Legge Ordinaria n. 867 del 21/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1949)
Corresponsione di indennita' di carica ai componenti le Deputazioni provinciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Al presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali puo' essere
assegnata  in  sede  di  bilancio,  compatibilmente con le condizioni
finanziarie della Provincia, una indennita' di carica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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