Legge Ordinaria n. 1515 del 29/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1949)
Agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie da parte della seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  10  aprile  1947,  n. 261, sono applicabili alle operazioni di
finanziamento  comunque  effettuate dalla seconda Giunta del Comitato
amministrativo   soccorso   ai   senza   tetto  (C.A.S.A.S.)  per  la
riparazione  e  ricostruzione  di  case  di  abitazione danneggiate o
distrutte da azioni belliche.
 

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