Legge Ordinaria n. 1007 del 20/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1952)
Modificazione dell'art. 228 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, per il decentramento delle attribuzioni consultive spettanti all'Amministrazione sanitaria in materia di opere igieniche e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, per la composizione del Consiglio superiore di sanita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  228  del  testo  unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio  decreto  27  luglio  1934, n. 1265, modificato con la legge 21
marzo 1949, n. 101, e' sostituito dal seguente:
  "I  progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali,
sanatori,  cimiteri,  mattatoi  e  opere  igieniche  di  ogni genere,
predisposti dai Comuni, Province, istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o
col concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa
non  superiore  a lire 20 milioni, al parere del medico provinciale e
del  veterinario  provinciale  quando  trattasi  di  progetti  per la
costruzione  di  mattatoi  o  di  altre  opere igieniche di interesse
veterinario.
  Per i progetti, il cui importo e' compreso fra le lire 20 milioni e
80  milioni,  e'  sentito  il  parere  del  Consiglio  provinciale di
sanita'.
  Quando si tratti di progetti di importo superiore a lire 80 milioni
oppure   di  progetti  relativi  a  costruzione  di  opere  igieniche
interessanti piu' province, qualunque ne sia l'importo, e' competente
a pronunciarsi il Consiglio superiore di sanita'.
  Le  norme  di  cui  ai  commi  precedenti  si applicano altresi' ai
progetti  relativi alla costruzione delle opere anzidette da parte di
altri  enti  pubblici,  anche se attuate a spese o col concorso dello
Stato.
  Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale,
nonche'  quelle della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza
e  beneficenza,  per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli
effetti  amministrativi  e  le  determinazioni circa il finanziamento
della spesa occorrente".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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