Legge Ordinaria n. 415 del 03/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1950)
Completamento degli studi seguiti negli Istituti per l'educazione fisica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  nella Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  dar  modo  agli  ex  allievi  delle  Accademie della gioventu'
italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi
regolarmente   intrapreso   per   il  conseguimento  del  diploma  di
abilitazione  all'insegnamento  della educazione fisica, e non potuto
ultimare   per   causa   di   servizio  militare  o  per  il  cessato
funzionamento  di  dette  Accademie  in seguito alla soppressione del
partito  nazionale  fascista oppure perche' dimessi da tali Accademie
per  motivi  razziali,  il  Ministro  per  la  pubblica istruzione e'
autorizzato   ad   istituire  due  corsi  speciali,  con  lezioni  ed
esercitazioni  teoriche  e  pratiche, della durata complessiva di sei
mesi  per ciascuno. Ogni corso sostituira' il secondo ed il terzo dei
normali  anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo
frequentare per le cause accennate.
  Saranno ammessi al corso corrispondente al secondo anno accademico:
    a)  i  giovani  che al momento della interruzione della frequenza
avevano  superato  gli  esami  per  il passaggio dal primo al secondo
anno;
    b) previo superamento dei relativi esami, coloro che, iscritti al
primo anno, tali esami non avessero ancora superati.
  Analogo  criterio regolera' l'ammissione al corso corrispondente al
terzo anno.
  Potranno senz'altro essere ammessi a sostenere l'esame di diploma i
giovani che, regolarmente iscritti al terzo anno, non avessero ancora
superato il detto esame.
  E'  escluso,  per gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi
speciali, l'internato.
 

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