Legge Ordinaria n. 626 del 05/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 13 agosto 1951)
Norme per le promozioni e i trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ufficiale  della  Marina militare promosso per merito di guerra e
iscritto,  nel  proprio ruolo, immediatamente dopo i pari grado dello
stesso Corpo promossi con anzianita' assoluta anteriore alla data del
fatto  d'arme  che origino' la promozione per merito di guerra, o, se
si  tratti  di  un  complesso di meriti manifestati in piu' azioni di
guerra,  alla  data dell'ultimo fatto d'arme. Nel caso in cui vengano
promossi  per  merito  di  guerra con uguale anzianita' assoluta piu'
ufficiali  di  uguale  Corpo  e  grado,  l'anzianita'  relativa tra i
medesimi  e'  determinata  in  base  all'eta',  e, a parita' di eta',
raffrontando  le  anzianita'  possedute  nei  gradi  inferiori fino a
quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'.
  Qualora  per  la  posizione in ruolo dei pari grado aventi maggiore
anzianita'  assoluta,  il  posto da attribuire all'ufficiale promosso
per  merito  di  guerra  non  possa  essere, determinato ai sensi del
precedente  comma,  l'anzianita'  relativa dell'ufficiale suddetto e'
stabilita   dal   Ministro  per  la  difesa,  sentita  la  competente
Commissione di avanzamento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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