Legge Ordinaria n. 124 del 08/03/2006 G.U. n. 73 del 28 Marzo 2006
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell' Istria, di Fiume e della Dalmazia e loro discendenti
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

Introduzione  degli  articoli 17-bis  e 17-ter nella legge 5 febbraio
                             1992, n. 91

  1.  Dopo  l'articolo  17  della  legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono
inseriti i seguenti:
  «Art.  17-bis.  -  1.  Il  diritto  alla  cittadinanza  italiana e'
riconosciuto:
    a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti
nei  territori  facenti  parte  dello  Stato italiano successivamente
ceduti  alla  Repubblica  jugoslava  in  forza  del  Trattato di pace
firmato  a  Parigi  il  10 febbraio  1947, reso esecutivo dal decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 28 novembre 1947, n.
1430,  ratificato  dalla  legge  25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in
forza  del  Trattato  di  Osimo  del 10 novembre 1975, reso esecutivo
dalla  legge  14 marzo  1977,  n.  73,  alle condizioni previste e in
possesso  dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo
19  del  Trattato  di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di
Osimo;
    b) alle  persone  di  lingua e cultura italiane che siano figli o
discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
  Art.  17-ter.  - 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza
italiana  di  cui all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati
mediante  la  presentazione  di  una  istanza  all'autorita' comunale
italiana  competente  per  territorio  in  relazione  alla  residenza
dell'istante,   ovvero,   qualora   ne   ricorrano   i   presupposti,
all'autorita'  consolare,  previa produzione da parte dell'istante di
idonea  documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del
Ministero  dell'interno,  emanata  di  intesa  con il Ministero degli
affari esteri.
  2.  Al  fine  di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera  a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere
comuque   allegata   la   certificazione   comprovante  il  possesso,
all'epoca,   della   cittadinanza  italiana  e  della  residenza  nei
territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti
alla  Repubblica  jugoslava  in forza dei Trattati di cui al medesimo
comma 1 dell'articolo 17-bis.
  3.  Al  fine  di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera  b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere
comuque allegata la seguente documen-tazione:
    a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza
diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;
    b) la   certificazione  storica,  prevista  per  l'esercizio  del
diritto  di  opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante
o  del  suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei
territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti
alla  Repubblica  jugoslava  in forza dei Trattati di cui al medesimo
comma 1 dell'articolo 17-bis;
    c) la  documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua
e della cultura italiane dell'istante».
  2.  La  circolare  di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
e'  emanata  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore l'efficacia degli atti legislativi qui trastritti.
              - Legge  recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
          n.  91,  concernenti  il  riconoscimento della cittadinanza
          italiana  ai  connazionali  dell'Istria,  di  Fiume e della
          Dalmazia e loro discendenti».

          Nota al titolo:

              - La  legge  5 febbraio  1992, n. 91 (Nuove norme sulla
          cittadinanza)   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 febbraio 1992, n. 38.

