Legge Ordinaria n. 20 del 22/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1951)
Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  prorogato  al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al
Parlamento  dei  rendiconti  generali  dello  Stato  per gli esercizi
finanziari dal 1943-44 al 1949-50.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 gennaio 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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