Legge Ordinaria n. 1978 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1952)
Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel
decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n.
326,  relative  al procedimento di valutazione dei titoli non quotati
in  borsa  e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato,
nell'anno  precedente  a  quello  cui  si riferisce l'imposta, prezzi
ufficiali di compenso, gia' sospesa fino al 1 gennaio 1953 con l'art.
3  della  legge  22  dicembre 1951, n. 1372, e' ulteriormente sospesa
fino  a  nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre
1954.
  Le  norme  di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della
legge  10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi
dell'imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1953 e seguenti.
 

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