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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge
14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
«I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma
e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano
od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di
vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha
diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito
di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal
conducente o dai passeggeri, il privo di vista e' tenuto a munire di
museruola il proprio cane guida».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota al titolo:
- La legge 14 febbraio 1974, n. 37, recante: «Gratuita'
del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di
trasporto pubblico», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 61 del 6 marzo 1974).
Nota all'art. 1:
Il testo dell'articolo unico della legge n. 37 del 1974
come modificato dalla presente legge e' il seguente:
«Articolo unico. - Il privo di vista ha diritto di farsi
accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni
mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per
l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista e' riconosciuto altresi' il
diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il
proprio cane guida.
I responsabili della gestione dei trasporti di cui al
primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo
comma che impediscano od ostacolino, direttamente o
indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati
dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo
di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane
guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto
dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto
esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di
vista e' tenuto a munire di museruola il proprio cane
guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita'
con la presente legge viene abrogata.».
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.