Legge Ordinaria n. 1845 del 01/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1952 (ediz straord.))
Conferimento di posti di notaio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  aggiunta  ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto
con  decreto  del  Ministro  per  la grazia e giustizia del 25 agosto
1949,  possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo
di   centocinque,  compresi  nella  graduatoria  di  detto  concorso,
indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'art. 6 del
regio  decreto  22  dicembre  1932,  n.  1728. Ai fini della presente
disposizione  non  si  applica  il  limite di tempo, stabilito per le
sostituzioni dal secondo comma del predetto art. 6.
  Sara'  osservato  per  le nomine, e ad ogni altro effetto, l'ordine
della graduatoria del concorso.
  Le disposizioni di questo articolo non giovane a coloro che abbiano
rinunziato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.
 

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