Legge Ordinaria n. 962 del 21/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1950)
Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dal  1  gennaio 1949 fino a tutto il 31 dicembre 1949 sono a carico
dello  Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto
della  Pontificia  commissione  di  assistenza  e  destinati  ad enti
assistenziali   o   alle  popolazioni  bisognose  relativamente  alle
sottoindicate materie:
    a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense
popolari  (esclusi  i  ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze
speciali   statali)   che   funzioneranno  in  tutti  i  centri  piu'
importanti;
    b)  trasporti  di  generi  alimentari  ceduti  gratuitamente alla
popolazione bisognosa italiana;
    c)  trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue,
festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
    d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1949.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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