Legge Ordinaria n. 392 del 03/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 3 luglio 1950)
Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  testo  dell'art.  2  della  legge  25  giugno  1949, n. 353, e'
sostituito dal seguente:
  "La  competenza  per  tutte  le controversie relative alla presente
legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti
di  affitto  e  di  mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione,
comprese  quelle  per  la  risoluzione del contratto e il conseguente
rilascio  del  fondo,  e'  attribuita  alle Sezioni specializzate dei
Tribunali  e  delle  Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7
della  legge  4  agosto  1948, n. 1094, le quali, per le controversie
relative  a  rapporti  d'affitto,  giudicheranno con l'intervento dei
magistrati  togati e di quattro esperti, nominati su designazione, in
numero  doppio,  per  due  di  essi, delle organizzazioni provinciali
degli  affittuari  coltivatori  diretti  e  per  gli altri due, delle
organizzazioni provinciali dei locatori e coltivatori diretti".
 

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