Legge Ordinaria n. 164 del 21/05/1998 G.U. n. 124 del 30 Maggio 1998
Misure in materia di pesca e di acquacoltura
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Le  disposizioni  della  legge  17  febbraio  1982,  n.  41,  e
successive modificazioni, si applicano all'attivita' di  acquacoltura
di  cui  alla  legge  5  febbraio  1992,  n.  102,  e  alla  relativa
Associazione nazionale. 
  2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, quarto comma, numero 9),  le  parole:  "prodotti
del mare" sono sostituite dalle seguenti:  "prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura in acque marine e salmastre"; 
  b) all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11) e'  inserito  il
seguente: 
  "11 -bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima  ed
all'acquacoltura scelto tra una  terna  designata  dalla  Federazione
nazionale delle imprese di pesca;"; 
  c) all'articolo 12, primo comma, numero 1), dopo  le  parole:  "con
mezzi propri" sono aggiunte le seguenti: "o da loro stesse armati"; 
  d) all'articolo 12, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie  dei  mezzi,
degli impianti  e  delle  attrezzature  oggetto  dell'intervento,  la
durata  della  disponibilita',  dimostrata  con   atti   regolarmente
registrati, deve essere tale da garantire  il  rispetto  del  periodo
vincolante di cui all'articolo 19."; 
  e) all'articolo 20, comma 3, dopo la  lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  "bbis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori
ittici sulla base di programmi triennali predisposti  dalla  relativa
Associazione nazionale."; 
  f) all'articolo 23, primo comma, la lettera l) e' sostituita  dalla
seguente: 
    " l) un rappresentante degli acquacoltori."; 
    g) l'articolo 27-bis e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca
puo' essere autorizzato a scopo  turistico  ricreativo  l'imbarco  di
persone non  facenti  parte  dell'equipaggio,  secondo  le  modalita'
fissate con  decreto  del  Ministro  per  le  politiche  agricole  di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."; 
  h) all'articolo 27-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le  concessioni
di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonche' di zone di mare
territoriale ancorche' richieste da imprese singole  non  cooperative
ed aventi ad oggetto iniziative  di  piscicoltura,  molluschicoltura,
crostaceicoltura,  alghicoltura,  nonche'   di   manufatti   per   il
conferimento,   il   mantenimento,   la   depurazione,    l'eventuale
trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o
pescato dalle stesse imprese."; 
  i) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate  o
rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1 gennaio 1990,  per  le
aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo
pari ad un decimo di quanto previsto dal  decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e  successive
modificazioni. Le eventuali somme versate in  eccedenza,  rispetto  a
quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate  con  quelle  da
versare allo stesso titolo.". 
  3. Gli oneri derivanti dalla nomina  di  un  ulteriore  membro  del
Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera  b),  sono
posti a carico delle risorse gia' stanziate per il funzionamento  del
Comitato medesimo. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed  i)  del
comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999
e  2000,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica per  il  1998,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per
le politiche agricole. 
  5. All'articolo 1, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  72,
sono aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ",  nonche'  i  soggetti  che
esercitano l'attivita' di acquacoltura di cui alla legge  5  febbraio
1992, n. 102". 
  6. Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il  Ministro
per le politiche agricole  e'  autorizzato  ad  aggiornare  il  Piano
nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio  1997-1999,
comprendendo tra gli interventi del Piano  anche  quelli  diretti  al
settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa
di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire  10.000  milioni  per
l'anno 1999. 
  7. All'onere derivante dall'attuazione del comma  6,  pari  a  lire
6.000 milioni per l'anno 1998 e a  lire  10.000  milioni  per  l'anno
1999,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica per  il  1998,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per
le politiche agricole. 
  8. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze  locali,
rappresentate    unitariamente    dalle    Associazioni     nazionali
professionali della pesca promotrici dei  consorzi  di  gestione  dei
molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro  delle
risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995,  n.  44,  i
consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla
gestione su  base  regionale.  L'autorizzazione  e  le  modalita'  di
attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con
decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformita' con le
decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai
consorzi e da tutte le  associazioni  nazionali  professionali  della
pesca. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



    
          Note all'art. 1: 
            - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: "Piano  per  la
          razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima". 
