Legge Ordinaria n. 133 del 04/05/1998 G.U. n. 105 dell'8 Maggio 1998
Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d' ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
        Trasferimento e destinazione d'ufficio - Definizioni

  1.  Ai  fini  della presente legge per trasferimento e destinazione
d'ufficio  si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il
quale  non  sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli
abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo
spostamento  nelle  sedi  disagiate di cui al comma 2, comportando il
mutamento  di  regione  ed  una  distanza,  eccezione  fatta  per  la
Sardegna,  superiore  ai  centocinquanta  chilometri  da  quella  ove
l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia
prestato  servizio.  Sono  escluse le ipotesi di trasferimento di cui
agli  articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto
legislativo  31  maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna
indennita'.
  2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una
delle  regioni  Basilicata,  Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia
verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima
pubblicazione,  per  il  quale  ricorrano  almeno  due  dei  seguenti
requisiti:
a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;
b) elevato  numero di affari penali con particolare riguardo a quelli
   relativi alla criminalita' organizzata;
c) elevato  numero  di  affari  civili  in  rapporto  alla  media del
   distretto ed alla consistenza degli organici.
  3.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  su proposta del
Ministro  di  grazia  e  giustizia, individua, entro il 31 gennaio di
ogni  anno,  l'elenco  delle  sedi disagiate, in numero non superiore
alle  sessanta, pubblicando tale elenco. Non possono essere destinati
d'ufficio  a  sedi  disagiate  magistrati  in  numero  superiore alle
duecento  unita'  per  il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle
cento  unita'  per  il  2000  e  alle  cinquanta  unita' per gli anni
successivi.
  4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso
o  la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine
al  trasferimento  d'ufficio  nelle  sedi  disagiate,  applicando  il
criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991,
n.  321.  Ove  non  sussista  il  consenso  o  la  disponibilita' dei
magistrati  al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, e' fatta
comunque   salva   l'applicazione   delle  disposizioni  relative  ai
trasferimenti  d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e
successive modificazioni.
  5.  In  sede  di  prima  applicazione  della presente legge le sedi
disagiate  vengono individuate ai sensi del comma 2 e del comma 3 dal
Consiglio  superiore  della magistratura, su proposta del Ministro di
grazia  e  giustizia,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
 
Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Si    trascrive  il testo   degli articoli 2  e 21 del
          regio  decreto  legislativo  31   maggio   1946,   n.   511
          (guarentigie della magistratura):
            "Art.  2  (Inamovibilita' della sede).  - I magistrati di
          grado non inferiore  a  giudice,  sostituto     procuratore
          della     Repubblica    o  pretore,  non  possono    essere
          trasferiti ad altra sede  o destinati ad altre funzioni, se
          non col loro consenso.
            Essi   tuttavia   possono,   anche    senza    il    loro
          consenso,    essere trasferiti ad altra sede o destinati ad
          altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della
          magistratura,   quando si trovino  in  uno  dei    casi  di
          incompatibilita'  previsti    dagli articoli   16, 18  e 19
          dell'Ordinamento giudiziario  approvato con  regio  decreto
          30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa anche
          indipendente  da  loro colpa, non   possono, nella sede che
          occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste
          dal   prestigio dell'ordine giudiziario.  Il  parere    del
          Consiglio    superiore e'  vincolante quando  si tratta  di
          magistrati giudicanti.
            In caso di soppressione  di  un  ufficio  giudiziario,  i
          magistrati  che  ne   fanno parte,   se non  possono essere
          assegnati ad  altro ufficio giudiziario nella  stessa sede,
          sono destinati  a posti  vacanti del loro  grado  ad  altra
          sede.
            Qualora    venga   ridotto l'organico   di   un   ufficio
          giudiziario,  i magistrati meno anziani  che  risultino  in
          soprannumero,  se  non  possono essere assegnati ad   altro
          ufficio della stessa  sede, sono destinati ai posti vacanti
          del loro grado in altra sede.
            Nei  casi previsti  dai due  precedenti  commi si   tiene
          conto,      in  quanto  possibile,  delle  aspirazioni  dei
          magistrati da trasferire".
            "Art. 21 (Altre  sanzioni  disciplinari).  -  La  censura
          consiste  in  un biasimo  formale    per  la  trasgressione
          accertata   a  carico  del magistrato.
            Il  provvedimento che  infligge  la censura  e'  eseguito
          dal  capo gerarchico immediato del magistrato.
            Il magistrato    che  esegue  il    provvedimento  redige
          verbale,     con  la  indicazione    della    trasgressione
          commessa.  Copia  del  verbale  e' trasmessa al Ministero.
            La perdita dell'anzianita' puo' estendersi  da due mesi a
          due   anni,  ed  ha  per  effetto  il  ritardo,  di  durata
          corrispondente a  quella  della  sanzione  inflitta,  nella
          ammissione   ad    esami,  concorsi  e  scrutini,  e  nelle
          promozioni.
            Lo  spostamento  nel  ruolo,  conseguente  alla   perdita
          dell'anzianita',   non  puo'    essere  inferiore    ad  un
          quarantesimo,  ne' superiore  ad un decimo dei    posti  di
          organico    del  relativo  grado, ed   e' determinato dallo
          stesso tribunale disciplinare.
            Il tribunale disciplinare, quando  infligge una  sanzione
          piu'  grave  dell'ammonimento,   puo'    stabilire  che  il
          magistrato,    anche   se inamovibile,  sia  trasferito  di
          ufficio.
            La  destituzione    puo' comportare la   perdita totale o
          parziale del trattamento  di quiescenza,   da   deliberarsi
          dallo stesso  tribunale disciplinare.
            Il  magistrato    rimosso o   destituito non  puo' essere
          riammesso in servizio.
            In  ogni caso,   rimane fermo   il    disposto  dell'art.
          155,  primo    e  secondo capoverso del vigente ordinamento
          giudiziario".
            - Per  il testo  dell'art. 4   della legge  16    ottobre
          1991,  n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalita'
          degli    uffici    giudiziari   e   per   il      personale
          dell'Amministrazione della giustizia)    vd.  sub  in  nota
          all'art. 4.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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