Legge Ordinaria n. 1493 del 24/11/1948 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1949)
Indennita' per danni alla proprieta' Industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  cittadini italiani che, in applicazione degli Accordi in materia
economico-finanziaria  conclusi a Washington fra l'Italia e gli stati
Uniti  d'America  il  14  agosto 1947 e resi esecutivi con il decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 31 dicembre 1947, n.
1747,  hanno  perduto  l'esercizio  dei diritti indicati nel seguente
comma  del  presente  articolo  possono chiedere l'equa indennita' in
lire  prevista  al  paragrafo  8 del l'art. 1 del Memorandum d'intesa
concernente  il regolamento di determinati claims del tempo di guerra
e di questioni connesse, facente parte dei detti Accordi.
  Tale indennita', puo' essere richiesta nei casi in appresso:
    a)   per   danno   accertato  derivante  dal  sequestro  e  dalla
divulgazione,  da  parte  del Governo degli Stati Uniti d'America, di
ritrovati   tecnici  brevettati  o  no,  conformemente  ai  programmi
applicati  dal  detto  Governo  per  l'acquisto e la divulgazione dei
ritrovati  stessi in rapporto allo stato di guerra, nonche' per danno
accertato  derivante  dall'uso,  da  parte di qualsiasi persona negli
Stati Uniti d'America, delle informazioni cosi' divulgate;
    b)  per perdita accertata di canoni o di altri compensi o diritti
a  ricevere  canoni  o  altri  compensi,  per uso - nel periodo dal 1
settembre  1939  al  31  dicembre  1945  -  di invenzioni, brevetti o
diritti  di  brevetto  posseduti  negli  Stati Uniti d'America ovvero
soggetti a restituzione, in base al Memorandum d'intesa riguardante i
beni  italiani  negli  Stati  Uniti  d'America  e  taluni  claims  di
cittadini  degli  Stati  Uniti d'America, facente parte degli Accordi
indicati al primo comma del presente articolo.
 

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