Legge Ordinaria n. 379 del 16/05/1947 Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1947
Ordinamento dell'industria cinematografica nazionale
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:

                               Art. 1.

  L'esercizio dell'attivita' di produzione di films e' libero.
  Le  imprese produttrici debbono denunciare tempestivamente l'inizio
di  lavorazione dei films all'Ufficio centrale per la cinematografia,
di  cui al seguente art. 2, fornendo tutti gli elementi necessari per
l'accertamento della nazionalita' del film.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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