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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Trasferimento e destinazione d'ufficio - Definizioni
1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione
d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il
quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli
abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo
spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il
mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la
Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove
l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia
prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui
agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna
indennita'.
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una
delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia
verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima
pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti
requisiti:
a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;
b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli
relativi alla criminalita' organizzata;
c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del
distretto ed alla consistenza degli organici.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, individua, entro il 31 gennaio di
ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore
alle sessanta, pubblicando tale elenco. Non possono essere destinati
d'ufficio a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle
duecento unita' per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle
cento unita' per il 2000 e alle cinquanta unita' per gli anni
successivi.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso
o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine
al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il
criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991,
n. 321. Ove non sussista il consenso o la disponibilita' dei
magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, e' fatta
comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai
trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e
successive modificazioni.
5. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi
disagiate vengono individuate ai sensi del comma 2 e del comma 3 dal
Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 21 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511
(guarentigie della magistratura):
"Art. 2 (Inamovibilita' della sede). - I magistrati di
grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore
della Repubblica o pretore, non possono essere
trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se
non col loro consenso.
Essi tuttavia possono, anche senza il loro
consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad
altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della
magistratura, quando si trovino in uno dei casi di
incompatibilita' previsti dagli articoli 16, 18 e 19
dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa anche
indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che
occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste
dal prestigio dell'ordine giudiziario. Il parere del
Consiglio superiore e' vincolante quando si tratta di
magistrati giudicanti.
In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i
magistrati che ne fanno parte, se non possono essere
assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede,
sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra
sede.
Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio
giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in
soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro
ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti
del loro grado in altra sede.
Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene
conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei
magistrati da trasferire".
"Art. 21 (Altre sanzioni disciplinari). - La censura
consiste in un biasimo formale per la trasgressione
accertata a carico del magistrato.
Il provvedimento che infligge la censura e' eseguito
dal capo gerarchico immediato del magistrato.
Il magistrato che esegue il provvedimento redige
verbale, con la indicazione della trasgressione
commessa. Copia del verbale e' trasmessa al Ministero.
La perdita dell'anzianita' puo' estendersi da due mesi a
due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata
corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella
ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle
promozioni.
Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita
dell'anzianita', non puo' essere inferiore ad un
quarantesimo, ne' superiore ad un decimo dei posti di
organico del relativo grado, ed e' determinato dallo
stesso tribunale disciplinare.
Il tribunale disciplinare, quando infligge una sanzione
piu' grave dell'ammonimento, puo' stabilire che il
magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di
ufficio.
La destituzione puo' comportare la perdita totale o
parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi
dallo stesso tribunale disciplinare.
Il magistrato rimosso o destituito non puo' essere
riammesso in servizio.
In ogni caso, rimane fermo il disposto dell'art.
155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento
giudiziario".
- Per il testo dell'art. 4 della legge 16 ottobre
1991, n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalita'
degli uffici giudiziari e per il personale
dell'Amministrazione della giustizia) vd. sub in nota
all'art. 4.