende quello
sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di
voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata
senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto
di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:
delle azioni o quote possedute indirettamente da una
persona fisica o giuridica per il tramite di societa'
controllate o di societa' fiduciarie o per interposta
persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o
indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto,
sempreche' i diritti di voto ad essere inerenti spettino al
creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o
quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di
deposito, qualora il depositario possa esercitare
discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle
azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali
si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei
confronti del riportato che del riportatore. Le societa'
con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con
modalita' stabilite dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, ogni variazione superiore al cinque
per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato
da quote o azioni con diritto di voto.
Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad
apposito modello, approvato con deliberazione della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Devono in ogni caso risultare dalle
comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
1) la data ed il titolo dell'acquisto della
partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della
stessa;
2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale
e la categoria delle azioni o quote possedute;
3) il numero delle azioni o quote possedute
indirettamente, con l'indicazione delle societa'
controllate o fiduciarie o delle persone interposte,
nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in
deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle
comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere
indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
4) il nominativo della o delle persone fisiche o
giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio
se ne sia privato in virtu' di un accordo.
Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui
al comma 1, la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa puo' chiedere informazioni ai soggetti che
partecipano all'operazione.
Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in
cui sono state consegnate o spedite per lettera
raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale
per le societa' e la borsa di permettere in via generale
l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le
quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e'
impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se,
senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto
astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la
necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta
anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,
se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo,
non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea.
Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da
entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1,
la societa' che esegue la comunicazione di cui al presente
articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella
dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto
inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle
entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la
comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il
termine previsto, la sospensione del diritto di voto si
estende all'intera partecipazione. Se le due societa'
ricevono la comunicazione nello stesso giorno la
sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione
si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che
deve essere immediatamente comunicato alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in
ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini
ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'art. 54 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917".
- Il testo dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281
(Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale
per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei
soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle
societa' per azioni esercenti il credito; norme di
attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in
materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per
la tutela del risparmio), come da ultimo modificato
all'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
481, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Chiunque, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, partecipa, in misura superiore alla percentuale
stabilita in via generale dalla Banca d'Italia, in enti
creditizi o in societa' per azioni che concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma ne da' comunicazione ai
medesimi enti e societa' e alla Banca d'Italia. Le succes-
sive variazioni della partecipazione devono essere
comunicate quando superano la misura stabilita in via
generale dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
termini delle comunicazioni anche con riguardo alle ipotesi
in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto
diverso dal socio. Le istruzioni sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di
cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere
informazioni ai soggetti che comunque partecipano
all'operazione.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per
le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e'
impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la
maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i
voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione
puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei
mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non
puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
fini della regolare costituzione dell'assemblea.
5. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 5,
5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-
legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni
dei commi che precedono del presente articolo".