          Note all'art. 1:
              - Per  completezza di informazione, si riporta il testo
          dell'art.  19  del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante «Esecuzione
          del  Trattato  di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed
          associate,   firmato   a   Parigi   il   10 febbraio  1947»
          (pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  24 dicembre  1947,  n. 295) reso esecutivo dalla
          legge  25 novembre  1952,  n.  3054, che reca «Ratifica del
          decreto  legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente
          esecuzione  del  Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
          alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947»
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 gennaio 1953, n.
          10):
              «Art.  19.  - 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno
          1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad
          un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro
          figli  nati  dopo  quella data diverranno, sotto riserva di
          quanto  dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di
          pieni  diritti  civili  e  politici dello Stato al quale il
          territorio  viene  ceduto, secondo le leggi che a tale fine
          dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi
          dall'entrata   in   vigore   del  presente  Trattato.  Essi
          perderanno  la loro cittadinanza italiana al momento in cui
          diverranno cittadini dello Stato subentrante.
            2.  Il  Governo  dello  Stato  al  quale il territorio e'
          trasferito,    dovra'    disporre,   mediante   appropriata
          legislazione  entro  tre  mesi  dall'entrata  in vigore del
          presente  Trattato,  perche'  tutte  le  persone  di cui al
          paragrafo 1, di eta' superiore ai diciotto anni (e tutte le
          persone  coniugate,  siano esse al disotto od al disopra di
          tale  eta)  la  cui  lingua  usuale  e' l'italiano, abbiano
          facolta'  di  optare  per la cittadinanza italiana entro il
          termine  di  un  anno  dall'entrata  in vigore del presente
          Trattato.   Qualunque   persona   che  opti  in  tal  senso
          conservera'  la cittadinanza italiana e non si considerera'
          avere  acquistato  la  cittadinanza dello Stato al quale il
          territorio   viene  trasferito.  L'opzione  esercitata  dal
          marito  non  verra'  considerata  opzione  da  parte  della
          moglie.  L'opzione  esercitata dal padre, o se il padre non
          e'   vivente,   dalla   madre,   si   estendera'   tuttavia
          automaticamente  a  tutti  i  figli  non coniugati, di eta'
          inferiore ai diciotto anni.
            3.  Lo  Stato  al  quale  il  territorio e' ceduto potra'
          esigere  che  coloro  che  si  avvalgono  dell'opzione,  si
          trasferiscano  in  Italia  entro  un anno dalla data in cui
          l'opzione venne esercitata.
            4.  Lo  Stato  al  quale  il  territorio e' ceduto dovra'
          assicurare,  conformemente  alle  sue leggi fondamentali, a
          tutte  le  persone  che  si  trovano nel territorio stesso,
          senza  distinzione  di razza, sesso, lingua o religione, il
          godimento   dei   diritti   dell'uomo   e   delle  liberta'
          fondamentali,  ivi  comprese la liberta' di espressione, di
          stampa  e  di diffusione, di culto, di opinione politica, e
          di pubblica riunione.».
              - Per  completezza di informazione, si riporta il testo
          dell'art.  3  del  Trattato  di Osimo del 10 novembre 1975,
          reso  esecutivo  dalla  legge 14 marzo 1977, n. 73, recante
          «Ratifica  ed  esecuzione  del  trattato  tra la Repubblica
          italiana   e   la   Repubblica   socialista  federativa  di
          Jugoslavia,  con  allegati,  nonche'  dell'accordo  tra  le
          stesse  Parti,  con  allegati,  dell'atto  finale  e  dello
          scambio  di  note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre
          1975»  e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 1977, n. 77:
              «Art.  3. - La cittadinanza delle persone che alla data
          del  10 giugno  1940 erano cittadini italiani ed avevano la
          loro residenza permanente sul territorio di cui all'art. 21
          del  Trattato  di  Pace  con l'Italia del 10 febbraio 1947,
          come  pure  la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo
          il  10 giugno 1940, e' regolata rispettivamente dalla legge
          dell'una  o  dell'altra  delle  Parti,  a  seconda  che  la
          residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in
          vigore  del  presente  Trattato  si  trovi  nel  territorio
          dell'una o dell'altra delle Parti.
            Le  persone  che fanno parte del gruppo etnico italiano e
          le persone che fanno parte del gruppo etnico iugoslavo alle
          quali  si  applicano  le  disposizioni del comma precedente
          avranno   facolta'   di   trasferirsi  rispettivamente  nel
          territorio   italiano  e  nel  territorio  jugoslavo,  alle
          condizioni   previste  dallo  scambio  di  lettere  di  cui
          all'Allegato VI del presente Trattato.
            Per  quanto  riguarda  le  famiglie,  verra' tenuto conto
          della  volonta'  di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui
          questa   fosse   coincidente,   non   sara'   tenuto  conto
          dell'eventuale   diversa  appartenenza  etnica  dell'uno  o
          dell'altro coniuge.
            I  figli  minori  seguiranno  l'uno  o  l'altro  dei loro
          genitori in conformita' con la normativa di diritto privato
          applicabile in materia di separazione nel territorio dove i
          genitori  hanno  la  loro  residenza  permanente al momento
          dell'entrata in vigore del presente Trattato.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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