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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10
marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7
settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n.
3, 9 marzo 1995, n. 66, 10 maggio 1995, n. 162, 10 luglio 1995, n.
274, 7 settembre 1995, n. 373, 8 novembre 1995, n. 463, 8 gennaio
1996, n. 8, 8 marzo 1996, n. 113, 3 maggio 1996, n. 246, 8 luglio
1996, n. 352, e 6 settembre 1996, n. 462.
2. Dal 7 novembre 1996 fino al 25 febbraio 1997, e comunque non
oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato
ai sensi degli articoli 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
nonche' ai sensi degli articoli 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, per il recepimento coordinato delle direttive 91/156/CEE
del Consiglio del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del Consiglio del 12
dicembre 1991 e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 dicembre 1994, alle attivita' di riutilizzo, riciclaggio,
trasporto e smaltimento di rifiuti si applicano le norme di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6
settembre 1996, n. 462.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- I decreti-legge citati nel comma 1 riguardano la
disciplina delle attivita' di recupero dei rifiuti.
- Il testo degli articoli 1 e 38 della legge n.
146/1994, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1993, e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo
semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina
risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata,
senza che siano introdotte nuove norme di principio, la
scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine i decreti sono adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni
integrative e correttive, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi da essa fissati, con la procedura
indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 38 (Rifiuti: criteri di delega). - 1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai
rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE,
relativa ai rifiuti pericolosi, sara' informata ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni
e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali
dalla normativa comunitaria;
b) promuovere la prevenzione e la riduzione della
produzione e della pericolosita' dei rifiuti, soprattutto
attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
c) adottare forme separate di conferimento e raccolta
differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;
d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli
4 e 10 della direttiva 91/156/CEE, l'obbligo
dell'autorizzazione per le imprese che effettuano il
recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia,
prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi
previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel
rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e
dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE;
e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero
esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della
lettera d), debbano essere accompagnati durante il
trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627, e successive modificazioni, integrata dalla
descrizione merceologica e dalle caratteristiche del
rifiuto;
f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da
costruzioni e da demolizioni non possano essere
riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente
senza trattamento o preselezione effettuati mediante
impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 6,
secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
g) prevedere l'obbligatorieta' dello smaltimento
definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti
territoriali definiti per il conseguimento
dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di
autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;
h) prevedere che a livello regionale siano definiti i
criteri per l'individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti;
i) privilegiare la localizzazione di impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento;
l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti
ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
conformita' all'art. 7 della direttiva 91/156/CEE e
all'art. 6 della direttiva 91/689/CEE;
m) assicurare il necessario coordinamento della
disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento CEE
n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle
spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea,
nonche' in entrata ed in uscita dal suo territorio;
n) introdurre a livello regionale procedure
amministrative integrate per il rilascio delle
autorizzazioni, previste dalla normativa in materia di
tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento
dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze
di servizi, cui partecipino i responsabili delle
amministrazioni interessate.
2. Il Governo e' autorizzato ad adottare entro il 1
maggio 1994 un regolamento di attuazione della disciplina
dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una
possibilita' di recupero di cui all'allegato II B della
citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati nella
lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento
CEE n. 259/93".
- Il testo degli articoli 1, 6 e 43 della legge n.
52/1996, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 1994, e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al
Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti
attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno
sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e
della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine
di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi
opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo
semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina
risultante da direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A e' modificata senza che siano introdotte
nuove norme di principio, la scadenza del termine e'
prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia e di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i
decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il
parere delle commissioni scada nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o
al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
e' prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo puo' emanare disposizioni
integrative e correttive, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi da essa fissati, con la procedura
indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 6 (Delega al Governo per il completamento
dell'attuazione della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle
direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). - 1. Il termine di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui
agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive
92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge
medesima, e' sostituito dal termine di cui all'art. 1,
comma 1, della presente legge.
2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui
all'art. 1, comma 1, della presente legge limitatamente
all'attuazione della direttiva di cui all'art. 45 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142.
