Legge Ordinaria n. 498 del 04/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 25 luglio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di eta'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre
1947, n. 1251, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
    Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "I  professori  universitari,  compiuto  il  70°  anno  di  eta',
assumono  la  qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno
accademico  durante  il  quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i
relativi  posti  di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli
effetti   delle   disposizioni  vigenti;  le  facolta'  provvederanno
all'insegnamento  nelle  forme  e  con  le  modalita' stabilite dalle
disposizioni medesime".
  Sono aggiunti infine i seguenti commi:
  "Nondimeno  nella  determinazione  del  numero di professori cui va
riferita  la  maggioranza  prevista  dagli articoli 73 e 93 del testo
unico  delle  leggi sull'istruzione superiore nonche' quella prevista
per l'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si
tiene conto dei professori fuori ruolo".
  "Il   terzo  comma  dell'art.  110  del  testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933, n. 1592, e' abrogato".
  Art.  1-bis (nuovo). - "A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il
limite  di  eta' di cui all'art. 112, comma sesto, del testo unico 31
agosto 1933, n. 1592, e' stabilito in anni 70".
  Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
  "Il professore collocato fuori ruolo e' tenuto a svolgere attivita'
scientifica e didattica secondo modalita' che saranno determinate con
provvedimento  del  Ministro  per la pubblica istruzione, su proposta
delle   competenti   autorita'   accademiche,   avuto  riguardo  alle
disponibilita'   degli  istituti  e  dei  mezzi,  e  specialmente  in
relazione alle esigenze delle ricerchie sperimentali".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 luglio 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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