            -  La  legge  5  febbraio  1992,  n.  102,  reca:  "Norme
          concernenti l'attivita' di acquacoltura". 
            - Il testo degli articoli, 6, 12,  19,  20,  23,  27-bis,
          27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' il seguente: 
            "Art. 1 (Piano nazionale). - Al  fine  di  promuovere  lo
          sfruttamento razionale e la  valorizzazione  delle  risorse
          biologiche del mare  attraverso  uno  sviluppo  equilibrato
          della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile,
          tenuto conto dei programmi statali  e  regionali  anche  in
          materie  connesse,  degli  indirizzi  comunitari  e   degli
          impegni internazionali, adotta con proprio decreto il Piano
          nazionale degli interventi previsti dalla  presente  legge.
          Tale Piano, di durata triennale, e' elaborato dal  Comitato
          nazionale per la conservazione e la gestione delle  risorse
          biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art.
          3, ed approvato daI C.I.P.E. Con la stessa  procedura  sono
          adottati i successivi Piani triennali, da predisporre entro
          il penultimo semestre di ciascun triennio, e  le  eventuali
          modifiche che si rendessero necessarie  in  relazione  alla
          evoluzione  tecnologica  ed  alla  situazione  della  pesca
          marittima. Gli interventi  previsti  dalla  presente  legge
          debbono essere finalizzati al raggiungimento  dei  seguenti
          obiettivi: 
            a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare; 
            b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle
          specie massive della pesca marittima nazionale; 
            c)  diversificazione   della   domanda,   ampliamento   e
          razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del 
          consumo dei prodotti ittici nazionali; 
            d) aumento del valore  aggiunto  dei  prodotti  ittici  e
          relativi riflessi occupazionali; 
            e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di
          sicurezza a bordo; 
            f) miglioramento della bilancia commerciale del settore. 
            Per il raggiungimento di tali  obiettivi  debbono  essere
          realizzati: 
            1) lo sviluppo della ricerca  scientifica  e  tecnologica
          applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura 
          nelle acque marine e salmastre; 
            2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale 
          delle risorse biologiche del mare; 
            3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle
          reali ed accertate capacita' produttive del mare; 
            4) la ristrutturazione e  l'ammodernamento  della  flotta
          peschereccia e dei mezzi di produzione; 
            5) l'incentivazione della cooperazione, dei  consorzi  di
          cooperative e delle associazioni dei produttori; 
            6) lo sviluppo dell'acquacoltura  nelle  acque  marine  e
          salmastre; 
            7)  l'istituzione  di  zone  di  riposo  biologico  e  di
          ripopolamento  attivo,  da  realizzarsi  anche   attraverso
          strutture artificiali; 
            8) l'ammodernamento, l'incremento e la 
          razionalizzazione delle strutture a terra; 
            9) la  riorganizzazione  e  lo  sviluppo  della  rete  di
          distribuzione e conservazione dei prodotti del mare; 
            10)  il  potenziamento   delle   strutture   centrali   e
          periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
          e la sorveglianza necessari alla regolazione 
          dello sforzo di pesca e alla programmazione; 
            10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle 
           strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca. 
            Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6,
          del quarto comma,  il  Ministro  della  marina  mercantile,
          nell'adozione  del   Piano,   tiene   conto   anche   delle
          agevolazioni   delle   quali,    in    conseguenza    della
          equiparazione ad altre  categorie  produttive  prevista  da
          norme  speciali,  beneficiano  gli  acquacoltori  in  acque
          marine e salmastre". "Art. 6 (Comitato per il coordinamento
          della ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata  alla
          pesca  marittima).  -  Presso  il  Ministero  della  marina
          mercantile e' istituito il Comitato  per  il  coordinamento
          della ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata  alla
          pesca marittima. Su richiesta  del  Ministro  della  marina
          mercantile, il Comitato esprime il proprio parere  su  ogni
          questione  relativa  agli  studi,  alle  ricerche  ed  alle
          indagini  che  abbiano  importanza  scientifica,   tecnica,
          statistica ed economica per la pesca marittima. Il Comitato
          e' presieduto dal direttore generale della pesca  marittima
          del Ministero della marina mercantile ed e' composto da: 
            1) il vice direttore generale della pesca  marittima  del
          Ministero della marina mercantile che, in caso  di  assenza
          od impedimento del direttore generale, assume  le  funzioni
          di presidente; 
            2) tre funzionari della Direzione  generale  della  pesca
          marittima del Ministero della marina mercantile; 
            3) il direttore generale dei  servizi  veterinari  ed  il
          direttore generale per l'igiene degli alimenti e la 
          nutrizione del Ministero della sanita' o loro delegati; 
              4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente; 
            5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima
          ed  all'acquacoltura,  scelti  tra  terne   designate   dal
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica; 
            6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima
          ed  all'acquacoltura,  scelti  tra  terne   designate   dal
          Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori; 
            7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima
          ed   all'acquacoltura,   scelti   tra    terne    designate
          dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e 
          tecnologica applicata alla pesca marittima; 
            8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione
          o un suo delegato; 
            9) il direttore del Laboratorio centrale di  idrobiologia
          del Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  o  un  suo
          delegato; 
            10)  tre  esperti  in  ricerche  applicate   alla   pesca
          marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli 
          designati dai presidenti delle regioni marittime; 
            11)  tre  esperti  in  ricerche  applicate   alla   pesca
          marittima ed all'acquacoltura, scelti tra  terne  destinate
          da ciascuna delle associazioni nazionali delle  cooperative
          della pesca; 
            12) il direttore dell'Istituto centrale  per  la  ricerca
          scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. 
            Le designazioni dei membri del  Comitato  debbono  essere
          effettuate entro trenta giorni  dalla  richiesta  formulata
          dal  Ministero  della  marina  mercantile.  Trascorso  tale
          termine si provvedera' alla nomina del Comitato  che  sara'
          successivamente integrato  con  le  designazioni  pervenute
          dopo il predetto termine. I membri del  Comitato,  nominati
          con decreto del Ministro della marina  mercantile,  restano
          in carica per tre anni e  decadono  dall'esercizio  del  le
          loro funzioni dopo tre assenze consecutive. I membri di cui
          ai numeri 2), 5), 6, 7), 10) e 11) del terzo comma  possono
          essere  riconfermati  una  sola  volta.   Nell'ambito   del
          Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per  la
          trattazione  di  specifici  argomenti.  E'  in  ogni   caso
          costituito il gruppo di lavoro tecnico  di  gestione  delle
          risorse biologiche del mare, ai cui lavori  possono  essere
          invitati a partecipare anche esperti designati da istituti,
          laboratori  o  centri  di  ricerca  che  si   occupino   di
          valutazione e gestione delle risorse biologiche  del  mare,
          nonche' altri esperti italiani o stranieri.  Il  gruppo  di
          lavoro tecnico di gestione  delle  risorse  biologiche  del
          mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di
          sfruttabilita' delle risorse biologiche dei mari  italiani,
          allo scopo di fornire al Comitato di cui all'art. 3 i  dati
          necessari per mantenere l'equilibrio piu'  conveniente  tra
          livello   di   sfruttamento   delle    risorse    e    loro
          disponibilita'. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico
          formula  proposte  di  razionalizzazione  della  pesca,  di
          interventi attivi  di  ripopolamento  e  di  valorizzazione
          delle  risorse  suscettibili  di   maggiore   sfruttamento.
