Legge Ordinaria n. 1340 del 23/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1951)
Integrazione delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.   14  del  decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  1172,
modificato  con  la  legge  24 giugno 1950, n. 465, e' sostituito dal
seguente:
  "Gli  assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su
proposta  del  professore  ufficiale della materia. Valgono quanto al
titolo di studio le disposizioni di cui al precedente art. 4.
  Gli   assistenti  volontari  non  possono  superare,  per  ciascuna
cattedra,  il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in
organico  per  la  cattedra  stessa. Per le cattedre cui non trovinsi
assegnati  assistenti  ordinari, non potra' essere superato il numero
di  due  volontari. In relazione a particolari esigenze delle singole
cattedre,  il  rettore  potra'  nominare  anche un numero maggiore di
assistenti  volontari,  previo  parere favorevole del Consiglio della
facolta' o scuola interessata.
  Il  coniuge,  i parenti od affini del professore ufficiale, fino al
quarto   grado   incluso,  non  possono  essere  nominati  assistenti
volontari presso la cattedra di cui il professore stesso e' titolare.
  La  nomina  e'  conferita  per un anno accademico ed e' tacitamente
confermata di anno in anno.
  Gli  assistenti  volontari  possono  venire revocati col termine di
ciascun  anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del
professore  ufficiale  della  materia.  Il  preavviso  di  revoca  e'
comunicato  dal  rettore all'interessato non oltre il mese di luglio.
Il provvedimento e' definitivo.
  Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennita'".
 

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