Legge Ordinaria n. 586 del 28/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1950)
Modificazione dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  186  del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e modificato
come segue:
  Art.  186: "Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi
agli  atti  di  nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali,
l'ufficiale  dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui
risulta che la paternita' o la maternita' non e' conosciuta.
  Se  si  tratta  di  figlio  naturale riconosciuto o legittimato, e'
indicato  soltanto  il  nome  del genitore o dei genitori che l'hanno
riconosciuto o legittimato.
  Il  figlio  naturale  non riconosciuto ne' legittimato, il quale e'
stato  adottato,  ed  il figlio naturale riconosciuto successivamente
alla adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e
come  figlio  di  questo  salvo  che  l'interessato  richieda  di far
constare  la  sua qualita' di figlio adottivo. Se l'adozione e' stata
compiuta  da  entrambi  i  coniugi  deve  farsi  menzione  dell'uno e
dell'altro.
  Il  figlio  naturale non riconosciuto, ne' legittimato, il quale e'
stato  affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve
essere  indicato  con  questo  solo  cognome e come figlio di questo,
anche   se   successivamente   all'affiliazione  ha  avuto  luogo  il
riconoscimento  o  la  legittimazione e sempre che l'affiliazione non
sia stata dichiarata estinta, a termini dell'art. 407 del libro primo
del  Codice  civile, salvo che l'interessato richieda di far constare
la  sua qualita' di affiliato. Se l'affiliazione e' stata compiuta da
entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.
  Le   disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano  anche  ai
certificati  di  cittadinanza  ed  a  quelli  attestanti  lo stato di
famiglia".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1950

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - PICCIONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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