Legge Ordinaria n. 1349 del 01/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 7 novembre 1952)
Potenziamento della ferrovia Trento-Male'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite massimo di lire 2300 milioni stabilito dall'art. 2 della
legge  2  aprile  1951,  n.  294, per il corrispettivo di concessione
relativo  alle  opere  di  trasformazione della sede e degli impianti
della ferrovia Trento-Male e' elevato a lire 2.754.600.000.
  E' autorizzata la maggiore spesa di lire 454.600.000.
  E'  data  facolta' ai Ministri per i trasporti e per il tesoro, una
volta determinato con' proprio decreto il definitivo corrispettivo da
assentire, di effettuare pagamenti per opere effettivamente eseguite,
anche  in pendenza della stipula dell'atto previsto dall'art. 2 della
legge 2 aprile 1951, n. 294.
  Detti pagamenti potranno essere fatti a misura della esecuzione dei
relativi   lavori,  in  rapporto  all'ammontare  totale  della  spesa
ritenuta  ammissibile,  in  base  a  certificati  di  avanzamento  da
rilasciarsi per importi non inferiori ad un cinquantesimo della somma
anzidetta  e  con  la  trattenuta  di un decimo da liquidarsi dopo il
collaudo  e  la  presentazione  del  conto di liquidazione totale dei
lavori medesimi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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