Legge Ordinaria n. 1206 del 16/08/1952 (Pubblicata nella G.U. del 20 settembre 1952)
Interpretazione dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La   formula   "intera   proprieta'"   contenuta  nel  primo  comma
dell'articolo  4  della  legge  21  ottobre  1950,  numero  841, deve
interpretarsi  nel  senso  di  proprieta'  di  tutti  i beni terrieri
situati in qualunque parte del territorio della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita  di sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Arpy di Morgex, addi' 16 agosto 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - FANFANI -
                                                         ZOLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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