          Nell'ambito del Comitato possono essere  costituiti  gruppi
          di lavoro per la trattazione  di  specifici  argomenti.  In
          particolare, deve essere costituito  il  gruppo  di  lavoro
          tecnico di gestione delle risorse biologiche del  mare,  ai
          cui lavori possono  essere  invitati  a  partecipare  anche
          esperti designati dagli istituti, laboratori  o  centri  di
          ricerca che si occupino di  valutazione  e  gestione  delle
          risorse biologiche del mare,  nonche'  esperti  italiani  o
          stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico  di  gestione  delle
          risorse biologiche del mare  ha  il  compito  di  accertare
          l'abbondanza ed il grado di  sfruttabilita'  delle  risorse
          biologiche dei mari italiani,  allo  scopo  di  fornire  al
          Comitato, di cui all'art. 3 della presente  legge,  i  dati
          necessari per mantenere Iequilibrio  piu'  conveniente  tra
          livello   di   sfruttamento   delle    risorse    e    loro
          disponibilita'. In particolare il gruppo di lavoro  tecnico
          formula  proposte  di  razionalizzazione  della  pesca,  di
          interventi attivi  di  ripopolamento  e  di  valorizzazione
          delle  risorse  poco  o  male  sfruttate.  Le  funzioni  di
          segreteria  del  Comitato  o  dei  gruppi  di  lavoro  sono
          affidate ad  un  funzionario  del  Ministero  della  marina
          mercantile - Direzione generale della pesca  marittima,  di
          un livello non  inferiore  al  settimo  coadiuvato  da  due
          impiegati appartenenti ad un livello inferiore al  settimo.
          Il  presidente  puo'  invitare  alle  sedute  del  Comitato
          funzionari dell'amministrazione dello Stato e delle regioni
          o  persone  particolarmente  esperte  ed   interessate   ai
          problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto". 
            "Art. 12 (Beneficiari dei mutui). - I mutui sono concessi
          alle  imprese   singole   od   associate   che   esercitino
          direttamente: 
            1) l'attivita' della pesca marittima con mezzi  propri  e
          siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle  imprese
          di pesca, previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965,
          n. 963. 
            Nel caso di domande avanzate da cooperative di  pescatori
          o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde  dal
          requisito dell'iscrizione da almeno tre anni  nel  registro
          delle imprese di pesca, a condizione che non  meno  dell'80
          per cento dei soci siano iscritti  da  almeno  5  anni  nel
          registro dei pescatori di cui 
          all'art. 9 dalla legge 14 luglio 1965, n. 963; 
            2) l'allevamento delle specie ittiche in acque  marine  e
          salmastre e siano iscritte presso la  camera  di  commercio
          per l'esercizio dell'attivita' per la quale  richiedono  le
          provvidenze  previste  dalla  presente  legge   oppure   di
          attivita' connesse; 
            3) la conservazione, la lavorazione o  la  trasformazione
          dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte  presso
          la camera di commercio per l'esercizio delle attivita'  per
          le quali richiedono le provvidenze previste dalla  presente
          legge. 
            Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca  o  loro
          consorzi, anche se non esercitano direttamente le attivita'
          di  cui  al  primo  comma,  nonche'  le   cooperative   che
          esercitano  a  favore  dei  propri  soci  i  servizi  e  le
          attivita' di cui al numero 8) del primo comma dell'art. 11.
          Le  cooperative  ed  i  consorzi  di  cooperative   debbono
          risultare  da  dichiarazione  rilasciata  alla   competente
          prefettura,  in  possesso  dei  requisiti   di   mutualita'
          previsti, dalle leggi in vigore". 
            "Art. 19 (Modalita' e  vincoli  per  la  concessione  dei
          mutui ). - Le domande di ammissione  ai  finanziamenti  sul
          Fondo per il credito peschereccio devono essere  presentate
          prima dell'inizio della  costruzione  delle  navi  o  delle
          opere e prima dell'acquisto dei beni. 
            Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i  casi
          di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero  della
          marina mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data
          di comunicazione  della  concessione  del  finanziamento  e
          completate entro il termine stabilito dal provvedimento  di
          concessione del mutuo. Entro  tale  ultimo  termine  devono
          essere perfezionati gli acquisti. Il cambio di destinazione
          delle opere e dei beni acquistati, per i quali  sono  stati
          concessi i mutui previsti dalla presente  legge,  non  puo'
          essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del
          mutuo. La vendita, nel corso del  periodo  di  ammortamento
          del mutuo, a cittadini  o  societa'  italiane  puo'  essere
          autorizzata dal Ministro della marina  mercantile  soltanto
          se gli acquirenti siano in possesso dei  requisiti  di  cui
          all'art. 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui
          al precedente art. 13 in ordine alle modifiche contrattuali
          che dovessero verificarsi nel corso  dell'ammortamento  del
          mutuo.  In  ogni  caso  tale  vendita  non  potra'   essere
          effettuata prima che sia trascorsa  almeno  la  meta',  del
          periodo  di  ammortamento.  La  vendita  o  il  cambio   di
          destinazione effettuati in violazione dei precedenti  commi
          comportano la decadenza dai benefici e la  risoluzione  del
          mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti  a  rimborsare
          in unica soluzione, nel termine  di  tre  mesi  dalla  data
          della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare  delle
          rate di ammortamento non ancora pagate,  oltre  una  penale
          fissata nella misura del  doppio  del  tasso  ufficiale  di
          sconto  in  vigore  alla  data   della   dichiarazione   di
          decadenza. Con il decreto di concessione del  finanziamento
          il Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione in
          base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi
          o  delle  opere  stabilendo  le   relative   garanzie.   Le
          disposizioni di cui al comma precedente si applicano  anche
          alle domande di mutuo indicate al  quinto  comma  dell'art.
          10. Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui
          a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del  mutuo
          sul  Fondo  centrale  per  il   credito   peschereccio   e'
          determinato in misura tale che il finanziamento complessivo
          non sia superiore  alle  percentuali  di  cui  al  primo  e
          secondo comma  dell'art.  14.  Il  Ministero  della  marina
          mercantile riduce d'ufficio l'ammontare  del  finanziamento
          sul Fondo centrale per il credito peschereccio,  qualora  i
          benefici ottenuti per la medesima iniziativa  superino  nel
          loro importo nominale le predette percentuali. I vincoli  e
          la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma
          del presente articolo, sono annotati: 
            a) per le navi, nelle matricole e nei registri 
          tenuti dalle autorita' marittime; 
            b) per gli immobili, nei registri immobiliari; 
            c)   per   gli   automezzi,   nel    pubblico    registro
          automobilistico. 
            Le  autorita'  marittime,  i  conservatori  dei  registri
          immobiliari  e  i  responsabili   del   pubblico   registro
          automobilistico  comunicano  al  Ministero   della   marina
          mercantile le variazioni della proprieta'  dei  beni  sopra
          indicati avvenute nel periodo di ammortamento  del  mutuo".
          "Art.  20  (Contributi  a  fondo   perduto).   -   1.   Gli
          stanziamenti previsti dall'art. 2 sono  utilizzati  per  la
          concessione di contributi a fondo  perduto  in  misura  non
          superiore al 40 per cento della spesa  documentata  per  le
          iniziative di cui all'art. 11, nonche' per  quelle  di  cui
          agli articoli 21 e 22. 
            2. Con le modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui
          all'art.  28,  possono  essere  concessi   contributi   per
          agevolare la costituzione di  societa'  di  capitali  o  di
          armamento  costituite  tra  cittadini  o  enti  italiani  o
          cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca
          in  acque   territoriali   o   comunque   sottoposte   alla
          giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per  agevolare  le
          iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego
          delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie. 
            3. Sono altresi' concessi  contributi  a  fondo  perduto,
          nella misura fissata dall'art. 2 e con i criteri 
          stabiliti nel piano di cui all'art. 1, per: 
            a) corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle
          cooperative della pesca e loro consorzi  organizzati  dalle
          associazioni  nazionali  delle  cooperative   della   pesca
          marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti; 
            b) iniziative volte a  favorire  la  cooperazione  tra  i
          pescatori; i consorzi tra  cooperative  della  pesca  e  le
          associazioni tra i produttori della pesca marittima,  sulla
          base di programmi annuali o pluriennali  predisposti  dalle
          associazioni nazionali. 
            4. Il decreto del Ministro della marina  mercantile,  con
          il   quale   sono   concessi   i   contributi,   stabilisce
          l'erogazione  del  contributo  in  base   allo   stato   di
          avanzamento dei lavori, determinandone le  modalita'  e  le
          garanzie". 
