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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e
successive modificazioni, si applicano all'attivita' di acquacoltura
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa
Associazione nazionale.
2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, numero 9), le parole: "prodotti
del mare" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti della pesca e
dell'acquacoltura in acque marine e salmastre";
b) all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11) e' inserito il
seguente:
"11 -bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed
all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione
nazionale delle imprese di pesca;";
c) all'articolo 12, primo comma, numero 1), dopo le parole: "con
mezzi propri" sono aggiunte le seguenti: "o da loro stesse armati";
d) all'articolo 12, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi,
degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la
durata della disponibilita', dimostrata con atti regolarmente
registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo
vincolante di cui all'articolo 19.";
e) all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
"bbis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori
ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa
Associazione nazionale.";
f) all'articolo 23, primo comma, la lettera l) e' sostituita dalla
seguente:
" l) un rappresentante degli acquacoltori.";
g) l'articolo 27-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca
puo' essere autorizzato a scopo turistico ricreativo l'imbarco di
persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalita'
fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
h) all'articolo 27-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni
di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonche' di zone di mare
territoriale ancorche' richieste da imprese singole non cooperative
ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura,
crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' di manufatti per il
conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale
trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o
pescato dalle stesse imprese.";
i) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o
rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1 gennaio 1990, per le
aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo
pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive
modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a
quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da
versare allo stesso titolo.".
3. Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del
Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono
posti a carico delle risorse gia' stanziate per il funzionamento del
Comitato medesimo.
4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del
comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999
e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per
le politiche agricole.
5. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72,
sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' i soggetti che
esercitano l'attivita' di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 102".
6. Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro
per le politiche agricole e' autorizzato ad aggiornare il Piano
nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999,
comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al
settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa
di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per
l'anno 1999.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire
6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per
le politiche agricole.
8. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali,
rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali
professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei
molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i
consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla
gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalita' di
attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con
decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformita' con le
decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai
consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della
pesca.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 102, reca: "Norme
concernenti l'attivita' di acquacoltura".
- Il testo degli articoli, 6, 12, 19, 20, 23, 27-bis,
27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' il seguente:
"Art. 1 (Piano nazionale). - Al fine di promuovere lo
sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse
biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato
della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile,
tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in
materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli
impegni internazionali, adotta con proprio decreto il Piano
nazionale degli interventi previsti dalla presente legge.
Tale Piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art.
3, ed approvato daI C.I.P.E. Con la stessa procedura sono
adottati i successivi Piani triennali, da predisporre entro
il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali
modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla
evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca
marittima. Gli interventi previsti dalla presente legge
debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle
specie massive della pesca marittima nazionale;
c) diversificazione della domanda, ampliamento e
razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del
consumo dei prodotti ittici nazionali;
d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e
relativi riflessi occupazionali;
e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di
sicurezza a bordo;
f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.
Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere
realizzati:
1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura
nelle acque marine e salmastre;
2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale
delle risorse biologiche del mare;
3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle
reali ed accertate capacita' produttive del mare;
4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta
peschereccia e dei mezzi di produzione;
5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di
cooperative e delle associazioni dei produttori;
6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e
salmastre;
7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di
ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso
strutture artificiali;
8) l'ammodernamento, l'incremento e la
razionalizzazione delle strutture a terra;
9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di
distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
10) il potenziamento delle strutture centrali e
periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
e la sorveglianza necessari alla regolazione
dello sforzo di pesca e alla programmazione;
10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle
strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6,
del quarto comma, il Ministro della marina mercantile,
nell'adozione del Piano, tiene conto anche delle
agevolazioni delle quali, in conseguenza della
equiparazione ad altre categorie produttive prevista da
norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque
marine e salmastre". "Art. 6 (Comitato per il coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla
pesca marittima). - Presso il Ministero della marina
mercantile e' istituito il Comitato per il coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla
pesca marittima. Su richiesta del Ministro della marina
mercantile, il Comitato esprime il proprio parere su ogni
questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle
indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica,
statistica ed economica per la pesca marittima. Il Comitato
e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima
del Ministero della marina mercantile ed e' composto da:
1) il vice direttore generale della pesca marittima del
Ministero della marina mercantile che, in caso di assenza
od impedimento del direttore generale, assume le funzioni
di presidente;
2) tre funzionari della Direzione generale della pesca
marittima del Ministero della marina mercantile;
3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il
direttore generale per l'igiene degli alimenti e la
nutrizione del Ministero della sanita' o loro delegati;
4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima
ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima
ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal
Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima
ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate
dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima;
8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione
o un suo delegato;
9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un suo
delegato;
10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca
marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli
designati dai presidenti delle regioni marittime;
11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca
marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne destinate
da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative
della pesca;
12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere
effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata
dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale
termine si provvedera' alla nomina del Comitato che sara'
successivamente integrato con le designazioni pervenute
dopo il predetto termine. I membri del Comitato, nominati
con decreto del Ministro della marina mercantile, restano
in carica per tre anni e decadono dall'esercizio del le
loro funzioni dopo tre assenze consecutive. I membri di cui
ai numeri 2), 5), 6, 7), 10) e 11) del terzo comma possono
essere riconfermati una sola volta. Nell'ambito del
Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la
trattazione di specifici argomenti. E' in ogni caso
costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle
risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere
invitati a partecipare anche esperti designati da istituti,
laboratori o centri di ricerca che si occupino di
valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare,
nonche' altri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di
lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del
mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di
sfruttabilita' delle risorse biologiche dei mari italiani,
allo scopo di fornire al Comitato di cui all'art. 3 i dati
necessari per mantenere l'equilibrio piu' conveniente tra
livello di sfruttamento delle risorse e loro
disponibilita'. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico
formula proposte di razionalizzazione della pesca, di
interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione
delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento.
Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi
di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In
particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro
tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai
cui lavori possono essere invitati a partecipare anche
esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di
ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle
risorse biologiche del mare, nonche' esperti italiani o
stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle
risorse biologiche del mare ha il compito di accertare
l'abbondanza ed il grado di sfruttabilita' delle risorse
biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al
Comitato, di cui all'art. 3 della presente legge, i dati
necessari per mantenere Iequilibrio piu' conveniente tra
livello di sfruttamento delle risorse e loro
disponibilita'. In particolare il gruppo di lavoro tecnico
formula proposte di razionalizzazione della pesca, di
interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione
delle risorse poco o male sfruttate. Le funzioni di
segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono
affidate ad un funzionario del Ministero della marina
mercantile - Direzione generale della pesca marittima, di
un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due
impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.
Il presidente puo' invitare alle sedute del Comitato
funzionari dell'amministrazione dello Stato e delle regioni
o persone particolarmente esperte ed interessate ai
problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto".
"Art. 12 (Beneficiari dei mutui). - I mutui sono concessi
alle imprese singole od associate che esercitino
direttamente:
1) l'attivita' della pesca marittima con mezzi propri e
siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese
di pesca, previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965,
n. 963.
Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori
o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal
requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro
delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80
per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel
registro dei pescatori di cui
all'art. 9 dalla legge 14 luglio 1965, n. 963;
2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e
salmastre e siano iscritte presso la camera di commercio
per l'esercizio dell'attivita' per la quale richiedono le
provvidenze previste dalla presente legge oppure di
attivita' connesse;
3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione
dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso
la camera di commercio per l'esercizio delle attivita' per
le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente
legge.
Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro
consorzi, anche se non esercitano direttamente le attivita'
di cui al primo comma, nonche' le cooperative che
esercitano a favore dei propri soci i servizi e le
attivita' di cui al numero 8) del primo comma dell'art. 11.
Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono
risultare da dichiarazione rilasciata alla competente
prefettura, in possesso dei requisiti di mutualita'
previsti, dalle leggi in vigore".
