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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e
amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita'
organizzata, ivi compresa quella gia' contenuta nei codici penale e
di procedura penale;
b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);
c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le
ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa
di cui al comma 3;
d) l'adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate
dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione
della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il
Governo provvede altresi' a coordinare e armonizzare in modo organico
la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti
l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle
misure di prevenzione:
1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano
essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di
prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita'
sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione;
4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso
di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la
morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei
confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;
5) che venga definita in maniera organica la categoria dei
destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,
ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e
riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che
giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e,
per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito
della pericolosita' del soggetto; che venga comunque prevista la
possibilita' di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare
fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli
beni;
6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga
pubblicamente anziche' in camera di consiglio;
7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire
mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni;
8) quando viene richiesta la misura della confisca:
8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero
degli immobili sequestrati;
8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la
confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso
di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello
non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati,
anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per
non piu' di due volte, in caso di indagini complesse o compendi
patrimoniali rilevanti;
9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa
autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini
patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia
tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;
b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca
dei beni, che:
1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni
sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;
2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni
localizzati in territorio estero;
c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva,
stabilendo che:
1) la revocazione possa essere richiesta:
1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in
epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,
sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di
prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti
di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,
unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti
falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla
legge come reato;
2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare
il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura
di prevenzione;
3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di
inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno
dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non
averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la
restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di
cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti
del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche
per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore,
quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita'
istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse
pubblico;
d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di
prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza
legali;
e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di
prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti
anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro nell'ambito di
un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un
sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia
giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale
siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di
prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le
disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal
decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi', a carico
del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle
relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione
dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta
definitiva per prima;
4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della
sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei
medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione,
alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo
le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;
f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento
di prevenzione, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni
sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il
principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o
proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei
creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del
sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei
relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine
stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni,
l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice
delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,
assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il
contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui
beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in
particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali o
personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione
siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni
dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie
deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione
derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di
godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione
consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore
al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio
credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non
inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta
definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive in caso di
ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del
sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di
prelazione su beni confiscati, nonche' il principio del limite della
garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei
beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale
all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il
reimpiego;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che
preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la
formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte
dell'amministratore giudiziario;
3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che
essa e' stata determinata da falsita', dolo, errore essenziale di
fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;
g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle
misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di
garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel
procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in
particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di
prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e
conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per
il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla
massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni
confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di
prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o
di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede
fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di
cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione
hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa
dichiarata fallita, nonche', nel caso di societa' di persone,
l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente
responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le
disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;
4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di
revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni
oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata
proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione
dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale
competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o
dell'ente nei cui confronti e' disposto il procedimento di
prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;
6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della
chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa
attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la
chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;
che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei
beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla
liquidazione;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni
sequestrati, prevedendo che la stessa:
1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste
dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione
del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della
revoca del sequestro;
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni
sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta,
l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone
fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure
previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di
prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o
applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con
le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di
relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei
principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 23-bis della legge 13 settembre
1982, n. 646, recante: «Disposizioni in materia di misure
di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione
alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.
57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia.» (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1982, n. 253);
«Art. 23-bis. - 1. Quando si procede nei confronti di
persone imputate del delitto di cui all'art. 416-bis del
codice penale o del delitto di cui all'art. 75 della legge
22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne da'
senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica
territorialmente competente per il promuovimento, qualora
non sia gia' in corso, del procedimento per l'applicazione
di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575.
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a
quello che procede per l'applicazione della misura di
prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento,
salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.
3. (abrogato).
4. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'art. 146-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 182, S.O.), e dell'art. 147-bis come
modificato dalla presente legge:
«Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a
distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonche' nell'art. 407,
comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di
persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento
avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e la partecipazione a distanza risulti
necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.
L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del
dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che
nei confronti dello stesso imputato siano
contemporaneamente in corso distinti processi presso
diverse sedi giudiziarie;
c) (soppressa).
1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la
partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche
quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono
state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
2. La partecipazione al dibattimento a distanza e'
disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o
della corte di assise con decreto motivato emesso nella
fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con
ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e'
comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni
prima dell'udienza.
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'
attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e'
adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
e' equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di
protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'art. 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto.».
«Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura
delle persone che collaborano con la giustizia e degli
imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento
delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o
misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si
svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona
sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su
richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il
programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei
casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte
di assise.
1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle
interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto
copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006,
n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le
cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della
persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate
dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni
caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia
visibile.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente
comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
a norma dell'art. 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente
necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame
si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal
comma 2 nei seguenti casi:
a) quando l'esame e' disposto nei confronti di
persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto
dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali
misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5,
del medesimo decreto-legge;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle
generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame,
il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto
dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile;
c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, o dall'art.
407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere
esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei
cui confronti si procede per uno dei delitti previsti
dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera
a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei
procedimenti;
c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, zanche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel
corso delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9
della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali
soggetti sia visibile.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da
un difensore si applicano le disposizioni previste
dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere
altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a
norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della
persona da sottoporre ad esame.».
- Si riporta il comma 3, dell'art. 10 e l'art. 136 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.):
«Art. 10 (Beni culturali). - (omissis).
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.».
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il comma 3, dell'art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, S.O.):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1-2
(omissis).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione
di cui all'art. 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.».