            "Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo perduto).  -
          La concessione dei contributi a fondo perduto  e'  disposta
          con decreto del Ministro della marina  mercantile,  sentito
          il parere di un apposito Comitato composto da: 
            a) il direttore  generale  della  pesca  marittima  delle
          Ministero della marina mercantile, che lo presiede; 
            b) il vice direttore generale  della  direzione  generale
          della  pesca   marittima   del   Ministero   della   marina
          mercantile,  che  lo  presiede  in  caso   di   assenza   o
          impedimento del presidente; 
            c) due funzionari della direzione  generale  della  pesca
          marittima del Ministero della marina mercantile; 
               d) un funzionario del Ministero del tesoro; 
            e) quattro  esperti  in  ricerche  applicate  alla  pesca
          marittima ed all'acquacoltura, designati  dal  Comitato  di
          cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca scientifica  e  tecnologica  applicata  alla  pesca
          marittima; 
            f)tre rappresentanti delle associazioni  nazionali  delle
          cooperative  della  pesca  designati   dalle   associazioni
          stesse; 
            g) due rappresentanti degli armatori delle navi da  pesca
          designati dalle associazioni nazionali di categoria; 
            h) quattro  rappresentanti  dei  lavoratori  della  pesca
          designati dalle  organizzazioni  sindacali  presenti  nella
          commissione consultiva centrale per la pesca marittima; 
               i) un rappresentante delle industrie conserviere; 
            l) un rappresentante degli acquacolturi in acque 
          marine e salmastre. 
            I componenti del Comitato sono nominati con  decreto  del
          Ministro della marina centrale. I componenti  di  cui  alle
          lettere c) , d) , e) , f) , g) , h) , i) e l) del 
          primo comma possano essere confermati una sola volta. 
            Il Comitato esprime il proprio  preventivo  parere  sulle
          domande di concessione di mutui sul Fondo  per  il  credito
          peschereccio. 
            Il  comitato  valuta  la  compatibilita'  delle   singole
          iniziative con il piano di cui  all'art.  1,  nel  rispetto
          delle priorita', dei vincoli degli  obiettivi  fissati  dal
          piano stesso. Il Comitato  riferisce  ogni  sei  mesi,  con
          apposita relazione, al  comitato  di  cui  all'art.  3.  Le
          funzioni di segretario  sono  affidate  ad  un  funzionario
          della Direzione generale della pesca marittima  di  livello
          non inferiore al settimo  coadiuvato  da  un  impiegato  di
          livelli inferiori al settimo. Le sedute del  Comitato  sono
          valide con la presenza di almeno la  meta'  dei  membri  in
          prima  convocazione  e  di  almeno  un  terzo  in   seconda
          convocazione. Le deliberazioni  sono  valide  quando  siano
          adottate dalla maggioranza degli intervenuti:  in  caso  di
          parita' prevale il voto del presidente. Il presidente  puo'
          convocare alle riunioni, senza diritto di voto,  funzionari
          del   Ministero   della   marina   mercantile,   di   altra
          amministrazione dello Stato o estranei, all'amministrazione
          statale". 
            "Art. 27-bis (Iniziative di  pescaturismo).  -  1.  Sulle
          navi da  pesca  puo'  essere  autorizzato,  nel  periodo  1
          maggio-30   settembre   di   ciascun    anno,    a    scopo
          turisticoricreativo,   l'imbarco   di   non   pescatori   a
          condizioni che: 
            a) non venga superato il numero di  persone  che  possono
          essere imbarcate e secondo le  prescrizioni  dei  documenti
          della  nave  e  comunque  sia  determinato  dal  capo   del
          compartimento marittimo  il  rapporto  tra  il  numero  dei
          componenti  l'equipaggio  e  quello  delle  altre   persone
          imbarcabili,  che  assicuri  le   massime   condizioni   di
          sicurezza della navigazione; 
            b)  per  ogni  persona  per  la  quale  viene  consentito
          l'imbarco  esistano  mezzi  di  salvataggio  collettivi  ed
          individuali nella stessa misura di  quelli  prescritti  per
          l'equipaggio; 
            c)  ogni  persona  sia  di  eta'  superiore   agli   anni
          quattordici. 