3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e
92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi
con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I decreti
per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma
sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari
competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via
regolamentare, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), e
dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive
modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14
giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991,
previa consultazione delle commissioni parlamentari
competenti, ai sensi del comma 4 del predetto art. 4 e
applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della
medesima legge".
"Art. 43 (Norme sugli imballaggi). - 1. L'attuazione
della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di
imballaggio sara' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla
riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a
evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della
concorrenza;
b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla
partecipazione degli operatori dei settori interessati e
alla partecipazione degli enti pubblici, ai fini della
restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro
reimpiego o recupero, secondo il principio della
responsabilita' condivisa;
c) definire strumenti economici al fine di disporre di
fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla
lettera b);
d) definire sistemi di incentivazione al fine dello
sviluppo di capacita' inerenti al recupero, al riciclaggio
e agli sbocchi di mercato per i materiali di imballaggio
riciclati;
e) definire modalita' di incentivazione al riutilizzo,
anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi,
nonche' le misure per la riduzione degli imballaggi immessi
sul mercato;
f) definire linee guida per l'integrazione dei piani
di gestione dei rifiuti;
g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al
fine della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio,
soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
h) definire le modalita' di analisi per la
determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi;
i) definire le modalita' di informazione agli utenti;
l) definire modalita' di incentivazione alla raccolta,
anche mediante modifiche alle disposizioni in materia di
tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione
del principio secondo il quale chi e' responsabile
dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la
sua eliminazione;
n) prevedere che l'attuazione della direttiva non
comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello
Stato o degli enti del settore pubblico allargato;
o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in
cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi, con
un limite minimo del 50 per cento;
p) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla
lettera o) ed entro la stessa scadenza, il riciclo di non
meno del 25 per cento, avendo come obiettivo il 45 per
cento in peso di tutti i materiali di imballaggio,
garantendo comunque un riciclo non inferiore al 15 per
cento in peso per ciascun materiale di imballaggio".
- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2
e 3, del D.L. n. 462/1996, recante disciplina delle
attivita' di recupero dei rifiuti, sono i seguenti:
"Art. 1 (Campo di applicazione ed esclusione). - 1. Il
presente decreto disciplina le attivita' finalizzate al
recupero dei rifiuti in attesa del recepimento delle
direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, e comunque non oltre il
30 novembre 1996.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i materiali
compresi nell'allegato I alla direttiva 91/156/CEE ed
individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10
settembre 1994 che, nel rispetto della vigente normativa in
materia ambientale e sanitaria, sono effettivamente
destinati al riutilizzo in cicli di produzione, restano
esclusi dal campo di applicazione del regime dei rifiuti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e successive modificazioni.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1,
fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
il deposito temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi, o
qualificati pericolosi, all'interno dello stabilimento dove
sono prodotti, non deve essere autorizzato ai sensi degli
articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) lo stoccaggio sia effettuato nello stesso luogo
dove i rifiuti sono prodotti;
b) i rifiuti stoccati non contengano
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli, policlorobifenile,
policlorotrifenili in quantita' superiori a 25 ppm;
c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non sia
superiore a 10 metri cubi;
d) i rifiuti stoccati siano asportati con cadenza
almeno semestrale, ovvero, qualora il quantitativo massimo
di rifiuti stoccati sia inferiore a 2 metri cubi, con
cadenza almeno annuale;
e) sia data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti
alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello
stoccaggio stesso;
f) lo stoccaggio dei rifiuti sia effettuato nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e
nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera
in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915.
4. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 3
deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza ed
il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti al
comma 3 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle
condizioni richieste; le aziende gia' in possesso
dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1,
lettera d), e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla
presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza
dell'autorizzazione stessa.
