Legge Ordinaria n. 847 del 13/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1950)
Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione agli acquisti e per l'esercizio della tutela governativa sugli Istituti dei culti diversi dalla religione cattolica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  limiti  di  valore  previsti  dagli  articoli  16 e 19 del regio
decreto  28  febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'esecuzione
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sono aumentati di venti volte.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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