"Art. 19 (Modalita' e vincoli per la concessione dei
mutui ). - Le domande di ammissione ai finanziamenti sul
Fondo per il credito peschereccio devono essere presentate
prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle
opere e prima dell'acquisto dei beni.
Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi
di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della
marina mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data
di comunicazione della concessione del finanziamento e
completate entro il termine stabilito dal provvedimento di
concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono
essere perfezionati gli acquisti. Il cambio di destinazione
delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati
concessi i mutui previsti dalla presente legge, non puo'
essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del
mutuo. La vendita, nel corso del periodo di ammortamento
del mutuo, a cittadini o societa' italiane puo' essere
autorizzata dal Ministro della marina mercantile soltanto
se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui
al precedente art. 13 in ordine alle modifiche contrattuali
che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del
mutuo. In ogni caso tale vendita non potra' essere
effettuata prima che sia trascorsa almeno la meta', del
periodo di ammortamento. La vendita o il cambio di
destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi
comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del
mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare
in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data
della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle
rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale
fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di
sconto in vigore alla data della dichiarazione di
decadenza. Con il decreto di concessione del finanziamento
il Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione in
base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi
o delle opere stabilendo le relative garanzie. Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'art.
10. Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui
a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo
sul Fondo centrale per il credito peschereccio e'
determinato in misura tale che il finanziamento complessivo
non sia superiore alle percentuali di cui al primo e
secondo comma dell'art. 14. Il Ministero della marina
mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento
sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i
benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel
loro importo nominale le predette percentuali. I vincoli e
la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma
del presente articolo, sono annotati:
a) per le navi, nelle matricole e nei registri
tenuti dalle autorita' marittime;
b) per gli immobili, nei registri immobiliari;
c) per gli automezzi, nel pubblico registro
automobilistico.
Le autorita' marittime, i conservatori dei registri
immobiliari e i responsabili del pubblico registro
automobilistico comunicano al Ministero della marina
mercantile le variazioni della proprieta' dei beni sopra
indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo".
"Art. 20 (Contributi a fondo perduto). - 1. Gli
stanziamenti previsti dall'art. 2 sono utilizzati per la
concessione di contributi a fondo perduto in misura non
superiore al 40 per cento della spesa documentata per le
iniziative di cui all'art. 11, nonche' per quelle di cui
agli articoli 21 e 22.
2. Con le modalita' stabilite dal regolamento di cui
all'art. 28, possono essere concessi contributi per
agevolare la costituzione di societa' di capitali o di
armamento costituite tra cittadini o enti italiani o
cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca
in acque territoriali o comunque sottoposte alla
giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le
iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego
delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie.
3. Sono altresi' concessi contributi a fondo perduto,
nella misura fissata dall'art. 2 e con i criteri
stabiliti nel piano di cui all'art. 1, per:
a) corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle
cooperative della pesca e loro consorzi organizzati dalle
associazioni nazionali delle cooperative della pesca
marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i
pescatori; i consorzi tra cooperative della pesca e le
associazioni tra i produttori della pesca marittima, sulla
base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle
associazioni nazionali.
4. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con
il quale sono concessi i contributi, stabilisce
l'erogazione del contributo in base allo stato di
avanzamento dei lavori, determinandone le modalita' e le
garanzie".
"Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo perduto). -
La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta
con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito
il parere di un apposito Comitato composto da:
a) il direttore generale della pesca marittima delle
Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
b) il vice direttore generale della direzione generale
della pesca marittima del Ministero della marina
mercantile, che lo presiede in caso di assenza o
impedimento del presidente;
c) due funzionari della direzione generale della pesca
marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un funzionario del Ministero del tesoro;
e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca
marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di
cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca
marittima;
f)tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle
cooperative della pesca designati dalle associazioni
stesse;
g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca
designati dalle associazioni nazionali di categoria;
h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca
designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella
commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
i) un rappresentante delle industrie conserviere;
l) un rappresentante degli acquacolturi in acque
marine e salmastre.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del
Ministro della marina centrale. I componenti di cui alle
lettere c) , d) , e) , f) , g) , h) , i) e l) del
primo comma possano essere confermati una sola volta.
Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle
domande di concessione di mutui sul Fondo per il credito
peschereccio.
Il comitato valuta la compatibilita' delle singole
iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto
delle priorita', dei vincoli degli obiettivi fissati dal
piano stesso. Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con
apposita relazione, al comitato di cui all'art. 3. Le
funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario
della Direzione generale della pesca marittima di livello
non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di
livelli inferiori al settimo. Le sedute del Comitato sono
valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in
prima convocazione e di almeno un terzo in seconda
convocazione. Le deliberazioni sono valide quando siano
adottate dalla maggioranza degli intervenuti: in caso di
parita' prevale il voto del presidente. Il presidente puo'
convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari
del Ministero della marina mercantile, di altra
amministrazione dello Stato o estranei, all'amministrazione
statale".
"Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle
navi da pesca puo' essere autorizzato, nel periodo 1
maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo
turisticoricreativo, l'imbarco di non pescatori a
condizioni che:
a) non venga superato il numero di persone che possono
essere imbarcate e secondo le prescrizioni dei documenti
della nave e comunque sia determinato dal capo del
compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei
componenti l'equipaggio e quello delle altre persone
imbarcabili, che assicuri le massime condizioni di
sicurezza della navigazione;
b) per ogni persona per la quale viene consentito
l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed
individuali nella stessa misura di quelli prescritti per
l'equipaggio;
c) ogni persona sia di eta' superiore agli anni
quattordici.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, su
domanda, all'armatore dell'unita' da pesca interessata dal
capo del compartimento marittimo, che determina
nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni le modalita'
necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa".
"Art. 27-ter (Concessioni demaniali per la pesca e
l'acquacoltura). - 1. Alle concessioni di aree della
demaniali marittime e loro pertinenze, nonche' di zone di
mare territoriale richiesti dalle cooperative di pescatori,
acquacoltori, e loro consorzi, e da organizzazioni di
produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo
e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone
acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di
realizzazione di manufatti per il conferimento, il
mantenimento, l'eventuale trasformazione e della
commercializzazione del prodotto, si applica il canone
meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente e'
inserito nel registro e prefettizio della sezione
''pesca''. Tali concessioni sono rilasciate per un periodo
iniziale di durata non inferiore a quella del piano di
ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del
disposto dell'art. 542 del regolamento per la navigazione
marittima, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. La concessione di beni del demanio marittimo e'
rilasciata dalla autorita' competente ai sensi della
legislazione vigente, ha acquisito, entro trenta giorni
dall'approvazione di progetti per iniziative di cui al
comma 1, il parere di una conferenza di servizi. La
conferenza e' convocata dall'autorita' competente al
rilascio della concessione e ad essa partecipa un
rappresentante per ciascuna delle amministrazioni
competenti ad esprimere il parere sul rilascio della
concessione ai sensi della legislazione vigente.
3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le
concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine
e salmastre".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sotto ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possano essere
adottati con decreto interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 novembre 1995, n. 595, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1996, n. 158, reca: "Norme per
la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali
marittime".
- Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n.
782, recante: "Fondo di solidarieta'
nazionale della pesca", e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Presso il Ministero della marina mercantile
e' istituito il ''Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca'' con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni
per l'anno 1992.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate
alla concessione da parte del Ministro della marina
mercantile, in caso di calamita' naturali o di avversita' e
meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, di
cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano
compreso i bilanci economici delle imprese e delle
cooperative della pesca, a titolo di pronto intervento, di
contributi a parziale copertura del danno,
preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o
associati, che abbiano subito gravi danni che si trovino in
particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva
delle proprie aziende.
3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono
di tipo equiparati gli acquacoltori in acque marine e
salmastre, i molluschicoltori di ed i mitilicoltori,
singoli o associati".
- Il decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1995, n. 46,
costituisce il "Regolamento recante norme sulla
costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la
cattura dei molluschi bivalvi".