Legge Ordinaria n. 298 del 03/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 10 maggio 1951)
Modificazioni all'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  sesto  comma  dell'art.  10  del testo unico delle disposizioni
legislative  riguardanti  l'avanzamento  degli  ufficiali  di Marina,
approvato  con  regio  decreto  1 agosto 1936, n. 1493, quale risulta
modificato  dall'art.  3 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 79,
e' sostituito dal seguente:
  "Per  gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi
militari  marittimi  fanno parte della Commissione anche il direttore
generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza
o  di  impedimento,  l'ufficiale di grado non inferiore a capitano di
vascello  che  lo  sostituisce,  e, a seconda che i nominandi debbano
essere iscritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici o
al  ruolo  servizi contabili, il direttore generale delle costruzioni
navali  e  meccaniche o quello delle armi e armamenti navali o quello
di  Commissariato  militare  marittimo,  o,  in  caso di assenza o di
impedimento,  chi  puo'  sostituirli  ai  sensi del secondo comma del
presente articolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 marzo 1951

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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