Legge Ordinaria n. 188 del 25/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1950)
Disposizioni integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  32  della  legge  25  giugno  1943,  n.  540, sulle imposte
ipotecarie e' modificato come appresso:
  I  posti  di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1ª,
2ª  e 3ª, sono conferiti o per promozione, ai termini dell'art. 6 del
regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai conservatori delle classi
immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di
amministrazione,  al personale che gia' rivesta grado non inferiore a
quello da conferire e che appartenga:
    al  gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle
imposte indirette sugli affari;
    oppure  al  gruppo  B  della  stessa  Amministrazione purche' sia
laureato;
    ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze e
delle Intendenze di finanza.
  E'  in facolta' del Ministro per le finanze di assegnare i posti di
conservatore  delle  classi  2ª  e 3ª anche a funzionari di gruppo A,
appartenenti  ad  altri  ruoli  dell'Amministrazione  finanziaria che
abbiano grado non inferiore a quello da conferire.
  I  posti  vacanti  di  conservatore  dei registri immobiliari di 4ª
classe   sono  conferiti,  a  scelta,  su  parere  del  Consiglio  di
amministrazione  a  funzionari  dei ruoli indicati al primo comma del
presente  articolo  che  siano  provvisti di laurea o appartengano al
gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni
e che rivestano grado non inferiore all'8°.
  I  posti  di  conservatore di 1ª classe, da conferirsi al personale
estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero
di tre per ogni sei posti che si rendono vacanti.
  I  posti  di  conservatore  delle  classi 2ª e 3ª, da conferirsi al
personale  estraneo  a  quello  delle conservatorie, non possono, per
ogni  dieci  che  si  rendono vacanti in ciascuna classe, superare il
numero di cinque e di questi non piu' di uno puo' essere assegnato ai
funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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