5. Le attivita' di recupero dei rifiuti effettuate nel
luogo di produzione, ad eccezione del recupero dei rifiuti
come combustibile o altro mezzo per produrre energia, si
considerano parte integrante della produzione e sono
escluse dal campo di applicazione del presente decreto.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto:
a) le attivita' di riutilizzo dei residui di origine
vegetale e animale, anche derivanti da processi di
lavorazione e trasformazione agro-alimentare o
agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere
igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che
disciplinano la materia;
b) i semilavorati non costituenti residui di
produzione o di consumo;
c) i materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle
normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi
rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti
dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) le attivita' di raccolta di residui destinati al
riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od
istituzioni, che operano anche ai fini ambientali,
caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da
soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del
Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del
21 marzo 1985;
e) i residui delle lavorazioni agricole in generale e
derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici,
chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;
f) i residui e le eccedenze derivanti dalle
preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi,
cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di
somministrazione, destinati alla struttura di ricovero di
animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.
281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente
normativa;
g) le attivita' di riutilizzo di residui che danno
origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla
tipologia e alle modalita' di impiego ai sensi della legge
19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed
integrazioni. All'art. 8, comma 2, secondo capoverso, della
legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161,
le parole: 'di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
dell'ambiente e il Ministro della sanita'' sono sostituite
dalle seguenti: 'di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della
sanita''. All'art. 8, comma 3, ultimo capoverso, della
legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: 'di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni
statali e il Ministro della sanita'' sono sostituite dalle
seguenti: 'di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della
sanita''. All'art. 9, comma 5, della medesima legge 19
ottobre 1984, n. 748, le parole: 'di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il
Ministro della sanita'' sono sostituite dalle seguenti: 'di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita''. Per gli
insediamenti che producono fertilizzanti anche con
l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione
alla regione competente".
"Art. 2 (Procedure semplificate). - 1. Entro e non oltre
il termine di cui all'art. 1, le attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti individuati come residui negli
allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126
alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e nel
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle
categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al
medesimo decreto, che sono effettivamente destinati al
riutilizzo, nonche' le operazioni di recupero dei medesimi
di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE,
possono essere intraprese decorsi trenta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla regione o alla
provincia autonoma nella cui circoscrizione territoriale ha
sede legale l'impresa o la societa' che svolge attivita' di
raccolta o trasporto ovvero sono effettuate le operazioni
di trattamento e di recupero dei rifiuti. Sono valide le
comunicazioni gia' presentate al Comitato nazionale
dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, alle
regioni e alle province autonome alla data di entrata in
vigore del presente decreto che contengano tutti gli
elementi richiesti dal decreto stesso.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' redatta in
carta semplice e deve essere corredata da una relazione
dalla quale deve risultare il rispetto delle norme tecniche
e delle condizioni di cui agli allegati II e III al decreto
del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 e di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, ed in
particolare:
a) per la raccolta ed il trasporto:
1) quantita', natura, origine, destinazione, frequenza
media della raccolta;
2) tipologia del mezzo di trasporto utilizzato;
b) per le operazioni di recupero:
1) provenienza, tipi, quantita' e caratteristiche dei
rifiuti;
2) stabilimento e ciclo di trattamento e di recupero;
3) caratteristiche merceologiche delle materie
derivanti dai predetti cicli di recupero.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste.
4. I soggetti che svolgono le attivita' di raccolta e
trasporto di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie
di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441.
5. Restano fermi tutti gli altri adempimenti e le
disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia
di rifiuti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni".
"Art. 3 (Trasporti transfrontalieri). - 1. Ai sensi e
per gli effetti del regolamento (CE) n. 259/93 del
Consiglio del 1 febbraio 1993, le autorita' competenti di
spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri
sono individuate nelle regioni o province autonome in cui
sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali
di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo.
L'autorita' di transito e' individuata nel Ministero
dell'ambiente.
2. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito
delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II,
III e IV del regolamento (CE) n. 259/93, ai sensi dell'art.
26 del regolamento medesimo, e' punito con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire trenta milioni. Se il fatto
illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non
corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica
la pena dell'arresto da tre mesi a due anni. Alla condanna
consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato".
"Art. 4 (Disposizioni in tema di tasse per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani). - 1. All'art. 79
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono
apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
' 3. Fermo quanto disposto dall'art. 5, comma 10, del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le
disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai
regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente
applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione
degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3,
4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1
gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64,
comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno
decorrenza dal 1 gennaio 1997.';
b) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
'Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai
previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere
di riequilibrio tariffario e' esteso fino al 31 ottobre
1996.';
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
' 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio
di cui all'art. 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni
1994 e 1995 e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di
nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un
importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo
dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.