            2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata,  su
          domanda, all'armatore dell'unita' da pesca interessata  dal
          capo   del   compartimento   marittimo,    che    determina
          nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni le modalita'
          necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa". 
            "Art.  27-ter  (Concessioni  demaniali  per  la  pesca  e
          l'acquacoltura).  -  1.  Alle  concessioni  di  aree  della
          demaniali marittime e loro pertinenze, nonche' di  zone  di
          mare territoriale richiesti dalle cooperative di pescatori,
          acquacoltori, e  loro  consorzi,  e  da  organizzazioni  di
          produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo
          e passivo, di protezione della fascia costiera  e  di  zone
          acquee,   di   piscicoltura,   di   molluschicoltura,    di
          realizzazione  di  manufatti  per   il   conferimento,   il
          mantenimento,   l'eventuale    trasformazione    e    della
          commercializzazione del  prodotto,  si  applica  il  canone
          meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente e'
          inserito  nel  registro   e   prefettizio   della   sezione
          ''pesca''. Tali concessioni sono rilasciate per un  periodo
          iniziale di durata non inferiore  a  quella  del  piano  di
          ammortamento  dell'iniziativa  e  con  l'applicazione   del
          disposto dell'art. 542 del regolamento per  la  navigazione
          marittima,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 
            2. La  concessione  di  beni  del  demanio  marittimo  e'
          rilasciata  dalla  autorita'  competente  ai  sensi   della
          legislazione vigente, ha  acquisito,  entro  trenta  giorni
          dall'approvazione di progetti  per  iniziative  di  cui  al
          comma 1,  il  parere  di  una  conferenza  di  servizi.  La
          conferenza  e'  convocata  dall'autorita'   competente   al
          rilascio  della  concessione  e  ad   essa   partecipa   un
          rappresentante   per   ciascuna    delle    amministrazioni
          competenti  ad  esprimere  il  parere  sul  rilascio  della
          concessione ai sensi della legislazione vigente. 
            3. Il canone di cui al comma 1  si  applica  a  tutte  le
          concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque  marine
          e salmastre". 
            - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita' sotto  ordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possano  essere
          adottati con decreto interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
            -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
          navigazione 15 novembre  1995,  n.  595,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1996, n. 158, reca: "Norme  per
          la determinazione dei canoni per le  concessioni  demaniali
          marittime". 
            - Il testo dell'art. 1 della legge 5  febbraio  1992,  n.
          782, recante: "Fondo di solidarieta' 
          nazionale della pesca", e' il seguente: 
            "Art. 1. - 1. Presso il Ministero della marina mercantile
          e' istituito il ''Fondo  di  solidarieta'  nazionale  della
          pesca'' con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni
          per l'anno 1992. 
            2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono  destinate
          alla  concessione  da  parte  del  Ministro  della   marina
          mercantile, in caso di calamita' naturali o di avversita' e
          meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale,  di
          cui  effetti  abbiano  inciso  sulle  strutture  o  abbiano
          compreso  i  bilanci  economici  delle  imprese   e   delle
          cooperative della pesca, a titolo di pronto intervento,  di
          contributi    a    parziale    copertura     del     danno,
          preferenzialmente  a  favore  dei   pescatori   singoli   o
          associati, che abbiano subito gravi danni che si trovino in
          particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva
          delle proprie aziende. 
            3. Agli effetti della presente legge, ai  pescatori  sono
          di tipo equiparati  gli  acquacoltori  in  acque  marine  e
          salmastre,  i  molluschicoltori  di  ed  i   mitilicoltori,
          singoli o associati". 
            -  Il  decreto  del  Ministro  delle  risorse   agricole,
          alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n.  44,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  24  febbraio   1995,   n.   46,
          costituisce   il   "Regolamento   recante    norme    sulla
          costituzione di  consorzi  tra  imprese  di  pesca  per  la
          cattura dei molluschi bivalvi". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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