Legge Ordinaria n. 1520 del 27/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1949)
Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  la  grazia  e  giustizia  puo'  con  suo decreto
mantenere  in  funzione,  fino  al  31 dicembre 1949 - e comunque non
oltre  il  compimento del 75° anno di eta' - entro i limiti dei posti
disponibili  i  magistrati  di  grado  non  superiore  al  5°  e,  in
soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado
4° e 3°.
  Tale facolta' si riferisce ai magistrati gia' mantenuti in funzione
o  richiamati a norma dell'art. 1, comma primo e secondo, del decreto
legislativo   28  dicembre  1947,  n.  1594,  nonche'  a  quelli  che
compiranno i limiti di eta' dopo il 31 dicembre 1948.
  Il  Ministro  per  la  grazia  e  giustizia  puo'  con  suo decreto
richiamare  in  servizio,  fino  al 31 dicembre 1949 e, comunque, non
oltre il compimento del 75° anno di eta', in soprannumero ai ruoli ed
alle  piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3° precedentemente
collocati a riposo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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