Legge Ordinaria n. 1512 del 20/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1951)
Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse indebitamente percette e di diritti su prodotti che si esportano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite per l'emissione degli ordini di accreditamento, previsto
dall'art.  3  della  legge  9  luglio  1922,  n.  1026,  e successive
modificazioni,  per il pagamento delle spese riguardanti restituzione
di  imposte  e tasse indebitamente percette e restituzioni di diritti
su prodotti che si esportano, e' elevato a lire 500 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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