Legge Ordinaria n. 34 del 15/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1951)
Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, concernente disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  secondo  comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137,
e' modificato come segue:
  "Negli  atti  di  concessione  puo'  disporsi che la spesa a carico
dello  Stato  sia  corrisposta  in  unica  soluzione al momento della
liquidazione  dei lavori, oppure ripartita in non piu' di trenta rate
annuali costanti, comprensive di capitale e interesse".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 gennaio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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