Legge Ordinaria n. 329 del 18/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1951)
Norme per la proroga della validita' delle carte d'identita' e di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli elettori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai  fini  della  identificazione  degli elettori in occasione delle
elezioni comunali e provinciali sono validi anche:
    a) le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione
previsti  dall'art.  41  del  testo  unico  approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, la cui validita'
sia  scaduta, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre
anni prima del giorno della elezione;
    b)  le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale
ufficiali  in  congedo  d'Italia,  purche'  munite  di  fotografia  e
convalidate da un Comando militare;
    c)   le   tessere   di  riconoscimento  rilasciate  dagli  ordini
professionali, purche' munite di fotografia.
  La   presente   legge   entra   in  vigore  nel  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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