2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza
di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata
in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno
successivo.';
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
' 6. In sede di prima applicazione della nuova
disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui
all'art. 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e
1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20
gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle
aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio
dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonche' delle
parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice
civile e dei locali in multiproprieta' di uso comune. Le
denunce integrative o modificative, anche di quelle gia'
prodotte in base al precedente ordinamento del tributo,
nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63, sono
presentati entro il 20 gennaio 1997 ed hanno effetto,
quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere
dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'art.
66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995
entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste
dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1 gennaio.'.
2. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'art.
66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno
1995, un tasso di copertura del costo del servizio non
inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza
apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che
eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta".
"Art. 5 (Modifiche di disposizioni autorizzative). - 1.
L'iscrizione delle imprese esercenti attivita' di raccolta
e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica
dei beni contenenti amianto, di commercio e di
intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di
rifiuti in conto terzi all'albo di cui all'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, ed e' deliberata dalla sezione
regionale dell'albo nella cui circoscrizione territoriale
ha sede legale il richiedente, in attuazione della
normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato
nazionale dell'albo medesimo. Con il regolamento di cui al
comma 7 sono altresi' determinate le modalita' e le
condizioni di iscrizione delle imprese che effettuano
attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di
rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto
terzi.
2. Le imprese che intendono svolgere attivita' di
smaltimento, non comprese tra quelle individuate al comma
1, sono iscritte all'albo di cui all'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sulla
base della comunicazione alla sezione regionale
territorialmente competente dell'autorizzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali
dell'albo gli interessati possono proporre, entro trenta
giorni dalla conoscenza dei provvedimenti stessi, ricorso
al Comitato nazionale dell'albo.
4. In caso di accertata mancanza, originaria o
sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti
per l'iscrizione all'albo, la sezione regionale
territorialmente competente o il Comitato nazionale
procedono, in contraddittorio con l'interessato, alla
cancellazione dell'impresa dall'albo e se l'impresa e'
stata iscritta sulla base della comunicazione
dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ne danno
comunicazione alla regione per i provvedimenti di
competenza.
5. Per le attivita' di cui al comma 1, le autorizzazioni
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono
prorogate anche in data successiva al 1 giugno 1994 dalle
stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali
proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva
o negativa di iscrizione all'albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. I
provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, nonche' i provvedimenti di diffida,
di sospensione o di revoca, sono adottati dalle stesse
amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione
all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della
sanita' e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ridefinite le modalita' organizzative e di funzionamento
dell'albo nazionale previste dal decreto del Ministro
dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive
modificazioni.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi
spettanti a tutti i componenti delle sezioni regionali
dell'albo.
9. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state
istruite con esito positivo alla data del 7 novembre 1995
dalle sezioni regionali sono iscritte all'albo. Le sezioni
regionali comunicano agli interessati l'esito negativo
dell'istruttoria".
"Art. 6 (Sanzioni e causa di non punibilita'). - 1.
Chiunque effettua le operazioni disciplinate dal presente
decreto senza aver effettuato la comunicazione nei termini
previsti ovvero sulla base di una comunicazione incompleta
o contenente dichiarazioni false o mendaci e' punito con le
sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le attivita' di
smaltimento non autorizzate.
2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste
nel presente decreto, relative ai rifiuti individuati come
residui, non osserva le prescrizioni di cui all'allegato 3
al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive
modifiche ed integrazioni, e' punito con l'arresto sino ad
un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci
milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in
cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi i rifiuti
individuati come residui pericolosi. In caso di superamento
dei valori limite di emissione ovvero dei valori limite di
qualita' dell'aria, nonche' del riutilizzo in cicli di
combustione di rifiuti individuati come residui non
conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n.
24, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le
sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
3. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
qualora i rifiuti individuati come residui e i materiali
disciplinati dal presente decreto non siano destinati in
modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo".